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Messaggio

Messaggio numero 3689 del 01-03-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Istituto comunica la rideterminazione degli assegni per il nucleo familiare dei pensionati ex Inpdap sulla base dei redditi 2010 e disciplina il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza con la pensione di aprile 2013. Sono indicate le modalità di trattenuta, i limiti di legge, i termini per eventuali contestazioni da parte del pensionato e le procedure operative per le sedi, comprese le comunicazioni alle caselle di posta dedicate per le anomalie reddituali.

Verifica e recupero degli importi ANF ai pensionati ex Inpdap per il periodo 1° luglio 2011-30 giugno 2012

Verifica reddituale e rideterminazione dell’ANF

Il documento descrive l’attività di verifica svolta dall’Istituto, in attuazione dell’art. 35 del decreto-legge n. 207/2008, convertito con legge n. 14/2009 e successive modificazioni, nei confronti dei pensionati titolari di assegno per il nucleo familiare iscritti alle gestioni ex Inpdap. La verifica riguarda le situazioni reddituali che incidono sulla misura della prestazione, sulla base dei c.d. redditi influenti acquisiti dall’amministrazione finanziaria.

In conseguenza di tale attività sono stati rideterminati gli importi dell’ANF spettanti per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, utilizzando i redditi da pensione e gli altri redditi relativi all’anno 2010. Il criterio applicato è quello previsto dalla legge n. 153/1988, secondo cui l’assegno per il nucleo familiare è determinato in base al reddito conseguito nell’anno solare antecedente al 1° luglio di ciascun anno.

Recupero delle somme indebitamente erogate

Qualora l’importo dell’ANF corrisposto nel periodo 1° luglio 2011-30 giugno 2012 risulti superiore a quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni reddituali, l’eccedenza viene recuperata con la rata di pensione di aprile 2013.

Ai pensionati interessati viene inviata una lettera con il fac-simile allegato, nella quale sono comunicati:

  • l’importo del debito accertato;
  • le modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti.

Il recupero avviene nei limiti di legge previsti per le trattenute sulla pensione:

  • nei limiti di un quinto dell’importo complessivo della pensione;
  • comprensivo dell’indennità integrativa speciale, se corrisposta come emolumento separato;
  • al netto delle ritenute IRPEF;
  • con rateizzazione massima fino a 60 rate, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e dell’art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

Se la rateizzazione massima non è sufficiente a estinguere integralmente il debito, la Sede deve convocare il pensionato per concordare le modalità di rimborso della parte residua non recuperata tramite trattenute pensionistiche.

Facoltà di intervento del pensionato

Il pensionato, entro 30 giorni dalla ricezione della nota di verifica della propria situazione reddituale, può presentarsi presso la Sede competente per la pensione e depositare eventuale documentazione ritenuta utile a chiarire la propria posizione.

Al termine delle verifiche, la Sede deve comunicare direttamente all’interessato la situazione definitivamente accertata.

Attività delle Sedi e strumenti operativi

Le Sedi possono visualizzare sulla rete Intranet, nell’applicativo “prospetto erogazione pensioni”, i risultati delle operazioni effettuate, così da fornire ai pensionati tutte le informazioni relative all’applicazione della campagna Red 2011.

Le Sedi provinciali e territoriali sono invitate ad assumere ogni iniziativa utile per fornire chiarimenti esaustivi ai pensionati. A supporto dell’attività viene messo in produzione l’applicativo Banca Dati Reddituale, in modalità di visualizzazione e stampa, all’interno di Gestione Fisco; contestualmente viene reso disponibile un manuale operativo per l’utilizzo delle informazioni presenti nella banca dati reddituale.

Gestione delle anomalie sui redditi

Se il pensionato segnala anomalie relative ai redditi diversi da pensione riferite esclusivamente all’anno reddituale 2010, la Sede deve comunicarle immediatamente all’indirizzo helpfisco@inps.it, indicando cognome, nome e codice fiscale dell’interessato.

La D.C. Ragioneria e Finanza, ricevute tali informazioni, verifica l’esattezza del dato ed eventualmente dispone l’integrazione o la modifica della Banca dati reddituale in Gestione Fisco. Contestualmente ne dà comunicazione sia alla Sede richiedente sia alla D.C. Previdenza, al fine di autorizzare la Sede competente alla lavorazione con il programma GPP WEB.

Le anomalie riferite ai redditi da pensione relativi all’anno 2010 devono invece essere inviate alla casella di posta elettronica conduzionepensioni@inpdap.gov.it.

Aggiornamento degli importi in presenza di autodichiarazione

Qualora il pensionato presenti un’autodichiarazione dei redditi riferita all’anno reddituale 2011, le Sedi possono procedere direttamente all’aggiornamento degli importi dell’assegno in pagamento, senza ulteriori passaggi istruttori indicati nel documento.

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