Regolamento (UE) 2018/755
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/755 della Commissione, del 23 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva propizamide come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l'approvazione della propizamide ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, confermandone l'inserimento tra le sostanze attive approvate e qualificandola come sostanza candidata alla sostituzione. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza dalla parte A alla parte E dell'elenco e fissando nuove condizioni specifiche di approvazione. Sono inoltre richieste ulteriori informazioni di conferma su alcuni profili tossicologici, di degradazione nel suolo e sugli effetti dei trattamenti dell'acqua sui residui.
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propizamide come sostanza candidata alla sostituzione e aggiornamento dell'elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva propizamide e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell'ambito della disciplina UE sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, il richiedente dell'approvazione/rinnovo, la Commissione, l'EFSA e, per gli adempimenti informativi e valutativi, gli operatori del settore interessati all'autorizzazione dei prodotti. Ha efficacia nell'Unione europea ed è direttamente applicabile; si applica dal 1o luglio 2018, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina esclusioni soggettive generali, ma impone specifiche condizioni e scadenze di conferma per il richiedente.
Rinnovo dell'approvazione della propizamide
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/755 rinnova l'approvazione della sostanza attiva propizamide nell'ambito della disciplina europea sui prodotti fitosanitari. Il provvedimento interviene all'esito della procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e recepisce le valutazioni scientifiche svolte dall'EFSA e dalla Commissione.
Contesto e presupposti della decisione
La propizamide era già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La sua approvazione, come riportata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sarebbe scaduta il 31 gennaio 2019; la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e completata con i fascicoli supplementari richiesti.
L'EFSA ha trasmesso le proprie conclusioni il 12 luglio 2016, e la Commissione ha poi sottoposto il progetto di relazione sul rinnovo al comitato permanente competente. Dalle valutazioni è emerso che, per almeno uno degli impieghi rappresentativi esaminati, sono soddisfatti i criteri di approvazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha inoltre ritenuto che la propizamide integri i presupposti della "sostanza candidata alla sostituzione" ai sensi dell'articolo 24, in quanto qualificabile come sostanza persistente e tossica secondo i parametri dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Effetti principali del regolamento
Il regolamento rinnova l'approvazione della propizamide come sostanza candidata alla sostituzione e modifica di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La sostanza viene spostata dalla parte A alla parte E dell'elenco delle sostanze attive approvate, con decorrenza dell'approvazione dal 1o luglio 2018 e scadenza fissata al 30 giugno 2025.
Viene inoltre precisato che la valutazione rischi si è basata su un numero limitato di impieghi rappresentativi, senza limitare però gli usi per i quali possono essere autorizzati i prodotti fitosanitari contenenti propizamide; per tale ragione è soppressa la precedente restrizione al solo impiego come erbicida.
Condizioni e cautele applicative
Nell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere in considerazione la relazione di riesame, in particolare le appendici I e II. La valutazione generale deve concentrarsi in modo particolare su:
- protezione degli operatori;
- protezione delle acque sotterranee nelle aree vulnerabili;
- protezione di uccelli, mammiferi, piante non bersaglio, organismi del suolo e organismi acquatici.
Le condizioni di impiego devono includere, ove necessario, misure di attenuazione del rischio. In particolare, l'operatore deve utilizzare dispositivi di protezione individuale, come guanti, tute e calzature resistenti, in modo da non superare il livello ammissibile di esposizione (LAEO).
Informazioni di conferma richieste al richiedente
Il rinnovo è subordinato alla trasmissione di ulteriori informazioni di conferma alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità. Tali informazioni riguardano:
- il completamento della valutazione del profilo tossicologico dei metaboliti individuati in concentrazione significativa in colture primarie e a rotazione, da presentare entro il 31 ottobre 2018;
- il degrado nel suolo del principale metabolita RH-24580, da presentare entro il 30 aprile 2019;
- l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie quando queste sono usate per produrre acqua potabile, da presentare entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento specifico.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1o luglio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell'intero territorio dell'Unione.
Disposizioni principali
Rinnovo dell'approvazione della propizamide
L'approvazione della sostanza attiva propizamide è rinnovata come sostanza candidata alla sostituzione ai sensi dell'articolo 24, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo decorre dal 1o luglio 2018 e ha scadenza al 30 giugno 2025.
Modifica dell'elenco delle sostanze approvate
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 55 relativa al propizamide è soppressa dalla parte A e la sostanza è inserita nella parte E come sostanza candidata alla sostituzione, con i dati identificativi CAS n. 23950-58-5 e CIPAC n. 315, denominazione IUPAC 3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl) benzamide e purezza minima di 920 g/kg.
Condizioni specifiche di approvazione
Gli Stati membri, nell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono tenere conto delle conclusioni della relazione di riesame, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione generale deve essere prestata particolare attenzione alla protezione degli operatori, delle acque sotterranee nelle aree vulnerabili, degli uccelli, dei mammiferi, delle piante non bersaglio, degli organismi del suolo e acquatici. Le condizioni di impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi; l'operatore deve usare dispositivi di protezione individuale, come guanti, tute e calzature resistenti, per non superare il livello ammissibile di esposizione (LAEO).
Informazioni di conferma richieste
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità tre categorie di informazioni di conferma: 1) completamento della valutazione del profilo tossicologico dei metaboliti individuati in concentrazione significativa in colture primarie e a rotazione, entro il 31 ottobre 2018; 2) degrado del suolo del principale metabolita RH-24580, entro il 30 aprile 2019; 3) effetti dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie quando sono utilizzate per ricavarne acqua potabile, entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento pertinente.
Decorrenza, entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o luglio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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