Regolamento (UE) 2018/1096
Regolamento delegato (UE) 2018/1096 della Commissione, del 22 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 29/2012 con riguardo ai requisiti per talune indicazioni di etichettatura dell'olio d'oliva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva per chiarire due profili di etichettatura: l’indicazione dell’acidità e dei parametri chimici correlati, e la modalità di indicazione della campagna di raccolta. Introduce inoltre una facoltà per gli Stati membri di imporre, a condizioni ristrette, la menzione della campagna di raccolta per gli oli d’oliva nazionali destinati solo ai mercati interni. È previsto un periodo transitorio, con possibilità di commercializzare fino a esaurimento scorte i prodotti già etichettati prima dell’applicazione delle nuove regole.
Modifica delle norme di etichettatura dell’olio d’oliva per precisare le indicazioni facoltative su acidità e campagna di raccolta, e per consentire agli Stati membri di imporre la menzione della campagna di raccolta per la produzione nazionale destinata ai mercati interni.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, in particolare in relazione alle indicazioni facoltative in etichetta degli oli d’oliva vergini ed extra-vergini. Riguarda la commercializzazione nell’Unione degli oli etichettati secondo tali regole, con una facoltà specifica per gli Stati membri di rendere obbligatoria la campagna di raccolta solo per gli oli d’oliva di produzione nazionale ottenuti da olive raccolte sul loro territorio e destinati esclusivamente ai mercati nazionali. Prevede un’applicazione differita di sei mesi per la principale modifica etichettaria e un regime transitorio per le scorte già etichettate.
Modifica delle norme di etichettatura dell’olio d’oliva
Il regolamento delegato (UE) 2018/1096 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 sulle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva. L’intervento nasce dall’esigenza di evitare informazioni fuorvianti per i consumatori e di chiarire la presentazione in etichetta di alcune indicazioni facoltative, in particolare l’acidità e la campagna di raccolta.
Ambito e finalità della modifica
La disciplina riguarda gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva, con specifica attenzione agli oli d’oliva vergini ed extra-vergini per quanto concerne la campagna di raccolta. Il regolamento si inserisce nel quadro della PAC e delle norme di commercializzazione dei prodotti agricoli, facendo leva sull’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Indicazioni facoltative sull’acidità e sui parametri chimici
L’articolo 5 del regolamento n. 29/2012 viene modificato per precisare che l’indicazione dell’acidità massima prevista alla data del termine minimo di conservazione può essere riportata solo se accompagnata da tre ulteriori parametri: indice dei perossidi, tenore in cere e assorbimento nell’ultravioletto. Tali dati devono:
- essere riportati con caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo;
- essere determinati a norma del regolamento (CEE) n. 2568/91;
- riferirsi alla stessa data del termine minimo di conservazione.
La finalità è evitare che la sola menzione dell’acidità induca in errore il consumatore senza un adeguato contesto tecnico.
Campagna di raccolta: modalità di indicazione in etichetta
Il regolamento chiarisce come può essere indicata la campagna di raccolta, quando l’operatore sceglie di riportarla in etichetta. La menzione può assumere due forme alternative:
- la relativa campagna di commercializzazione, ai sensi dell’articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- il mese e l’anno della raccolta, nell’ordine indicato.
È inoltre precisato che il mese corrisponde al mese dell’estrazione dell’olio dalle olive. Questa precisazione risponde all’esigenza di uniformare la prassi, considerato che la raccolta delle olive si estende normalmente tra fine autunno e primavera dell’anno successivo.
Facoltà degli Stati membri di rendere obbligatoria la campagna di raccolta
Con il nuovo articolo 5 bis, gli Stati membri possono decidere che la campagna di raccolta debba figurare in etichetta per gli oli d’oliva della propria produzione nazionale, purché:
- gli oli siano ottenuti da olive raccolte sul loro territorio;
- siano destinati esclusivamente ai mercati nazionali.
La misura è quindi limitata e non può essere generalizzata al commercio intra-Unionale o al mercato dell’Unione nel suo complesso, per non compromettere il funzionamento del mercato unico.
Tutela delle scorte e notifica alla Commissione
La decisione nazionale non può impedire la commercializzazione, fino a esaurimento, degli oli d’oliva già etichettati prima della sua entrata in vigore. Inoltre, gli Stati membri devono notificare la decisione alla Commissione ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011, così da consentire il monitoraggio dell’applicazione nazionale e l’eventuale riesame della disciplina unionale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la modifica relativa all’articolo 5, punto 1, si applica solo sei mesi dopo l’entrata in vigore.
Per i prodotti etichettati prima di tale data è previsto un regime transitorio: gli oli d’oliva già etichettati possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Questa soluzione tutela le aspettative legittime degli operatori e consente un adeguamento graduale delle etichette alle nuove prescrizioni.
Disposizioni principali
Indicazione dell’acidità e dei parametri fisico-chimici
L’indicazione dell’acidità massima prevista alla data del termine minimo di conservazione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011, può figurare solo se accompagnata, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dall’indice dei perossidi, dal tenore in cere e dall’assorbimento nell’ultravioletto. Tali parametri devono essere determinati a norma del regolamento (CEE) n. 2568/91 e riferiti alla stessa data.
Indicazione della campagna di raccolta
Per gli oli d’oliva vergini ed extra-vergini, la campagna di raccolta può essere indicata in etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione, secondo l’articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure come mese e anno della raccolta, in quest’ordine. Il mese indicato corrisponde al mese dell’estrazione dell’olio dalle olive.
Facoltà degli Stati membri di imporre la campagna di raccolta
È introdotto l’articolo 5 bis, che consente agli Stati membri di decidere che la campagna di raccolta debba figurare in etichetta per gli oli d’oliva della loro produzione nazionale, ottenuti da olive raccolte sul loro territorio e destinati esclusivamente ai mercati nazionali. La misura non può incidere sulla commercializzazione delle scorte già etichettate prima della data di entrata in vigore della decisione nazionale.
Notifica alla Commissione
Gli Stati membri che adottano la decisione di rendere obbligatoria la campagna di raccolta devono notificarla ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per consentire il monitoraggio da parte della Commissione.
Entrata in vigore, applicazione e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, punto 1, si applica sei mesi dopo l’entrata in vigore. Gli oli d’oliva etichettati prima di tale data possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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