Sentenza del 18/10/2021 n. 1265 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Imposta di successione. facoltà di cedere dei beni culturali in luogo del pagamento dell'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 346/1990. Termine per la presentazione della domanda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia circa la possibilità di estinguere le imposte ipotecarie e catastali dovute in sede di successione mediante la proposta di cessione di beni culturali ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 346/1990; dedotta efficacia interruttiva del termine per il pagamento e compatibilità con il regime di autoliquidazione introdotto dal D.L.79/1997 (L.140/1997). Contestata anche la tempestività della proposta (termine di presentazione) e la regolarità della procedura ministeriale di accettazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la pronuncia di merito favorevole agli eredi: ha ritenuto che il diritto di proporre la cessione di beni culturali non sia stato abrogato dall'introduzione dell'autoliquidazione, ma che la proposta degli eredi nel caso concreto fosse presentata fuori termine (successione aperta il 18/01/2001; termine allora vigente per la dichiarazione e per il pagamento sei mesi, dunque fino al 18/07/2001; proposta depositata il 17/10/2001) e pertanto inammissibile. Di conseguenza gli eredi rimanevano obbligati al pagamento ordinario delle imposte; giustificato l'avviso di liquidazione con sanzioni. Le spese processuali sono compensate tra le parti a causa della complessità e incertezza giuridica della materia.
Norme richiamate
D.Lgs. 31/10/1990 n. 346 (Testo unico imposte sulle successioni e donazioni) - art. 39, comma 2
"La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con indicazione dei valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali e all'ufficio del registro competente, nel termine previsto dall'art. 37 per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine."
La norma consente la presentazione della proposta in luogo del pagamento; la presentazione interrompe il termine per il pagamento (cioè ne fa ricominciare la decorrenza dalla data della proposta) ma non lo sospende. La proposta deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento.
D.Lgs. 31/10/1990 n. 346 - art. 37
Richiamato dall'art. 39 per fissare il termine di riferimento per la presentazione della proposta di cessione (termine di pagamento delle imposte successorie).
D.Lgs. 31/10/1990 n. 346 - art. 31
Determinava il termine per la presentazione della dichiarazione di successione (all'epoca sei mesi dalla apertura della successione), che coincideva con il termine di pagamento rilevante per l'art. 39.
D.L. 28/03/1997 n. 79, convertito in L. 28/05/1997 n. 140 (art. 11 e art. 33, comma 1-bis)
Ha introdotto il regime di autoliquidazione per alcune imposte collegate alla successione. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che tale riforma non abbia espressamente né tacitamente abrogato la facoltà di pagamento mediante cessione di beni culturali prevista dall'art. 39.
D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 - art. 13
Rimando normativo alle sanzioni applicabili per omesso versamento in autoliquidazione, richiamate negli avvisi di liquidazione emessi dall'Ufficio.
Preleggi - art. 15
Principio secondo cui l'abrogazione di una norma avviene solo per espressa dichiarazione del legislatore o per incompatibilità della nuova norma con la precedente; usato per escludere un'abrogazione tacita dell'art. 39 da parte della disciplina sull'autoliquidazione.
Massime di principio
- La proposta di cessione di beni culturali ai sensi dell'art. 39 T.U. è ancora teoricamente compatibile con il regime di autoliquidazione: l'introduzione dell'autoliquidazione non abroga automaticamente la possibilità di pagamento mediante cessione, salvo chiara norma abrogativa.
- La proposta deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta (termine fissato dall'art. 37 richiamato dall'art. 39). In regime di autoliquidazione il termine di pagamento coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione di successione: se al momento dell'apertura della successione il termine era di 6 mesi, va rispettato quel termine; successive modifiche normative non retrodatano la decorrenza.
- La presentazione della proposta interrompe il termine per il pagamento (ne fa ripartire la decorrenza dalla data della proposta) ma non lo sospende: il contribuente deve quindi considerare la nuova decorrenza e adempiere allo scadere del termine interrotto se la procedura di cessione non si è conclusa favorevolmente.
- Il termine di sei mesi entro il quale il Ministero deve emanare il decreto con il valore e le condizioni della cessione è considerato meramente ordinatorio dalla giurisprudenza; il silenzio del Ministero non si interpreta automaticamente come rifiuto né come accettazione. È però prudente per il contribuente sollecitare l'amministrazione competente per limitare l'incertezza.
- Se la proposta è tardiva (oltre il termine di pagamento applicabile), è inammissibile e il contribuente resta obbligato al pagamento ordinario delle imposte; l'avviso di liquidazione con sanzioni per omesso versamento è allora legittimo.
- Se il Ministero accetta la proposta dopo che il contribuente ha pagato in via ordinaria, il pagamento diventa indebito e il contribuente potrà chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
- Prassi consigliata per i contribuenti: (a) presentare la proposta di cessione tempestivamente entro il termine di pagamento vigente al momento dell'apertura della successione; (b) allegare documentazione completa e firma di tutti gli aventi causa; (c) monitorare e, se necessario, sollecitare il Ministero per evitare incertezze e rischi di avvisi di liquidazione; (d) considerare il rischio di termini diversi a seconda della data di apertura della successione.
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