Sentenza del 24/01/2018 n. 870 - Comm. Trib. Prov. Catania
Tassa smaltimento rifiuti urbani - Presupposto - Occupazione o detenzione di locali o aree a prescindere dall'uso - Esenzione - Onere della prova a carico del contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il garage non fosse più utilizzato per l'attività commerciale indicata nel ricorso e, presumibilmente, non fosse soggetto alla tassa. La controversia riguardava il presupposto impositivo della TARSU e l'eventuale esenzione o esclusione di locali nei quali non si producessero rifiuti, ovvero si producessero rifiuti speciali. Il giudice ha chiarito che anche un garage può astrattamente produrre rifiuti e che l'uso concreto o la cessazione dell'attività commerciale non escludono automaticamente la tassazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 507/1993, il presupposto della TARSU è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, qualunque sia la loro destinazione d'uso. Le esclusioni o esenzioni, relative a spazi non idonei a produrre rifiuti o destinati alla produzione di rifiuti speciali, devono essere dimostrate dal contribuente mediante adeguata delimitazione delle aree e idonea documentazione. Non è sufficiente sostenere che il garage non fosse più utilizzato per l'attività commerciale.
Norme richiamate
Art. 62 del D. Lgs. n. 507/1993
Il presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti.
La tassa è dovuta in ragione della disponibilità o detenzione di locali e aree, indipendentemente dalla specifica destinazione d'uso o dall'effettivo svolgimento di un'attività commerciale, salvo le ipotesi di esclusione o esenzione adeguatamente provate.
Massime di principio
- La detenzione o occupazione di un locale costituisce, di regola, presupposto sufficiente per la TARSU, anche quando il locale non sia utilizzato come abitazione o attività commerciale.
- La mera inutilizzazione del locale, la cessazione dell'attività o l'assenza di produzione di rifiuti dichiarata dal contribuente non comportano automaticamente l'esenzione.
- Per ottenere l'esclusione di una superficie perché inidonea alla produzione di rifiuti, il contribuente deve individuare e delimitare chiaramente gli spazi interessati e fornire documentazione idonea.
- L'esenzione per aree in cui si producono rifiuti speciali richiede la prova concreta della produzione, della tipologia dei rifiuti e della gestione secondo la normativa applicabile.
- In caso di contestazione, l'onere della prova delle condizioni di esclusione o esenzione grava sul contribuente, non sul Comune.
- La valutazione deve riguardare la concreta idoneità del locale a produrre rifiuti, non soltanto l'uso dichiarato o l'attuale mancato utilizzo.
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