Cassazione Civile, Sentenza n. 10358/2022 del 31/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava l'esito favorevole a Tredil sostenendo che la società avesse eluso le imposte tramite la sopravvalutazione delle partecipazioni (Dankofin s.r.l. e Valida immobiliare s.r.l.) attribuendo agli immobili un valore superiore a quello di bilancio al momento dell'acquisto delle quote, così da generare un disavanzo di fusione fittizio poi "realizzato" con minori plusvalenze alla successiva cessione. In cassazione l'Amministrazione deduceva difetto/insufficiente motivazione e omesso esame di fatti decisivi (carenti istruttorie della perizia, valutazioni ex post, pattern di trasferimenti immobiliari tra soggetti riconducibili alle stesse persone) che avrebbero dovuto far ritenere elusiva l'operazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i due giudizi e ha rigettato i ricorsi dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibili i motivi di cassazione nella parte che denunciava insufficiente motivazione e omesso esame di fatti decisivi, in quanto la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (come modificata dal d.l. n. 83/2012) limita l'impugnabilità e richiede che il ricorrente indichi un "fatto storico" concreto e gli elementi testuali o extratestuali da cui esso risulti. La Corte ha inoltre ribadito che la valutazione di fatto operata dalla CTR (apprezzamento della perizia e delle potenzialità commerciali degli immobili) è insindacabile in sede di legittimità. Spese a carico dell'Agenzia, liquidate in favore di Tredil.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte interpreta la norma alla luce della modifica introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83: il vizio rilevabile in cassazione è ormai l'omesso esame di un "fatto storico" concreto, la cui esistenza risulti dagli atti o dal testo della sentenza e che, se esaminato, avrebbe potuto cambiare l'esito. La mera critica alle risultanze probatorie o all'apprezzamento del giudice di merito non è più sufficiente.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)
La modifica normativa è applicata ratione temporis: le limitazioni alle censure in cassazione previste dall'art. 54 si applicano anche ai ricorsi avverso sentenze delle Commissioni tributarie regionali.
art. 54, comma 3-bis d.l. n. 83/2012
art. 54, comma 3-bis d.l. n. 83/2012
La Corte chiarisce che il comma 3-bis non sottrae il processo tributario all'applicazione delle regole sul ricorso in cassazione; esso riguarda soltanto l'appello tributario e non la disciplina di legittimità.
art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
Convenzione che conferma l'assenza di specialità tale da escludere l'applicazione delle regole di legittimità ordinarie al processo tributario; quindi le regole dellesecessione di cassazione si applicano anche ai giudizi tributari.
art. 348-ter c.p.c.
Riferimento alla disciplina della 'doppia conforme' e ai limiti d'impugnazione; la Corte cita la normativa nella cornice dell'applicabilità delle modifiche del 2012 anche ai giudizi tributari.
art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. e art. 369 comma 2 n. 4 c.p.c.
art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.; art. 369 comma 2 n. 4 c.p.c.
Richieste procedurali che il ricorrente deve rispettare in cassazione: indicare i dati testuali/extratestuali da cui risulti il fatto storico omesso, quando e come è stato discussso e la sua decisività; senza ciò il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2012 (d.l. n. 83/2012) il ricorso per cassazione per vizio di motivazione è fortemente limitato: è necessario indicare un 'fatto storico' concreto omesso dal giudice, con chiaro riferimento agli atti o al testo della sentenza e dimostrare la sua decisività.
- Le valutazioni di fatto e l'apprezzamento della prova (in particolare perizie e stime tecniche) operati dal giudice di merito sono in genere insindacabili in sede di legittimità; censurarle richiede l'indicazione puntuale di un fatto storico non esaminato.
- Nel processo tributario le stesse regole di legittimità ordinarie (limiti dell'art. 360 c.p.c. dopo la riforma) si applicano: pertanto chi impugna deve curare la precisione formale e la documentazione che attesti il fatto storico dedotto.
- Critiche generali alla completezza istruttoria di una perizia o la ricostruzione di un "contesto elusivo" basata su elementi indiziari e rivalutazioni probatorie sono difficilmente idonee a fondare la cassazione se non trasformate in doglianza precisa e supportata da dati estratti dagli atti.
- Quando si difende un atto di accertamento che punta su una presunta elusione tramite sopravvalutazione di cespiti, è cruciale produrre e documentare in primo grado valutazioni tecniche tempestive o elementi probatori contemporanei all'operazione, poiché perizie ex post hanno minor efficacia nel ribaltare la valutazione di merito.
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