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Messaggio

Messaggio numero 3678 del 01-03-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce le modalità di versamento al Fondo di Tesoreria delle differenze di TFR maturate in conseguenza dello sgravio contributivo sul secondo livello retributivo, precisando che per il primo adeguamento il versamento va effettuato entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio e, a regime, nell’anno di effettiva fruizione dell’incentivo.

Restituzione del contributo 0,50% e versamento delle differenze di TFR al Fondo di Tesoreria

Restituzione del contributo 0,50% e versamento delle differenze di TFR al Fondo di Tesoreria

Il documento interviene sulla disciplina già richiamata nella circolare n. 151/2012 in tema di restituzione del contributo dello 0,50% previsto dall’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per le aziende che abbiano fruito dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ex lege n. 247/2007 e successive modifiche. L’obiettivo è semplificare gli adempimenti di aziende e intermediari, chiarendo quando debbano essere versate al Fondo di Tesoreria le differenze di TFR che si sono determinate per effetto dello sgravio.

Quadro normativo e chiarimenti richiamati

La materia era stata in precedenza affrontata dall’Istituto nella circolare n. 151/2012, ma il documento sottolinea che il tema non era stato trattato prima per la complessità operativa e gestionale e perché l’incentivo aveva natura sperimentale. Tale incentivo è divenuto strutturale solo con la legge di riforma del mercato del lavoro, in particolare con l’art. 4, comma 28, della legge n. 92/2012.

Sul piano giuridico, il documento afferma che non risultano in discussione né l’impianto della norma né le conseguenze sugli oneri aziendali. Viene inoltre richiamato un orientamento già espresso dall’Istituto, in particolare nella circolare n. 70/2007, parte seconda, punto 3.

Modalità di versamento delle differenze di TFR

In coerenza con quanto già affermato nella circolare n. 151/2012, viene stabilito che le differenze di TFR divenute tali a seguito dell’effettiva fruizione dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011, anche con riferimento al contributo dello 0,50% ex lege n. 297/1982, possono essere versate al Fondo di Tesoreria per la prima volta nel corso dell’anno corrente.

Il termine indicato per tale primo versamento è entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio.

Regola a regime

Per il futuro, il documento precisa che il versamento deve avvenire nell’anno in cui i datori di lavoro fruiscono effettivamente dell’incentivo, anche se questo si riferisce a somme erogate in relazione a previsioni contrattuali riguardanti annualità precedenti.

Riferimento applicativo

Viene richiamata, in nota, l’applicazione della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con decreto ministeriale del 7 ottobre 1993.

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