Cassazione Civile, Ordinanza n. 18596/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di euro 59.000,00 ottenuto da un'ex coniuge nei confronti dell'altro coniuge divorziato, quale residuo debito derivante da una scrittura privata sottoscritta dall'ingiunto contenente una promessa di pagamento. Il debitore ha proposto opposizione, rigettata in primo grado e poi confermata in appello. In cassazione ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 1988 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la ricognizione di debito fosse stata valorizzata come fonte sostanziale dell'obbligazione e che fosse stata impropriamente invertita la prova sul rapporto sottostante; con il secondo ha censurato la decisione per violazione dell'art. 1355 c.c. e dell'art. 769 c.c., assumendo la nullità della promessa di pagamento per condizione meramente potestativa e della promessa di donazione alternativa; con il terzo ha denunciato la nullità/inefficacia dell'accordo per contrarietà alle condizioni di divorzio omologate dal tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che introducevano questioni non devolute in appello o nuove in cassazione; ha comunque confermato il principio secondo cui la promessa o ricognizione di debito non è autonoma fonte di obbligazione, ma determina una rilevanza probatoria del rapporto fondamentale, con conseguente onere del dichiarante di provare che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto, salvo inequivoca rinuncia del creditore al vantaggio probatorio. Quanto al secondo motivo, ha escluso la censurabilità in cassazione dell'interpretazione del regolamento negoziale compiuta dai giudici di merito e ha rilevato che il debitore aveva scelto di pagare, con conseguente irrilevanza della promessa di donazione alternativa. Quanto al terzo motivo, ha affermato che la promessa di pagamento azionata aveva oggetto autonomo rispetto agli accordi di divorzio e quindi non era nulla per contrasto con essi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1988 c.c.
La promessa di pagamento o ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma produce un'astrazione processuale della causa debendi e una mera relevatio ab onere probandi per il creditore, restando a carico del dichiarante la prova che il rapporto fondamentale non è sorto, è invalido o si è estinto.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova del rapporto fondamentale è normalmente attenuato dalla ricognizione di debito; il debitore, per liberarsi, deve dimostrare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto sottostante.
art. 1355 c.c.
La dedotta condizione meramente potestativa è stata esclusa in base all'interpretazione del contenuto della scrittura privata effettuata dai giudici di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
art. 769 c.c.
La questione della promessa di donazione alternativa è stata ritenuta irrilevante ai fini decisori, una volta accertata la validità ed efficacia della promessa di pagamento della somma.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le doglianze sono state scrutinata come violazioni di legge, ma respinte o dichiarate inammissibili per novità, difetto di specifica censura di una ratio decidendi e corretta applicazione dei principi di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Le doglianze sulla nullità della promessa sono state respinte anche perché risolventisi in contestazioni di accertamenti di fatto e di interpretazione negoziale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il deposito delle memorie e la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- La promessa di pagamento o ricognizione di debito non crea di per sé il credito, ma rafforza la posizione processuale del creditore: il rapporto fondamentale si presume esistente fino a prova contraria e il debitore che la sottoscrive deve provare che quel rapporto non è mai sorto, è nullo o si è estinto.
- La rinuncia del creditore al vantaggio probatorio derivante dall'art. 1988 c.c. non si presume: serve una manifestazione inequivoca di volontà di subire l'onere della prova sul rapporto sottostante.
- In cassazione non sono ammissibili questioni nuove o non devolute nei gradi di merito, né censure che si risolvano in una diversa ricostruzione del fatto o dell'interpretazione del regolamento negoziale quando la motivazione di merito sia congrua e non illogica.
- Se la prestazione dovuta è stata scelta dal debitore nell'ambito di una obbligazione alternativa o comunque rimessa alla sua scelta, la dedotta invalidità di una diversa opzione alternativa può risultare irrilevante ai fini della decisione.
- Una promessa di pagamento autonoma può convivere con accordi patrimoniali intervenuti in sede di divorzio, se il titolo azionato ha oggetto distinto e non si pone in contrasto con le condizioni omologate.
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