Regolamento (UE) 2018/1229
Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce norme tecniche dettagliate per rendere più efficiente e disciplinato il regolamento dei titoli nell’Unione, in attuazione del regolamento (UE) n. 909/2014. Introduce obblighi di automazione, abbinamento e raccolta dati, un sistema armonizzato di monitoraggio e reporting dei mancati regolamenti, un meccanismo di penali pecuniarie e una procedura uniforme di acquisto forzoso. Prevede inoltre soglie di deroga per taluni CSD, tempistiche precise per le diverse fasi della procedura e regole di pubblicazione dei dati.
Norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento dei titoli, con misure preventive, meccanismi di penalizzazione e procedura armonizzata di acquisto forzoso.
Ambito di applicazione
Si applica ai depositari centrali di titoli (CSD) che gestiscono sistemi di regolamento titoli nell’Unione, nonché alle imprese di investimento, ai partecipanti diretti, ai clienti professionali e al dettaglio, alle controparti centrali (CCP), ai membri delle sedi di negoziazione e alle parti negoziali coinvolti nelle operazioni di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014. La disciplina riguarda il monitoraggio, la prevenzione e la gestione dei mancati regolamenti, la riscossione e ridistribuzione delle penali, la pubblicità delle informazioni e la procedura di acquisto forzoso. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal termine di 24 mesi successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; alcune deroghe e soglie dipendono dai dati annuali di efficienza del sistema.
Regolamento delegato (UE) 2018/1229 sulla disciplina del regolamento
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 909/2014 dettando norme tecniche per prevenire i mancati regolamenti, monitorarli, sanzionarli e gestirli in modo armonizzato in tutta l’Unione. La disciplina è costruita attorno a tre assi: misure preventive di tipo operativo e informativo, meccanismo di penali pecuniarie e procedura uniforme di acquisto forzoso. Il testo mira, anche alla luce dei principi CPSS-IOSCO richiamati nei considerando, a favorire automazione, trasparenza, tempestività e coerenza nei sistemi di regolamento titoli.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica ai CSD e ai loro sistemi di regolamento titoli, ma incide anche su imprese di investimento, clienti professionali e al dettaglio, partecipanti diretti, CCP, membri delle sedi di negoziazione e parti negoziali coinvolti nelle operazioni di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014. Le regole riguardano sia la fase preventiva del processo di regolamento sia la gestione del mancato regolamento, inclusi reporting, pubblicazione dei dati, penali e acquisto forzoso. La normativa è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dopo 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Misure preventive e automazione del regolamento
L’articolo 2 impone alle imprese di investimento di ottenere dai clienti professionali un’attribuzione scritta delle istruzioni di regolamento, con contenuti minimi predeterminati: tipo di operazione, identificazione dello strumento, data di negoziazione, prezzo, valuta, data prevista di regolamento, conti di accredito/addebito e altre informazioni utili. La conferma dell’operazione deve essere resa per iscritto entro termini brevi e può essere inviata per via elettronica tramite standard aperti di messaggistica e dati di riferimento. Per i clienti al dettaglio, l’articolo 3 richiede l’invio di tutte le informazioni di regolamento entro le 12:00 CET del giorno lavorativo successivo, salvo che titoli e contante siano detenuti presso la stessa impresa.
Sul versante infrastrutturale, l’articolo 4 richiede ai CSD di trattare automaticamente tutte le istruzioni di regolamento; ogni intervento manuale nel processo automatizzato deve essere motivato e, in linea generale, comunicato all’autorità competente entro 30 giorni. L’articolo 5 impone l’abbinamento continuo in tempo reale, con campi obbligatori standardizzati, mentre l’articolo 6 introduce livelli di tolleranza sugli importi di regolamento, differenziati per l’EUR e per le altre valute. Gli articoli 7, 8, 9 e 10 introducono rispettivamente annullamento bilaterale, trattenimento/rilascio, riciclaggio delle istruzioni e regolamento parziale; l’articolo 11 rafforza la trasparenza in tempo reale sullo stato delle istruzioni e richiede al CSD di offrire il regolamento lordo in tempo reale o almeno tre cicli giornalieri.
L’articolo 12 prevede una deroga a taluni meccanismi preventivi, in particolare trattenimento/rilascio e regolamento parziale, se il sistema del CSD non supera 2,5 miliardi di EUR di mancati regolamenti annui e mantiene un tasso inferiore allo 0,5% annuo. Il CSD deve verificare le soglie entro il 20 gennaio di ogni anno e, se la deroga viene meno, applicare le misure entro un anno dalla notifica.
