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Legge

L.R. Toscana 57/2008

Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro.

Normativa regionaleL.R. Toscana 57/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Toscana un fondo regionale per erogare un contributo una tantum, aggiuntivo rispetto ad altri indennizzi, alle famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro avvenuti nel territorio regionale. Il beneficio spetta per eventi dal 1° gennaio 2008 ed è disciplinato da un regolamento attuativo regionale. L’onere è previsto per gli anni 2008-2010.

Fondo regionale di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro

Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro

La legge regionale toscana istituisce un fondo di solidarietà destinato a sostenere, con un contributo una tantum di assistenza sociale, le famiglie delle vittime di incidenti mortali avvenuti sul luogo di lavoro nel territorio regionale. La disciplina è pensata come misura aggiuntiva rispetto ad eventuali prestazioni assicurative, previdenziali o di legge.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento esprime la solidarietà della comunità toscana verso le vittime di incidenti mortali sul lavoro e i loro familiari, prevedendo un sostegno economico regionale. Il contributo è riconosciuto a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dell’evento e può spettare anche se la vittima era priva di copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni e malattie professionali.

Soggetti beneficiari

I beneficiari sono individuati nei familiari della persona deceduta per incidente mortale sul luogo di lavoro nel territorio regionale. In particolare, il contributo spetta:

  • al coniuge;
  • ai figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati;
  • in mancanza di questi, agli ascendenti;
  • in mancanza anche degli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle.

Ai fini della legge, in assenza del coniuge è equiparato ad esso il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio, risultante da dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000.

Entità del contributo e criteri di riparto

L’importo del contributo varia in base alla composizione del nucleo dei beneficiari:

  • coniuge, o in assenza convivente, senza figli: euro 20.000;
  • coniuge, o in assenza convivente, con un figlio: euro 22.000;
  • coniuge, o in assenza convivente, con due figli: euro 23.500;
  • coniuge, o in assenza convivente, con tre o più figli: euro 25.000;
  • un figlio, in assenza di coniuge o convivente: euro 22.000;
  • due figli, in assenza di coniuge o convivente: euro 23.500;
  • tre o più figli, in assenza di coniuge o convivente: euro 25.000;
  • altri beneficiari, in assenza di coniuge o convivente e figli: euro 20.000.

Nei casi in cui il coniuge, o in sua assenza il convivente, sia anche genitore superstite dei figli minori, il contributo è corrisposto interamente a suo favore. Negli altri casi, il contributo è ripartito in quote uguali tra gli aventi diritto.

La Giunta regionale provvede annualmente all’aggiornamento degli importi.

Procedura di domanda, istruttoria ed erogazione

Le modalità di presentazione della domanda, di svolgimento dell’istruttoria e di controllo sulle dichiarazioni sono demandate a un regolamento regionale di attuazione, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. L’erogazione del contributo è disposta con decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda; il termine può essere sospeso per ulteriori 60 giorni in caso di richiesta di documentazione integrativa.

Controlli, recupero delle somme e rapporti con gli enti pubblici

Il regolamento attuativo deve prevedere anche le modalità di recupero del contributo qualora, dopo l’erogazione, sia accertata la mancanza dei requisiti dei beneficiari oppure il mancato riconoscimento da parte dell’INAIL della condizione di lavoratore deceduto per infortunio sul luogo di lavoro nel territorio regionale.

Per reperire i dati necessari alla verifica dei requisiti, la Giunta regionale promuove un protocollo d’intesa con ASL, INPS, INAIL, Direzione regionale del lavoro, IPSEMA e Agenzia delle entrate.

Decorrenza temporale dei benefici

I contributi sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi dal 1° gennaio 2008. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Copertura finanziaria

Gli oneri sono quantificati in euro 600.000 per il 2008 e in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. La copertura è assicurata mediante risorse del bilancio regionale, con specifiche variazioni di competenza e cassa indicate dalla legge; per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Testo integrale

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