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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16362/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di truffa in concorso (danneggiante Antonino Valenti) composta di due motivi: (1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., lamentando che la Corte d'appello non avesse valutato l'argomento decisivo contenuto nell'appello (secondo la ricorrente, l'uso della sua carta a lei intestata sarebbe stato estrinseco e indicativo di un ruolo meramente formale, con i veri autori rimasti ignoti); (2) violazione dell'art. 597, comma 3 c.p.p. e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per avere la Corte d'appello escluso le circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado e per avere rideterminato la pena senza motivare adeguatamente il discostamento dal minimo edittale né l'applicazione (o meno) dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenuto manifestamente infondato: la titolarità della carta PostePay e la disponibilità del PIN rendevano logico ritenere la ricorrente beneficiaria dell'accredito e quindi concorrevole nella truffa; la difesa non forniva riscontri probatori alla tesi dei 'veri autori' ignoti). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato la determinazione della pena (mancato richiamo esplicito ai criteri di cui all'art. 133 c.p. nonostante la misura irrogata fosse prossima al minimo edittale) e ha violato il divieto di reformatio in peius escludendo le attenuanti generiche applicate in primo grado in un giudizio promosso solo dall'imputata. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per un nuovo giudizio sulla pena; la dichiarazione di responsabilità resta irrevocabile e il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Norma codificatrice del reato contestato; la Corte ha ritenuto provata la truffa e la partecipazione, quantomeno a titolo di concorso, posto che la titolarità della carta sulla quale fu accreditato il profitto e la disponibilità del PIN erano elementi logici per attribuire alla ricorrente la partecipazione al profitto illecito.

  • art. 61, n. 5 cod. pen. (circostanza aggravante: minorata difesa)

    Norma citata nel capo di imputazione come aggravante inizialmente valutata; la Corte d'appello ha escluso tale aggravante e la Cassazione non ha censurato tale esclusione sul piano della responsabilità.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione invocato per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla presunta omessa valutazione dell'argomento difensivo circa la responsabilità.

  • art. 597, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma evocata con riferimento agli obblighi motivazionali relativi alla determinazione della pena in appello e alle modifiche delle circostanze che concorrono al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che siano state violate le regole motivazionali e il divieto di reformatio in peius.

  • art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)

    La Cassazione ha richiamato l'obbligo del giudice di merito di dare conto, anche sinteticamente, dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 nella graduazione della pena; la mancata motivazione su tali criteri ha portato all'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.

  • Sez. U., sent. William Morales (principio del divieto di reformatio in peius)

    Sez. U. n. 40910 del 27/09/2005, William Morales

    Principio consolidato secondo cui, nel giudizio d'appello promosso dal solo imputato, il divieto di reformatio in peius riguarda tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena; da ciò deriva che non è ammissibile togliere attenuanti già riconosciute in primo grado quando a proporre l'appello sia solo l'imputato, anche se la pena complessiva risulti poi diminuita.

Massime di principio

  • La titolarità di un conto o carta su cui viene accreditato il profitto di un illecito e la disponibilità degli strumenti di accesso (es. PIN) sono indici rilevanti di responsabilità e, in assenza di prove contrarie, giustificano l'affermazione di concorso nel reato.
  • Le censure difensive che si limitano ad allegazioni non supportate da elementi probatori concreti sono inidonee a rilevare un vizio motivazionale; la difesa deve proporre elementi di riscontro o fatti nuovi per incidere sulla valutazione di responsabilità.
  • In appello il giudice deve motivare la determinazione della pena, richiamando, anche sinteticamente, i criteri di cui all'art. 133 c.p.; soprattutto quando la pena è sensibilmente discostata dal minimo edittale è necessaria chiara motivazione.
  • Se l'appello è proposto solo dall'imputato, il giudice d'appello non può peggiorare la situazione giuridica dell'imputato eliminando attenuanti già riconosciute in primo grado (divieto di reformatio in peius esteso agli elementi autonomi della determinazione della pena).
  • La Cassazione può limitare l'annullamento alla sola parte concernente il trattamento sanzionatorio lasciando impregiudicata la dichiarazione di responsabilità quando il vizio riguarda unicamente la determinazione della pena.

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