Regolamento (UE) 2018/756
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/756 della Commissione, del 23 maggio 2018, che sottopone a registrazione le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina nell'ambito di un procedimento antisovvenzioni avviato dalla Commissione. La misura è adottata per consentire, ove l'inchiesta lo confermi, l'eventuale applicazione retroattiva di dazi compensativi sulle importazioni registrate. La Commissione ritiene sussistenti elementi di prova di sovvenzioni compensabili, di un aumento massiccio delle importazioni e di un pregiudizio grave difficilmente rimediabile per l'industria dell'Unione.
Registrazione delle importazioni nell'Unione di biodiesel originario dell'Argentina nell'ambito di un procedimento antisovvenzioni.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o miscelata, originari dell'Argentina, classificati nei codici NC e TARIC indicati nel regolamento. L'obbligo riguarda le autorità doganali degli Stati membri, chiamate a registrare tali importazioni per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Sono interessate le parti del procedimento antisovvenzioni, mentre i dati personali raccolti sono soggetti al regolamento (CE) n. 45/2001.
Registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/756 della Commissione interviene nell'ambito di un procedimento antisovvenzioni avviato nei confronti delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina. La misura non istituisce ancora un dazio compensativo, ma ordina la registrazione delle importazioni per preservare la possibilità di applicare, se del caso, misure retroattive sulle merci importate nel periodo rilevante.
Contesto del procedimento e base normativa
La Commissione richiama l'avvio del procedimento del 31 gennaio 2018, originato da una denuncia dello European Biodiesel Board presentata per conto di produttori dell'Unione rappresentativi di oltre il 25 % della produzione totale. La base giuridica è l'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea. La Commissione esamina altresì le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del medesimo regolamento, in relazione alla possibile riscossione di dazi sulle importazioni registrate.
Prodotto interessato
Il prodotto in esame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporata in una miscela. Il regolamento elenca i codici NC e TARIC interessati, specificando che tali codici sono forniti solo a titolo informativo. L'ambito materiale è quindi definito in modo ampio, includendo il biodiesel e prodotti affini classificati nei codici indicati, purché originari dell'Argentina.
Elementi di prova sulle sovvenzioni
La Commissione ritiene, allo stato degli atti, che vi siano elementi di prova sufficienti dell'esistenza di sovvenzioni compensabili. Le pratiche contestate comprendono: fornitura pubblica di beni o servizi a condizioni non adeguate, acquisti pubblici a condizioni non adeguate o sostegno al reddito e ai prezzi, trasferimenti diretti di fondi e finanziamenti all'esportazione a condizioni preferenziali, nonché rinunce a entrate pubbliche dovute o mancata riscossione di imposte. Tra gli esempi menzionati figurano la fornitura di semi di soia, la convenzione per la fornitura di biodiesel, prestiti agevolati della Banca nazionale dell'Argentina e varie agevolazioni fiscali previste dalla legge sui biocarburanti del 2006.
Prego grave e nesso causale
Sulla base delle informazioni più recenti, la Commissione afferma che il pregiudizio non è solo minacciato, ma ha iniziato a concretizzarsi in modo grave per l'industria dell'Unione. Gli elementi richiamati indicano un aumento molto rapido delle importazioni dall'Argentina nel periodo da agosto 2017 al primo trimestre del 2018, con crescita da 0 a 410 600 tonnellate e incremento della quota di mercato dallo 0 % al 10 %. Si segnala inoltre un calo del 12,3 % dei prezzi del biodiesel FAME tra il 1° settembre 2017 e il 31 marzo 2018 e un conseguente deterioramento della situazione economica di almeno tre imprese dell'Unione, con effetti attesi su produzione, vendite e occupazione.
Necessità della registrazione e possibile applicazione retroattiva
La registrazione è disposta per prevenire la reiterazione del pregiudizio qualora, al termine dell'inchiesta, la Commissione confermi l'esistenza di sovvenzioni compensabili e di un pregiudizio grave. In tale ipotesi, i dazi compensativi potrebbero essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate, se ne ricorreranno le condizioni di legge. Il regolamento sottolinea che l'eventuale prelievo dipenderà comunque dall'esito finale dell'inchiesta in corso.
Importo indicativo e partecipazione delle parti
In questa fase non è possibile calcolare con precisione l'importo della sovvenzione; tuttavia, la Commissione indica un livello preliminare di eliminazione del pregiudizio pari al 29,5 % ad valorem sul valore cif. Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, prove o richiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento.
Durata, efficacia e dati personali
L'obbligo di registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. I dati personali raccolti nell'ambito della registrazione devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.
Disposizioni principali
Apertura del procedimento e prodotto interessato
La Commissione richiama l'avviso di apertura del 31 gennaio 2018 relativo a un procedimento antisovvenzioni sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina. Il prodotto in esame comprende esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, classificati nei codici NC e TARIC elencati nel testo.
Domanda di registrazione e base giuridica
La registrazione è richiesta dal denunciante ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037. La Commissione valuta anche l'articolo 16, paragrafo 4, del medesimo regolamento, che disciplina la possibilità di riscuotere dazi sulle importazioni registrate.
Motivi della registrazione
La Commissione ritiene sussistenti elementi di prova sufficienti che le importazioni dall'Argentina beneficino di sovvenzioni compensabili e che tali importazioni massicce, in un periodo relativamente breve, stiano causando un pregiudizio grave difficilmente rimediabile all'industria dell'Unione. Vengono richiamate, tra le altre, misure quali fornitura di beni o servizi a corrispettivo inferiore a quello adeguato, acquisti pubblici, prestiti e finanziamenti agevolati, e rinunce o mancate riscossioni di entrate pubbliche.
Elementi sul pregiudizio e sul nesso causale
Il regolamento evidenzia un forte aumento delle importazioni dall'Argentina tra agosto 2017 e il primo trimestre post-periodo d'inchiesta, con passaggio da 0 tonnellate a 410 600 tonnellate e una quota di mercato dallo 0 % al 10 %. Si segnala inoltre la diminuzione dei prezzi del biodiesel FAME del 12,3 % tra il 1° settembre 2017 e il 31 marzo 2018, nonché effetti negativi su produzione, vendite e occupazione nell'industria dell'Unione.
Finalità della registrazione e possibile retroattività
La registrazione è disposta per consentire, se l'inchiesta confermerà la necessità di misure compensative, la riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate, al fine di evitare la reiterazione del pregiudizio. La Commissione osserva che, in questa fase, l'eventuale pagamento futuro dipenderà dall'esito dell'inchiesta.
Ammontare indicativo del futuro dazio
Poiché nella fase attuale non è possibile stimare con esattezza l'importo della sovvenzione, la Commissione indica come livello preliminare di eliminazione del pregiudizio il 29,5 % ad valorem sul valore in dogana cif del prodotto in esame, quale riferimento per eventuali futuri dazi.
Partecipazione delle parti interessate
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, elementi di prova e chiedere un'audizione. Il termine per tali comunicazioni è di 21 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento.
Durata della registrazione e entrata in vigore
L'obbligo di registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 23 mag 2018Regolamento (UE) 2018/755
- Regolamento · 23 mag 2018Regolamento (UE) 2018/765
- Regolamento · 23 mag 2018Regolamento (UE) 2018/766
- Regolamento · 22 mag 2018Regolamento (UE) 2018/750
- Regolamento · 22 mag 2018Regolamento (UE) 2018/1096
- Regolamento · 25 mag 2018Regolamento (UE) 2018/1229
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →