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Ordinanza

Ordinanza n. 15202/2026 - Roma, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del per il Lazio, Sez. II, n. 8664/2026, pubblicata il 11.05.2026;

Giustizia amministrativa202606365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: diniego adottato dal Commissario ad acta nell'ambito del giudizio di ottemperanza, oggetto di reclamo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva proposto reclamo il 7 luglio 2026 contro il diniego adottato dal Commissario ad acta, nominato con sentenza parziale di accoglimento del giudizio di ottemperanza. Il reclamo riguardava l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 8664/2026. Il testo non specifica le censure di merito mosse contro il diniego. Il ricorrente aveva anche chiesto tutela cautelare, già respinta con ordinanza n. 4279/2026, e successivamente depositato un decreto rettorale di proroga.

La decisione

Il TAR ha respinto il reclamo per sopravvenuto difetto di interesse. Era scaduto il 30 giugno 2026 il termine per il perfezionamento amministrativo delle immatricolazioni, secondo la circolare del MUR, e l'attività accademica e formativa dell'anno 2025/26 era ormai conclusa. Il decreto rettorale depositato il 25 luglio 2026 era irrilevante perché prorogava il termine soltanto fino all'adozione del provvedimento del Commissario ad acta, che era intervenuto con diniego. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di reclamo in sede di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Rilevato che, come evidenziato alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a., il reclamo è divenuto per sopravvenuto difetto di interesse atteso che

    Il giudice ha sottoposto alle parti la questione rilevabile d’ufficio relativa al sopravvenuto difetto di interesse, prima di definire il reclamo.

Massime di principio

  • Il reclamo in sede di ottemperanza perde interesse quando, per la scadenza del termine amministrativo utile e per la conclusione dell’attività cui l’adempimento era preordinato, non è più possibile conseguire l’utilità richiesta.
  • Una proroga del termine per l’adempimento è irrilevante se la sua efficacia è limitata al periodo precedente all’adozione dell’atto commissariale e tale atto è già stato adottato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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