Monitoraggio, reporting e pubblicità dei mancati regolamenti
L’articolo 13 impone ai CSD un sistema di monitoraggio molto articolato: per ogni mancato regolamento devono essere tracciati motivo, restrizioni alla disponibilità di titoli o contante, tipologia di strumento, tipologia di operazione, contesto intra/inter-CSD, natura dell’istruzione, tipo di conto e valuta. Inoltre, i CSD devono instaurare modalità operative con i partecipanti che presentano i tassi più alti di mancato regolamento, e ove opportuno con CCP e sedi di negoziazione, per individuare le cause principali.
L’articolo 14 disciplina il reporting mensile alle autorità competenti e pertinenti, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, con valori espressi anche in EUR. Su richiesta dell’autorità competente, il CSD deve effettuare segnalazioni più frequenti e fornire dati supplementari. Entro il 20 gennaio di ogni anno deve trasmettere una relazione annuale con misure programmate o adottate per migliorare l’efficienza del regolamento e con i risultati del monitoraggio delle misure. L’articolo 15 impone la pubblicazione annuale, gratuita e in formato leggibile da macchina, dei dati essenziali sui mancati regolamenti sul sito web del CSD.
Penali pecuniarie
Gli articoli 16-20 disciplinano il meccanismo di penalizzazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014. Le penali si calcolano per ogni istruzione non eseguita alla fine di ciascun giorno lavorativo e si applicano anche alle istruzioni sospese dal partecipante; quando è richiesto l’abbinamento, le penali colpiscono solo le istruzioni effettivamente abbinate. Il CSD deve fornire quotidianamente al partecipante interessato il dettaglio del calcolo.
Le somme nette devono essere addebitate e riscosse almeno mensilmente e depositate in un conto separato, per poi essere ridistribuite ai partecipanti destinatari interessati. Il meccanismo non può generare ricavi per il CSD: le penali non possono finanziare i costi del sistema, che devono essere comunicati separatamente e addebitati con distinta evidenza. Se il partecipante è una CCP, la CCP funge da snodo operativo per riscossione e ridistribuzione verso i partecipanti diretti interessati. I CSD che condividono un’infrastruttura comune devono gestire congiuntamente il meccanismo.
Acquisto forzoso: quadro generale e condizioni di impossibilità
La procedura di acquisto forzoso è disciplinata in modo uniforme dagli articoli 21-25. L’acquisto forzoso è impossibile solo se gli strumenti non esistono più oppure, nelle operazioni non compensate da CCP, se il soggetto inadempiente è in insolvenza. Alcune operazioni su due tempi sono considerate come due operazioni separate e l’acquisto forzoso è privo di effetti se la seconda operazione è prevista entro 30 giorni lavorativi dalla prima. È inoltre previsto il regolamento parziale obbligatorio nell’ultimo giorno del periodo di proroga, salvo che l’istruzione sia sospesa.
Le parti della catena di regolamento devono stipulare accordi contrattuali esecutivi in tutte le giurisdizioni rilevanti e prevedere procedure idonee a eseguire l’acquisto forzoso, a pagare il risarcimento in contanti, la differenza di prezzo e i costi dell’operazione. Gli strumenti acquistati si considerano consegnati solo quando ricevuti nel sistema del CSD dai destinatari; analogamente, il risarcimento in contanti e la differenza di prezzo si considerano pagati solo quando ricevuti dai soggetti destinatari.
Procedura di acquisto forzoso per operazioni compensate da CCP
Per le operazioni compensate, la CCP verifica il giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di proroga se l’acquisto forzoso è possibile. Se non lo è, notifica il risarcimento in contanti da calcolare secondo l’articolo 32. Se invece è possibile, avvia l’asta o nomina l’agente dell’acquisto forzoso e informa i partecipanti diretti inadempienti e destinatari.
La notifica comporta la sospensione delle istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento. Il partecipante inadempiente può ancora consegnare i titoli alla CCP prima della notifica, mentre dopo la notifica la consegna può avvenire solo all’agente con il suo consenso o, se l’asta è aggiudicata al partecipante, alla CCP. La CCP notifica gli esiti entro i tempi dell’articolo 37 o, in caso di rinvio, dell’articolo 38. Se l’acquisto forzoso va a buon fine, i titoli sono poi distribuiti ai partecipanti destinatari, le istruzioni originarie sono annullate e, se necessario, ne sono inserite di nuove per i titoli non consegnati.
