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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/766

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/766 della Commissione, del 23 maggio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

Normativa europea32018R0766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati nel regime dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti avicoli, uova e ovoalbumina. La modifica si rende necessaria a seguito del controllo periodico dei dati di mercato e delle variazioni dei prezzi per origine. L'intervento consiste nella sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con nuovi valori di prezzo rappresentativo e, per alcune voci, di cauzione. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica i prezzi rappresentativi e le cauzioni applicabili ad alcune importazioni nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina, aggiornando l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina, individuati tramite codici NC nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 come sostituito. Riguarda in particolare prodotti originari di Argentina, Brasile, Cile e Thailandia, con effetti sulla determinazione dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni ai fini del regime dei dazi addizionali all'importazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica dei prezzi rappresentativi per carni di pollame, uova e ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/766 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina. La Commissione richiama il controllo regolare dei dati di mercato e la necessità di adeguare i valori in funzione delle variazioni dei prezzi per origine, così da assicurare l'applicazione tempestiva della misura.

Contesto normativo e finalità

L'atto si colloca nell'ambito della organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, sulla base dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. Il meccanismo dei prezzi rappresentativi serve a supportare il regime dei dazi addizionali all'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 1484/95.

Ambito materiale della modifica

L'unica modifica sostanziale è prevista dall'articolo 1, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con un nuovo allegato. Tale allegato elenca specifiche merci classificate per codice NC, con indicazione del prezzo rappresentativo in EUR/100 kg, della cauzione di cui all'articolo 3 e dell'origine delle merci.

Tra i prodotti elencati figurano:

  • carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 70 %, congelate;
  • carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate;
  • pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus congelati;
  • pezzi disossati di tacchini, congelati;
  • uova sgusciate essiccate;
  • preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus.

Le origini richiamate nell'allegato sono Argentina, Brasile, Cile e Thailandia, identificate mediante le sigle AR, BR, CL e TH secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota.

Effetti pratici per gli operatori

La sostituzione dei valori comporta un aggiornamento dei parametri utilizzati per il calcolo e l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nei prodotti interessati. Per alcune voci il regolamento riporta anche una cauzione pari a zero, mentre per altre prevede importi positivi; i valori variano a seconda della merce e dell'origine.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in coerenza con l'esigenza, evidenziata nei considerando, di applicare rapidamente i dati aggiornati. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con l'allegato del presente regolamento, aggiornando i prezzi rappresentativi e le cauzioni per specifiche merci classificate in base ai codici NC.

Prodotti interessati e nuovi valori

L'allegato riguarda, tra gli altri, carcasse di pollame della specie Gallus domesticus congelate, pezzi disossati di pollame congelati, pezzi disossati di tacchini congelati, uova sgusciate essiccate e preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus. Sono indicati i prezzi rappresentativi in EUR/100 kg, le cauzioni di cui all'articolo 3 e l'origine delle merci (AR, BR, CL, TH).

Ragione dell'intervento normativo

I considerando precisano che il controllo regolare dei dati alla base dei prezzi rappresentativi ha evidenziato la necessità di modificare i valori per alcune importazioni, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneorganizzazione comune dei mercatiscambi internazionalidazi all'importazioneprodotti agroalimentari

Testo integrale

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