Messaggio numero 3890 del 05-03-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce istruzioni operative per distinguere i lavoratori in mobilità ordinaria da quelli in mobilità in deroga ai fini della salvaguardia dei 65.000, precisando il trattamento delle sospensioni per rioccupazione a tempo determinato e le date rilevanti per le salvaguardie previste dalle leggi 122/2010, 111/2011 e 214/2011. Inoltre, chiarisce che per alcuni lavoratori cessati per accordi individuali ex D.I. 1 giugno 2012, le eventuali rioccupazioni a tempo determinato non devono essere considerate ai fini della certificazione di salvaguardia.
Indicazioni su mobilità ordinaria, mobilità in deroga e salvaguardia dei 65.000
Indicazioni operative su mobilità ordinaria, mobilità in deroga e salvaguardia dei 65.000
Il documento integra le istruzioni già fornite in precedenza per la gestione delle domande relative ai lavoratori rientranti nel cosiddetto "Monitoraggio 65000". Le precisazioni riguardano sia la corretta individuazione della mobilità ordinaria rispetto alla mobilità in deroga, sia il trattamento delle sospensioni dovute a rioccupazione a tempo determinato ai fini della certificazione di salvaguardia.
Lavoratori in mobilità ordinaria e distinzione dalla mobilità in deroga
Per i lavoratori in mobilità ordinaria, la procedura Unicarpe acquisisce automaticamente la data di fine mobilità, tenendo conto delle sospensioni per rioccupazione a tempo determinato e della possibilità che il lavoratore benefici di una o più salvaguardie previste dalla normativa richiamata.
In alcuni casi, però, la data di fine mobilità non viene acquisita automaticamente e compare il messaggio:
- "PRESENZA DI DOMANDA DI MOBILITA’ IN DEROGA DA SOTTOPORRE A VERIFICA DELL’OPERATORE DEL SOSTEGNO AL REDDITO"
Tale messaggio identifica una situazione di mobilità in deroga, conseguente a specifica decretazione ministeriale o regionale. Le domande di questo tipo sono presenti in DSWEB con i codici intervento:
- da 536 a 558
- da 570 a 686
- da 700 a 735
- da 748 a 899
La decretazione regionale può riguardare:
- lavoratori licenziati da aziende non destinatarie di mobilità ordinaria;
- lavoratori che hanno terminato la mobilità ordinaria.
Il documento precisa che non tutte queste situazioni comportano l’esclusione dalla salvaguardia; pertanto l’operatore del processo assicurato-pensionato deve confrontarsi con l’operatore del sostegno al reddito per accertare la tipologia di mobilità in deroga e definire l’esito della domanda di certificazione. Se viene confermato che si tratta di una delle situazioni di cui al punto 1, la certificazione deve essere definita con la dicitura no diritto, poiché la salvaguardia dei 65.000 non riguarda i lavoratori in mobilità in deroga.
Dati da restituire per la mobilità ordinaria
Per le situazioni di mobilità ordinaria, l’operatore del sostegno al reddito deve restituire all’operatore assicurato-pensionato i seguenti dati:
- data di licenziamento;
- data di inizio della mobilità ordinaria;
- data di fine della mobilità ordinaria.
Se durante il periodo di mobilità vi sono sospensioni per rioccupazione a tempo determinato, la data di fine della mobilità ordinaria deve essere individuata dall’operatore del sostegno al reddito, poiché quella proposta dalla procedura DSWEB potrebbe non coincidere con quella utile ai fini della salvaguardia.
Salvaguardie applicabili e periodi di sospensione rilevanti
Il documento ricorda che, in base alla data dell’accordo e alla data di licenziamento, un lavoratore può rientrare in una o più salvaguardie. Per ciascuna vengono indicate le date entro le quali le sospensioni incidono sulla durata della mobilità ordinaria:
- articolo 12, comma 5, legge n. 122/2010: si applica ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010; rilevano le sospensioni entro il 31 maggio 2010.
- articolo 18, comma 22-quater, legge n. 111/2011: si applica ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011; rilevano le sospensioni fino al 16 luglio 2011.
- articolo 24, commi 14 e 15, legge n. 214/2011: si applica ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011; rilevano le sospensioni fino al 24 luglio 2012.
Viene inoltre ricordato che i soggetti non rientranti nel novero dei 10.000, se licenziati entro il 30 aprile 2010, sono potenziali destinatari del prolungamento del sostegno al reddito di cui all’articolo 12, comma 5-bis, della legge n. 122/2010, in forza di apposito decreto ministeriale.
Istruzioni operative per determinare la fine della mobilità ordinaria
Per individuare la data di fine mobilità ordinaria in presenza di sospensioni, l’operatore del sostegno al reddito deve anzitutto verificare la presenza di periodi di sospensione aperti, ossia periodi per i quali è indicata solo la data di inizio e che devono essere completati.
Successivamente, la valutazione delle sospensioni deve essere effettuata nel rispetto delle soglie temporali previste per le tre salvaguardie sopra richiamate.
Esempi applicativi
Il documento riporta due esempi riferiti a un soggetto ultracinquantenne del Nord con domanda di mobilità identificata in DSWEB dal codice intervento 864 (mobilità in deroga Regione Piemonte).
Nel primo esempio:
- la decorrenza della prestazione coincide con il giorno successivo al licenziamento;
- è presente una percentuale di riduzione del 40%;
- il caso viene qualificato come mobilità in deroga dall’origine;
- l’operatore deve restituire all’assicurato-pensionato l’informazione di no diritto, poiché la salvaguardia dei 65.000 non si applica ai lavoratori in mobilità in deroga.
Nel secondo esempio:
- la domanda risulta sempre classificata con il codice 864 in DSWEB, ma la situazione viene trattata come mobilità ordinaria ai fini della salvaguardia;
- sono indicati la data di licenziamento, la data di inizio mobilità ordinaria e la data di fine mobilità ordinaria;
- vengono considerati due periodi di sospensione per rioccupazione a tempo determinato.
Sulla base di tali dati, l’operatore del sostegno al reddito deve trasmettere all’operatore assicurato-pensionato le seguenti date utili:
- per la legge n. 122/2010: fine mobilità ordinaria al 13-7-2011;
- per la legge n. 111/2011: fine mobilità ordinaria al 17-12-2011;
- per la legge n. 214/2011: fine mobilità ordinaria al 5-8-2012.
Il periodo dal 6-8-2012 al 31-12-2012 non viene considerato perché non utile ai fini della salvaguardia dei 65.000.
Lavoratori cessati per accordi individuali ex D.I. 1 giugno 2012
Il Ministero del lavoro, con nota C.d.g. 7774 - protocollo 0071196 del 22-11-2012, chiarisce il trattamento delle istanze presentate da lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 che dichiarano di essere stati rioccupati, prima dell’entrata in vigore della normativa, come lavoratori subordinati in mobilità.
Per tali soggetti le istanze devono essere accolte, perché al momento dei fatti i lavoratori erano tenuti ad accettare l’offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 223/1991.
Di conseguenza, le certificazioni di salvaguardia relative alla legge n. 214/2011, c.d. salvaguardia dei 65.000, devono essere definite senza considerare eventuali rioccupazioni a tempo determinato intervenute entro il 24 luglio 2012, data di pubblicazione del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012.
Il documento precisa infine che, per i lavoratori in questione, non si applica l’indicazione dell’assenza di rioccupazione prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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