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Messaggio

Messaggio numero 4207 del 08-03-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, per effetto della proroga del Fondo fino al 31 dicembre 2012, il contributo ordinario dello 0,50% è dovuto per tutto il 2012 e non più dal 1° gennaio 2013. Le aziende possono versare l’arretrato senza sanzioni entro il termine indicato e, per il flusso UNIEMENS, devono utilizzare il codice di autorizzazione 2L e il nuovo codice M091 per esporre il contributo arretrato.

Versamento contributo ordinario 0,50% al Fondo solidarietà assicurazioni LC.A. per il 2012

Proroga del Fondo e obbligo contributivo

Il documento riguarda il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa. Viene chiarito che, a seguito della proroga della vigenza del Fondo fino al 31 dicembre 2012, anche l’obbligo di finanziamento con il contributo ordinario dello 0,50% è rimasto in essere per tutto il 2012.

Quadro normativo e precedenti interventi

Il testo richiama innanzitutto la disciplina generale dei Fondi di solidarietà istituiti presso l’INPS ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede un contributo ordinario di finanziamento a carico di imprese e lavoratori pari allo 0,50%.

Vengono inoltre richiamati i seguenti atti:

  • la delibera n. 1 del 16 giugno 2011 del Comitato amministratore del Fondo, che aveva disposto la sospensione del versamento del contributo ordinario per il periodo giugno-dicembre 2011, in previsione della cessazione del Fondo;
  • il messaggio INPS n. 2890 del 17 febbraio 2012, con cui era stata comunicata la cessazione del Fondo e il venir meno dell’obbligo di versamento dello 0,50%, salvo poi segnalare l’esistenza di un accordo tra le parti sociali per la proroga e riservarsi ulteriori chiarimenti;
  • il decreto ministeriale n. 68157 del 24 settembre 2012, pubblicato nella G.U. 19 ottobre 2012, n. 245, che all’art. 5, comma 1, proroga al 31 dicembre 2012 la scadenza del Fondo e, all’art. 4, comma 1, proroga alla stessa data l’obbligo di finanziamento con il contributo dello 0,50%.

Periodo per il quale il contributo è dovuto

Per effetto della proroga normativa e considerando che la sospensione disposta con la delibera del 16 giugno 2011 aveva efficacia limitata al 31 dicembre 2011, il contributo di finanziamento risulta dovuto per il periodo gennaio-dicembre 2012.

Il documento precisa inoltre che dal 1° gennaio 2013 è venuto meno l’obbligo contributivo dello 0,50%, poiché il Fondo non è stato ulteriormente prorogato.

Regolarizzazione e termine per il versamento senza sanzioni

Le aziende possono versare il contributo dovuto per l’anno 2012 senza aggravio di sanzioni entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare/messaggio, richiamando a supporto la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, e la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1.

Modalità operative UNIEMENS per il contributo arretrato

Per l’esposizione del contributo arretrato nel flusso UNIEMENS, il documento fornisce istruzioni operative alle aziende interessate, già contraddistinte dal codice di autorizzazione “2L”, con significato di “Azienda tenuta al versamento dei contributi ex DM 351/2000”.

Le aziende devono:

  • valorizzare il nuovo codice “M091”, con significato “Arr. contr. DM 351/2000”;
  • indicare l’importo totale delle retribuzioni su cui la contribuzione arretrata è calcolata;
  • indicare l’importo del contributo da pagare.

Effetti conclusivi

In sintesi, il documento conferma la debenza del contributo dello 0,50% per l’intero anno 2012, ne esclude l’applicazione dal 1° gennaio 2013 e disciplina la regolarizzazione del contributo arretrato tramite le modalità di esposizione nel flusso UNIEMENS.

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