Procedura per operazioni non compensate: sede di negoziazione e operazioni bilaterali
Per le operazioni non compensate ma eseguite presso una sede di negoziazione, i partecipanti destinatari informano senza ritardo i membri destinatari; la sede può comunicare l’identità dei membri inadempienti. Se l’acquisto forzoso è possibile, il membro destinatario nomina l’agente e gestisce le notifiche e i termini; in caso contrario il membro inadempiente paga il risarcimento in contanti. Il modello è sostanzialmente identico per le operazioni non compensate e non eseguite presso una sede di negoziazione, ma qui il ruolo centrale spetta alla parte negoziale destinataria.
In entrambi i casi, il partecipante, il membro o la parte inadempiente deve sospendere le istruzioni interessate e può consegnare gli strumenti all’agente solo con il suo consenso preventivo; prima della notifica, la consegna diretta al destinatario resta possibile. Ricevuti i titoli acquistati, il destinatario li accetta e li paga, e alla fine di ciascun giorno lavorativo si provvede ad annullare le istruzioni non regolate e ad aprire, se necessario, nuove istruzioni per i titoli ancora non consegnati. Il risarcimento in contanti e la chiusura delle istruzioni sono regolati da termini massimi stringenti.
Risarcimento in contanti, costi e differenza di prezzo
L’articolo 32 fissa il criterio di calcolo del risarcimento in contanti, distinguendo tra istruzioni contro pagamento e senza pagamento. Il valore di mercato è determinato con riferimento al prezzo di chiusura del mercato o della sede di negoziazione più rilevante, oppure tramite una metodologia approvata dall’autorità competente quando mancano quotazioni dirette. Il risarcimento può includere anche variazioni dei tassi di cambio, agevolazioni per le imprese e interessi maturati, se non già incorporati nel valore di mercato.
L’articolo 33 individua il soggetto tenuto al pagamento del risarcimento: CCP nelle operazioni compensate, membri della sede nelle operazioni di mercato, parti negoziali nelle operazioni bilaterali. L’articolo 34 attribuisce ai soggetti inadempienti il pagamento dei costi dell’acquisto forzoso. L’articolo 35 disciplina la differenza tra prezzo concordato e prezzo effettivamente pagato nell’acquisto forzoso: se il prezzo di acquisto forzoso è più alto, l’inadempiente paga la differenza; se è più basso, la differenza si considera soddisfatta secondo le regole fissate.
Tempistiche e casi di mercato liquido o PMI
Gli articoli 36-38 modulano le scadenze del meccanismo. Il periodo di proroga è portato a sette giorni lavorativi per gli strumenti diversi dalle azioni con mercato liquido; per le azioni liquide la disciplina resta più rapida. Dopo l’acquisto forzoso, la consegna deve avvenire entro quattro o sette giorni lavorativi, a seconda della categoria di strumento, mentre per gli strumenti negoziati sui mercati di crescita per le PMI si applica una disciplina specifica più lunga, richiamata dall’articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014. Se l’esecuzione è rinviata, il periodo di differimento segue gli stessi tempi previsti per la consegna.
Mancata consegna sistematica e informazioni di regolamento
L’articolo 39 definisce la soglia per considerare un partecipante inadempiente in modo costante e sistematico: il suo tasso di efficienza di regolamento deve risultare inferiore di almeno il 15% rispetto a quello del sistema per un numero di giorni pari al 10% dei giorni di attività del partecipante nei 12 mesi precedenti. Il calcolo considera solo i mancati regolamenti causati dal partecipante.
Gli articoli 40 e 41 completano il quadro informativo, precisando quali dati di regolamento devono essere messi a disposizione di CCP e sedi di negoziazione e come comportarsi quando non esiste un flusso diretto di operazioni dalla sede al CSD. Se le informazioni obbligatorie non sono presenti nelle istruzioni, il CSD presume che l’operazione non sia stata eseguita presso una sede di negoziazione.
Allegati: contenuto informativo e modelli di reporting
Gli allegati I, II e III definiscono in modo dettagliato i dati che i CSD devono comunicare mensilmente, annualmente e pubblicare al pubblico. Gli allegati prevedono formati standardizzati, identificativi LEI, codici ISO per paesi e valute, indicatori su volume, valore, tassi di mancato regolamento, principali partecipanti con performance peggiore, categorie di strumenti e operazioni, nonché il numero e il valore delle penali applicate. Questo impianto di reporting è essenziale per la comparabilità tra sistemi, per la vigilanza delle autorità e per la trasparenza di mercato.
Disposizioni principali
Definizioni e nozioni operative
L’articolo 1 definisce i concetti chiave utilizzati dal regolamento, tra cui partecipante diretto, ETF, esecuzione di ordini, cliente al dettaglio, istruzione di regolamento, parte negoziale e membro della sede di negoziazione. Le definizioni rinviano a regolamenti e direttive UE già esistenti, in particolare al regolamento (UE) n. 648/2012, alla direttiva 2014/65/UE e alla direttiva 98/26/CE.
