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Legge

L.R. Toscana 60/2008

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Normativa regionaleL.R. Toscana 60/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 40/2005 sostituendo il modello di programmazione sanitaria con quello sanitario e sociale integrato, rafforzando valutazione, partecipazione e integrazione territoriale. Introduce e disciplina le società della salute, i piani integrati di salute e i nuovi assetti organizzativi e finanziari, con varie norme transitorie e contributi per il primo avvio nel triennio 2008-2010.

Modifiche alla disciplina del servizio sanitario regionale toscano e introduzione delle società della salute

Modifiche alla disciplina del servizio sanitario regionale toscano

La legge regionale Toscana 10 novembre 2008, n. 60 riforma in modo organico la l.r. 40/2005, orientando il sistema verso la programmazione sanitaria e sociale integrata, la valutazione dei risultati e un rafforzato governo territoriale. Il provvedimento introduce inoltre il modello delle società della salute e adegua organi, procedure, finanziamenti e strumenti di programmazione alla nuova impostazione.

Programmazione integrata e valutazione

La disciplina regionale viene riorientata dalla sola programmazione sanitaria alla programmazione sanitaria e sociale integrata regionale. Il piano di riferimento diventa il piano sanitario e sociale integrato regionale, con durata coincidente con il programma regionale di sviluppo e approvazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere della conferenza regionale delle società della salute.

La programmazione si articola su due livelli:

  • regionale, con piano regionale e piani di area vasta;
  • locale, con piani integrati di salute, piani attuativi delle aziende sanitarie locali e ospedaliero-universitarie, e le intese/accordi attuativi.

La valutazione è resa parte strutturale del sistema. Sono previsti rapporti annuali di monitoraggio, relazioni sanitarie regionali e aziendali, relazione sociale regionale e relazione sullo stato di salute a livello zonale. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sugli esiti delle valutazioni.

Piano sanitario e sociale integrato regionale

Il piano regionale definisce gli obiettivi di politica sanitaria e sociale, i criteri organizzativi del servizio sanitario e dei servizi integrati e gli indirizzi per le politiche territoriali. Tra i contenuti principali figurano:

  • livelli uniformi ed essenziali di assistenza;
  • criteri di riparto delle risorse tra aziende sanitarie e zone-distretto;
  • criteri per risorse destinate a bisogni specifici, investimenti e attività di alta qualificazione;
  • indirizzi per zone insulari e montane;
  • vincoli di utilizzo delle risorse;
  • azioni regionali e progetti obiettivo da attuare tramite società della salute o enti locali;
  • criteri per piani di area vasta, intese tra aziende e rapporti con accreditati;
  • direttive organizzative per le aziende sanitarie;
  • tariffe e strumenti per l’integrazione delle medicine complementari.

Per la parte sociale, il piano disciplina obiettivi di benessere, livelli essenziali delle prestazioni sociali, priorità per soggetti fragili, criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni, riparto delle risorse sociali verso società della salute/enti locali, interventi innovativi e misure di comunicazione e prevenzione del disagio.

Società della salute: finalità, funzioni e costituzione

Viene introdotto un nuovo capo dedicato alle società della salute, consorzi tra comuni della medesima zona-distretto e azienda unità sanitaria locale. Esse servono a:

  • integrare attività sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali locali;
  • governare i servizi territoriali;
  • assicurare presa in carico integrata e continuità assistenziale;
  • rendere coerente la programmazione con i bisogni di salute;
  • promuovere innovazione organizzativa;
  • sviluppare prevenzione, sanità d’iniziativa e contrasto alle disuguaglianze.

La costituzione richiede convenzione e statuto approvati dagli enti aderenti; per l’adesione è necessaria la partecipazione di almeno il 75% dei comuni dell’ambito, o di comuni rappresentanti almeno il 75% della popolazione, oltre all’azienda sanitaria. Sono disciplinati organi, compiti, contabilità, finanziamento e partecipazione.

Organi e partecipazione nelle società della salute

Gli organi sono assemblea dei soci, giunta esecutiva, presidente, direttore e collegio sindacale. L’assemblea dei soci approva indirizzi, elegge giunta e presidente e approva, a maggioranza qualificata, piano integrato di salute, relazione annuale sullo stato di salute, bilanci e regolamenti di accesso ai servizi.

