Sentenza del 16/10/2019 n. 26168 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, sostenendo che le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione ICI fossero dovute per gli anni 2006-2008. Secondo il Comune, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 1-quinquies del Decreto-Legge n. 44/2005, la società avrebbe dovuto includere nella base imponibile anche le turbine e gli altri impianti mobili strutturalmente connessi alla centrale elettrica, presentando una dichiarazione DOCFA o indicando i maggiori valori contabili ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992. Il Comune contestava inoltre che la contribuente potesse invocare l’incertezza normativa, ritenendo sufficientemente chiaro il sistema di determinazione dell’imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e ha confermato la non debenza delle sanzioni. Ha ritenuto sussistente, per gli anni interessati, una situazione di obiettiva incertezza normativa circa l’individuazione concreta dei beni da includere nella rendita catastale delle centrali elettriche e la relativa valorizzazione, anche in considerazione del deprezzamento, dell’obsolescenza e della vetustà degli impianti. L’incertezza era confermata dall’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, dall’emanazione della norma di interpretazione autentica del 2005 e dalla successiva circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/T del 2012, intervenuta per chiarire le metodologie tecniche. La Corte ha compensato le spese processuali e ha posto a carico del Comune il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, articolo 5, comma 3
In attesa dell'attribuzione della rendita catastale, gli immobili classificabili nel gruppo catastale D sono assoggettati all'imposta sulla base dei valori contabili.
La norma consente, in linea generale, di determinare l’ICI sulla base dei valori contabili in attesa dell’attribuzione della rendita. Tuttavia, nel caso concreto, la sua applicazione non eliminava l’incertezza relativa all’individuazione e alla valutazione dei singoli impianti da includere.
D.Lgs. n. 504/1992, articolo 10, comma 1
Richiamato in relazione agli obblighi dichiarativi e al pagamento dell’ICI.
D.Lgs. n. 472/1997, articolo 6, comma 2
Esclude la responsabilità sanzionatoria quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
D.Lgs. n. 546/1992, articolo 8
Richiamato nel quadro della non applicabilità delle sanzioni tributarie in presenza di obiettiva incertezza normativa.
D.L. n. 44/2005, articolo 1-quinquies, convertito dalla L. n. 88/2005
Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 1, comma 2, il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, articolo 4 (...) si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
La norma interpretativa stabilisce che, per le centrali elettriche, nella rendita catastale devono essere considerati anche gli impianti mobili strutturalmente connessi ai fabbricati e necessari alla produzione. La sua stessa emanazione, unitamente ai contrasti interpretativi precedenti e successivi, è stata considerata indice dell’incertezza normativa.
R.D.L. n. 652/1939, articolo 4 e articolo 10
Costituiscono la disciplina catastale interpretata dal D.L. n. 44/2005, individuando i beni e gli elementi da considerare per la determinazione della rendita catastale.
L. n. 212/2000, articolo 1, comma 2
Richiamato dalla norma di interpretazione autentica del 2005 quale fondamento della natura interpretativa della disposizione.
D.P.R. n. 115/2002, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie non sono dovute quando esiste un’incertezza normativa oggettiva, cioè quando, anche dopo un’interpretazione tecnicamente corretta, non è possibile individuare con sicurezza l’obbligo fiscale applicabile.
- L’incertezza normativa oggettiva è diversa dalla semplice ignoranza del contribuente: deve risultare dalla struttura e dall’evoluzione del sistema normativo, amministrativo e giurisprudenziale.
- Sono indici rilevanti di obiettiva incertezza le norme di interpretazione autentica, i contrasti tra sentenze, le prassi amministrative divergenti o insufficienti e l’emanazione successiva di circolari chiarificatrici.
- L’esistenza di un sistema astrattamente utilizzabile, come il versamento sulla base dei valori contabili in attesa della rendita, non elimina necessariamente l’incertezza se rimangono dubbi tecnici sulla concreta individuazione e valutazione dei beni imponibili.
- In presenza di impianti complessi, la responsabilità sanzionatoria deve essere valutata considerando non solo l’obbligo formale di presentare dichiarazioni o aggiornamenti catastali, ma anche la concreta possibilità del contribuente di determinare correttamente la base imponibile.
- La non applicazione delle sanzioni non esclude automaticamente il recupero della maggiore imposta: l’incertezza può giustificare il contribuente sul piano sanzionatorio pur lasciando ferma la debenza del tributo.
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