Misure preventive per i clienti professionali e retail
Gli articoli 2 e 3 impongono alle imprese di investimento di ottenere tempestivamente dai clienti professionali le istruzioni scritte di attribuzione e conferma delle operazioni, con contenuti minimi dettagliati (tipo di operazione, ISIN, data di negoziazione, prezzo, valuta, data prevista di regolamento, conti di accredito/addebito, ecc.). Per i clienti professionali sono previsti termini stringenti di ricezione entro fine giornata o entro le 12:00 CET del giorno lavorativo successivo, a seconda del fuso orario e dell’orario di esecuzione; le imprese devono confermare la ricezione entro due ore. Per i clienti al dettaglio le informazioni di regolamento devono essere trasmesse entro le 12:00 CET del giorno lavorativo successivo, salvo che titoli e contante siano detenuti presso la stessa impresa.
Automazione, abbinamento e funzionalità di regolamento dei CSD
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 disciplinano l’infrastruttura operativa dei CSD: trattamento automatizzato delle istruzioni, limitazione degli interventi manuali, abbinamento in tempo reale e continuo, uso di campi obbligatori standardizzati, livelli di tolleranza sugli importi, meccanismi di annullamento bilaterale, trattenimento/rilascio, riciclaggio delle istruzioni non regolate, regolamento parziale e accesso in tempo reale allo stato delle istruzioni. È previsto, in via generale, il regolamento lordo in tempo reale o almeno tre cicli di regolamento al giorno. L’articolo 12 introduce una deroga a taluni obblighi (articoli 8 e 10) per i CSD che non superano 2,5 miliardi di EUR di mancati regolamenti annui e mantengono un tasso inferiore allo 0,5%.
Monitoraggio e segnalazione dei mancati regolamenti
L’articolo 13 obbliga i CSD a monitorare numero, valore e durata dei mancati regolamenti e a raccogliere informazioni analitiche su cause, restrizioni, tipi di strumenti, operazioni, contesti intra/inter-CSD e conti coinvolti. L’articolo 14 disciplina la segnalazione mensile alle autorità competenti e pertinenti entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, con possibilità per l’autorità di chiedere segnalazioni più frequenti o informazioni supplementari; entro il 20 gennaio di ogni anno vanno trasmesse anche le informazioni annuali e le misure programmate o adottate per migliorare l’efficienza. L’articolo 15 impone la pubblicazione annuale, gratuita e in formato leggibile da dispositivo automatico, dei dati sui mancati regolamenti sul sito del CSD.
Penali pecuniarie per i mancati regolamenti
Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 disciplinano il calcolo, l’addebito, la riscossione e la redistribuzione delle penali. Le penali si applicano a ciascuna istruzione non eseguita, inclusi i casi di istruzioni sospese, e sono calcolate alla fine di ogni giorno lavorativo in cui il regolamento non riesce. I CSD addebitano e riscuotono almeno mensilmente l’importo netto dovuto da ciascun partecipante inadempiente e lo versano su un conto separato, redistribuendolo ai partecipanti destinatari interessati. Le penali non possono essere usate per coprire i costi del meccanismo; tali costi devono essere comunicati e addebitati separatamente. Se il partecipante è una CCP, la CCP riceve i calcoli, riscuote e redistribuisce le penali verso e da partecipanti diretti. I CSD che condividono un’infrastruttura comune devono istituire congiuntamente il meccanismo.
Procedura di acquisto forzoso: condizioni generali e casi di impossibilità
Gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 stabiliscono quando l’acquisto forzoso è impossibile, quando è privo di effetti e quali accordi contrattuali devono esistere nella catena di regolamento. L’acquisto forzoso è impossibile se gli strumenti non esistono più o, per le operazioni non compensate da CCP, se il membro o la parte negoziale inadempiente è soggetto a insolvenza. Alcune operazioni a due fasi sono trattate come più operazioni; l’acquisto forzoso può essere privo di effetti se la seconda operazione ha una data di regolamento prevista entro 30 giorni lavorativi dalla prima. È obbligatorio il regolamento parziale l’ultimo giorno del periodo di proroga, salvo sospensione dell’istruzione. Gli accordi contrattuali devono essere esecutivi in tutte le giurisdizioni pertinenti e devono disciplinare le modalità operative, i pagamenti e lo scambio di informazioni.
