Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 641/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancato riconoscimento, nel calcolo dell’indennità di buonuscita, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonostante le istanze presentate all’INPS

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex appartenenti alle forze di polizia)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti rispettivamente all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza e cessati dal servizio a domanda, chiedevano l’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, la rideterminazione del TFS e il pagamento delle differenze. Il primo era stato arruolato il 27 aprile 1983 e cessato il 31 agosto 2020, a 56 anni, con 42 anni, 4 mesi e 4 giorni di servizio utile; il secondo era stato arruolato il 9 novembre 1981 e cessato il 30 giugno 2022, a 59 anni, con 45 anni, 7 mesi e 22 giorni di servizio utile. Le istanze erano state sollecitate rispettivamente il 26 giugno 2025 e il 13 febbraio 2025, senza riscontro. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, mancata applicazione dei sei scatti, disparità di trattamento, eccesso di potere per violazione di trasparenza, imparzialità e ragionevolezza, illogicità manifesta e difetto di motivazione, nonché violazione di diritti soggettivi. L’INPS, regolarmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda, richiamando i propri precedenti conformi e la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del CGARS. Ha ritenuto che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e riconosca i sei scatti, ai fini della buonuscita, anche a chi cessi dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Entrambi i ricorrenti soddisfacevano tali condizioni. Ha quindi accertato il loro diritto e condannato l’INPS a rideterminare per ciascuno l’indennità includendo i sei scatti. Sulle somme spettano gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L’INPS è stato inoltre condannato alle spese, liquidate complessivamente in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione contenuta nel citato art. 6 bis d.l. 387/1987 e consistente, da un lato, nel riconoscimento del beneficio al personale che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) e, dall’altro lato, nell’attribuzione dei sei scatti anche "al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile"

    Il beneficio dei sei scatti, rilevante per la buonuscita, spetta anche al personale che si colloca in quiescenza a domanda, se ha compiuto 55 anni e 35 anni di servizio utile; la disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994

    Sulle differenze dovute a titolo di buonuscita spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994

    Sulle differenze dovute a titolo di buonuscita spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e consente l’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
  • Il personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda ha diritto ai sei scatti ai fini della buonuscita se, al momento della cessazione, ha compiuto almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
  • Sulle somme riconosciute a titolo di differenze dell’indennità di buonuscita spettano gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.