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Messaggio

Messaggio numero 3771 del 04-03-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento comunica che il contingente numerico complessivo dei beneficiari della deroga pensionistica per i titolari di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, pari a 19.310 unità, risulta esaurito con decorrenza 1° aprile 2013. La Direzione centrale pensioni proseguirà comunque il monitoraggio mensile per eventuali variazioni in diminuzione e possibili disponibilità residue nel plafond.

Esaurimento del contingente per la salvaguardia dei lavoratori dei Fondi di solidarietà

Esaurimento del contingente per la salvaguardia dei lavoratori dei Fondi di solidarietà

Il documento riguarda il monitoraggio e l’esaurimento del contingente numerico dei lavoratori titolari di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di settore, ammessi alla salvaguardia prevista dalla normativa in deroga al regime pensionistico introdotto dalla riforma del 2011. Vengono richiamati i precedenti provvedimenti che hanno definito il numero massimo dei beneficiari e le modalità di controllo delle domande.

Quadro normativo di riferimento

Il testo richiama l’articolo 24, commi 14 e 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni.

In base a tale disciplina, continuano ad applicarsi, entro limiti numerici e finanziari prefissati, le disposizioni previdenziali previgenti alla riforma per alcune categorie di lavoratori.

Contingente iniziale e successive integrazioni

Con decreto del 1° giugno 2012 è stato determinato in 17.710 unità il contingente numerico dei lavoratori titolari di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di settore interessati dal beneficio.

I Fondi richiamati sono:

  • Fondo credito cooperativo di cui al DI n. 157/2000;
  • Fondo credito ordinario di cui al DI n. 158/2000;
  • Fondo assicurativi LCA di cui al DI n. 351/2000;
  • Fondo ex monopoli di Stato di cui al DI n. 88/2002;
  • Fondo tributi erariali di cui al DI n. 375/2003;
  • Fondo Poste Italiane Spa di cui al DI n. 178/2005;
  • Fondo Gruppo Ferrovie dello Stato Spa di cui al DM n. 510/2009.

Successivamente, il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135/2012, e il relativo decreto attuativo dell’8 ottobre 2012, pubblicato nella G.U. n. 17 del 21 gennaio 2013, hanno previsto un ampliamento del contingente pari a 1.600 unità.

Il totale complessivo dei soggetti potenzialmente ammessi alla salvaguardia risulta quindi pari a 19.310 unità (17.710 + 1.600).

Modalità di monitoraggio delle domande

L’INPS è incaricato del monitoraggio complessivo del numero dei lavoratori beneficiari della salvaguardia.

Il documento precisa che l’Istituto effettua il controllo delle domande di assegno straordinario presentate dai lavoratori che intendano avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma, secondo il criterio della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le domande con decorrenza dal 1° febbraio 2013 hanno natura di prenotazione e vengono acquisite dalle Sedi solo dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni, secondo quanto già chiarito con il messaggio n. 20944 del 19 dicembre 2012.

Esaurimento del contingente

Dal monitoraggio effettuato per individuare i destinatari della normativa in deroga tra:

  • i titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011;
  • i titolari di assegno straordinario con decorrenza successiva;

è emerso che il contingente numerico dei soggetti appartenenti alla categoria dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, pari a 19.310 unità, deve considerarsi esaurito con decorrenza 1° aprile 2013.

La relativa informazione è stata comunicata dalla Direzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Dinamicità del monitoraggio e possibili variazioni

Il documento evidenzia che le prestazioni finalizzate all’accesso alla pensione mediante il beneficio della deroga sono identificate tramite una specifica codifica archivistica, che consente un monitoraggio costante.

Poiché la permanenza nei Fondi di solidarietà è soggetta a variazioni nel tempo, il numero dei beneficiari può ridursi, ad esempio nei casi di:

  • decesso;
  • cessazione per nuova occupazione incompatibile con le prestazioni erogate dai Fondi;
  • ulteriori cause analoghe indicate in via esemplificativa.

Per tale ragione, la Direzione centrale pensioni continuerà a svolgere il monitoraggio con cadenza mensile, al fine di rilevare eventuali disponibilità residue nel plafond assegnato e aggiornare i dati della categoria.

Valenza esterna del messaggio

Il messaggio è dichiarato di rilevanza esterna e viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto.

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