Acquisto forzoso per operazioni compensate da CCP
Gli articoli 26 e 27 regolano il flusso quando l’operazione è compensata da una CCP: il giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di proroga la CCP verifica la possibilità di acquistare forzatamente i titoli; se ciò non è possibile, notifica il risarcimento in contanti calcolato secondo l’articolo 32. Se l’acquisto forzoso è possibile, la CCP avvia l’asta o nomina un agente e informa partecipanti diretti inadempienti e destinatari. Il partecipante inadempiente deve sospendere le istruzioni di regolamento pertinenti e può consegnare i titoli solo con il consenso dell’agente o, prima della notifica, direttamente alla CCP. La CCP notifica l’esito entro il termine stabilito dall’articolo 37 o, in caso di rinvio, dall’articolo 38; se riceve i titoli acquistati, li consegna ai partecipanti destinatari, annulla le istruzioni non regolate e inserisce nuove istruzioni per i titoli non consegnati. Le istruzioni non eseguite sono annullate al pagamento del risarcimento o, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo alla notifica.
Acquisto forzoso per operazioni non compensate da CCP ed eseguite o meno presso una sede di negoziazione
Gli articoli 28 e 29 disciplinano il caso di operazioni non compensate da CCP ma eseguite presso una sede di negoziazione: i partecipanti destinatari informano senza ritardo i membri destinatari; la sede di negoziazione può rivelare l’identità dei membri inadempienti; il membro destinatario verifica la possibilità dell’acquisto forzoso il giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di proroga. Se l’acquisto forzoso non è possibile, il risarcimento in contanti è dovuto dal membro inadempiente al membro destinatario; se è possibile, il membro destinatario nomina l’agente dell’acquisto forzoso e gestisce notifiche, sospensioni, esiti e nuove istruzioni, con annullamento delle istruzioni non regolate al pagamento del risarcimento o entro il secondo giorno lavorativo successivo alla notifica. Gli articoli 30 e 31 replicano lo schema per operazioni non compensate e non eseguite presso una sede di negoziazione, con ruolo della parte negoziale destinataria al posto del membro della sede di negoziazione.
Risarcimento in contanti, costi dell’acquisto forzoso e differenza di prezzo
Gli articoli 32, 33, 34 e 35 disciplinano il calcolo e il pagamento delle somme conseguenti al mancato regolamento. Il risarcimento in contanti si basa sulla differenza tra valore di mercato e importo pattuito o sul confronto tra valori di mercato alla negoziazione e al pagamento, con eventuale componente per variazioni di cambio, agevolazioni per le imprese e interessi maturati. Il valore di mercato è determinato con criteri diversi a seconda che lo strumento sia negoziato su sedi UE o meno, e la metodologia deve essere approvata dall’autorità competente se basata su prezzi calcolati. La CCP, i membri della sede o le parti negoziali inadempienti devono corrispondere il risarcimento, i costi dell’acquisto forzoso e, se il prezzo dell’acquisto forzoso è superiore o inferiore al prezzo originario, la differenza di prezzo secondo le regole previste.
Tempi della procedura di acquisto forzoso
Gli articoli 36, 37 e 38 fissano i termini della procedura. Il periodo di proroga per gli strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 è aumentato da quattro a sette giorni lavorativi per tutti gli strumenti finanziari diversi dalle azioni con mercato liquido. Dopo l’acquisto forzoso, i titoli devono essere consegnati entro quattro giorni lavorativi dopo il periodo di proroga per le azioni liquide, entro sette giorni lavorativi per gli altri strumenti liquidi e, per gli strumenti negoziati sui mercati di crescita per le PMI, entro sette giorni lavorativi dopo il periodo previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014. Se l’esecuzione viene rinviata, la durata del differimento segue gli stessi tempi dell’articolo 37.
Sistematica mancata consegna e informazioni di regolamento
L’articolo 39 definisce quando un partecipante è considerato inadempiente in modo costante e sistematico: ciò avviene se il suo tasso di efficienza di regolamento è inferiore di almeno il 15% rispetto a quello del sistema per almeno un numero di giorni pari al 10% dei giorni di attività del partecipante nei 12 mesi precedenti. Il calcolo tiene conto solo dei mancati regolamenti causati dal partecipante. Gli articoli 40 e 41 prevedono le informazioni di regolamento che devono essere rese disponibili alle CCP e alle sedi di negoziazione, nonché le indicazioni da inserire nelle istruzioni quando manca un flusso diretto di operazioni dalla sede di negoziazione al CSD; in assenza di tali informazioni, il CSD presume che l’operazione non sia stata eseguita presso una sede di negoziazione.
Entrata in vigore
L’articolo 42 dispone che il regolamento entra in vigore 24 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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