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Ordinanza

Ordinanza n. 16/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’atto di aggiudicazione del 13.11.2025 della gara per assegnare i “lotto 2, con Cig B7D3CC10A7, della “procedura negoziata n. 650/2025 ex artt. 155 comma 3 lett. B, 162 comma 2 e 168 comma 6 del d. lgs. 36/2023 da svolgersi in modalità telematica per la definizione di un contratto quadro da concludersi con un solo operatore economico per l'affidamento della fornitura di polielettrolita cationico in emulsione confezionato in cisternette in polietilene del volume di 1000 litri ciascuna o consegnato sfuso tramite autocisterna”, dei verbali di gara approvazione noti e ancora celati a Snf (es. verbali di seduta riservata “10/09/2025” e “24/09/2025” citati nel provvedimento di aggiudicazione - doc 1, p 3 - ma tuttora contra legem celati da Publiacqua), oltre i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi incluse le note 1.12.2025 prot. n. 69656 ai controinteressati all'accesso e prot. n. 69659 a seguito di istanza d'accesso Snf, nonché, in quanto occorra, l'avviso di gara, come emendato dalla “errata corrige”, il capitolato speciale di appalto, e la restante documentazione di gara (modelli: domanda di partecipazione [doc 10], di DGUE, di autodichiarazione, di dichiarazione d'avvalimento, di offerta economica, nonché per la caducazione ex tunc, o in subordine ex nunc, del contratto che fosse frattanto stipulato tra Publiacqua e Chimpex e per il subentro di Snf nella sua esecuzione, con riserva successiva di domanda risarcitoria per equivalente ex art. 30 c. 5 cpa per i danni arrecatile da provvedimenti e comportamenti impugnati, e con istanza ex art. 116 c.p.a. per l'accertamento del diritto di SNF di accedere ai documenti della gara non ancora rilasciati, nonché tutti i documenti attestanti gli accertamenti condotti da Publiacqua sulle verifiche su offerta, dichiarazioni e documenti prodotti da Chimpex, per la condanna di Publiacqua a rilasciare copia integrale e non oscurata degli stessi, e per l'annullamento in quanto occorra delle già impugnate note Publiacqua 1.12.2025 prot. n. 69656 ai controinteressati all'accesso e prot. n. 69659 sull'istanza d'accesso Snf, nella parte nella quale non rilasciano i documenti chiesti in accesso difensivo da Snf, oltre che per l'emanazione ex art. 34 c. 1 lett. e) cpa delle misure idonee ad attuare il giudicato, inclusa la nomina di commissario ad acta”.

Giustizia amministrativa202503701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 di una procedura negoziata per la fornitura di polielettrolita cationico, unitamente agli atti di gara e ai dinieghi o limitazioni opposti all’accesso documentale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2 della procedura negoziata indetta da Publiacqua s.p.a., nonché i verbali di gara, la documentazione presupposta e connessa e, ove stipulato, il contratto con l’aggiudicataria, chiedendo il subentro e riservandosi una domanda risarcitoria. Ha inoltre proposto istanza ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’accesso difensivo alla documentazione di gara non ancora rilasciata, compresi i documenti relativi alle verifiche sull’offerta, sulle dichiarazioni e sulla documentazione dell’aggiudicataria. La ricorrente ha lamentato che alcuni verbali e documenti fossero stati illegittimamente sottratti all’accesso, impedendole di acquisire piena conoscenza della gara e di articolare compiutamente le censure contro l’aggiudicazione. Il testo dell’ordinanza non specifica ulteriori vizi di legittimità dedotti contro l’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione. Ha rilevato che la documentazione richiesta con l’istanza di accesso era stata messa a disposizione della ricorrente soltanto il 12 gennaio 2026, sicché essa non aveva ancora potuto assumere completa cognizione della documentazione di gara e articolare compiutamente le proprie censure. Ha tuttavia considerato che le esigenze pubblicistiche connesse alla fornitura essenziale erano assicurate dall’esecuzione anticipata del servizio già disposta dalla stazione appaltante. Per questo ha inibito la stipulazione del contratto fino alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026, fissata per la definitiva valutazione dell’istanza cautelare sulla base dei motivi già proposti o di quelli che la ricorrente avrebbe potuto formulare con motivi aggiunti. È stata mantenuta ferma l’esecuzione anticipata del servizio. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della tutela cautelare richiesta in via incidentale.

  • art. 116 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell’istanza per l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione di gara e la condanna della stazione appaltante alla relativa ostensione.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    È richiamato per la riserva di una successiva domanda risarcitoria per equivalente.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    È richiamato per la richiesta di misure attuative del giudicato, inclusa l’eventuale nomina di un commissario ad acta.

  • art. 155, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    È indicato quale disposizione posta a fondamento della procedura negoziata oggetto di controversia.

  • art. 162, comma 2, d.lgs. 36/2023

    È indicato quale disposizione posta a fondamento della procedura negoziata.

  • art. 168, comma 6, d.lgs. 36/2023

    È indicato quale disposizione posta a fondamento della procedura negoziata.

Massime di principio

  • Quando la stazione appaltante rende disponibile la documentazione di gara solo a ridosso della camera di consiglio cautelare, impedendo al concorrente di acquisire piena cognizione degli atti e di articolare compiutamente le censure, il giudice può adottare una misura cautelare temporanea che consenta la successiva proposizione di motivi aggiunti.
  • In presenza di una fornitura essenziale per il funzionamento di impianti, l’esigenza di continuità del servizio può essere salvaguardata mantenendo ferma l’esecuzione anticipata già disposta, mentre viene temporaneamente inibita la stipulazione del contratto.
  • La tutela cautelare può essere modulata mediante il divieto temporaneo di stipulazione del contratto, senza sospendere l’esecuzione anticipata del servizio, quando tale assetto bilancia l’esigenza di esaminare compiutamente le censure del concorrente con la continuità dell’attività di pubblico interesse.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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