La giunta esecutiva adotta gli atti gestionali; il presidente rappresenta il consorzio e promuove la consultazione con società civile e terzo settore; il direttore cura programmazione, gestione operativa e amministrativo-finanziaria; il collegio sindacale controlla la regolarità contabile e finanziaria quando la società gestisce direttamente funzioni rilevanti.

Sono previsti un comitato di partecipazione, una consulta del terzo settore e due “agorà della salute” all’anno per favorire il coinvolgimento dei cittadini.

Piani integrati di salute e programmazione di zona

Il piano integrato di salute (PIS) è lo strumento di programmazione integrata della zona-distretto. Definisce profilo epidemiologico locale, obiettivi di salute e benessere, standard quantitativi e qualitativi, azioni attuative, risorse disponibili, rete dei servizi, fabbisogno di strutture residenziali/semiresidenziali e strumenti di valutazione. Ha durata analoga al ciclo di programmazione regionale ed è attuato con programmi operativi annuali.

Il piano attuativo locale ha durata quinquennale, recepisce i PIS e si colloca nel quadro della programmazione regionale e di area vasta.

Governo territoriale e conferenze dei sindaci

Sono ridefinite le funzioni delle conferenze aziendali dei sindaci e delle conferenze zonali dei sindaci nelle zone prive di società della salute. Esse approvano o indirizzano i piani attuativi locali, esprimono valutazioni su bilanci e nomine dei direttori generali e partecipano al governo territoriale.

La zona-distretto diventa l’unità organizzativa centrale del livello territoriale: valuta bisogni, assicura integrazione tra attività sanitarie e sociali, coordina i percorsi assistenziali e garantisce accesso ai servizi. A ciascuna zona è preposto un responsabile di zona, con ufficio di direzione zonale e comitato di coordinamento. Nelle zone con società della salute, il direttore della società esercita anche le funzioni di responsabile di zona.

Assetto delle aziende sanitarie e dei direttori

La legge aggiorna la governance aziendale: statuti, collegio di direzione, funzioni di pianificazione-controllo, rapporto con le società della salute e con i medici convenzionati. Viene introdotto l’elenco regionale degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali, con procedure annuali di iscrizione e verifica dei requisiti.

Sono disciplinati anche:

  • nomina, revoca, sospensione e commissariamento dei direttori generali;
  • limiti di durata e numero dei mandati consecutivi per direttori generali, amministrativi, sanitari e dei servizi sociali;
  • incarico di direttore di struttura complessa con commissione tecnica e avviso in Gazzetta Ufficiale.

Aspetti economici e finanziari

Il fondo sanitario regionale viene articolato in modo da finanziare l’attività ordinaria delle aziende sanitarie e i servizi tecnico-amministrativi di area vasta, con quote vincolate per le zone-distretto. Il bilancio preventivo deve evidenziare separatamente i servizi socio-assistenziali e le risorse destinate alle funzioni svolte per conto delle società della salute.

Per le società della salute è previsto un sistema di finanziamento misto: quota del fondo sanitario regionale, quota del fondo sociale regionale, conferimenti degli enti consorziati e risorse destinate dai comuni per i servizi sociali. È inoltre previsto un contributo regionale di primo avvio per il triennio 2008-2010.

Norme transitorie e decorrenze

La legge contiene una disciplina transitoria ampia. In particolare:

  • i piani vigenti restano efficaci per sei mesi dall’approvazione del nuovo programma regionale di sviluppo della legislatura successiva;
  • fino all’individuazione delle zone-distretto continua ad applicarsi l’allegato A;
  • fino all’approvazione del nuovo piano regionale, le società della salute possono gestire direttamente solo l’assistenza sociale, avvalendosi dell’ASL per le attività socio-sanitarie;
  • le società della salute già esistenti devono adeguarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge;
  • le disposizioni sugli elenchi dei direttori si applicano dal 180° giorno dalla pubblicazione.

Sono previsti anche termini specifici per l’adozione di relazioni della Giunta regionale e dello schema di capitolato speciale per l’affidamento di servizi sociali e socio-sanitari.

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