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Legge

L.R. Toscana 58/2008

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007).

Normativa regionaleL.R. Toscana 58/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 58/2008 modifica la l.r. 52/2006 introducendo, dal 1° gennaio 2009, riduzioni del 10% della tassa automobilistica per alcuni veicoli euro 4/euro 5 e veicoli a gas/ibridi, ed esenzioni temporanee per veicoli nuovi o retrofittati a GPL/metano. Prevede la copertura finanziaria delle minori entrate e l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Riduzioni ed esenzioni della tassa automobilistica regionale in Toscana

Modifiche alla tassa automobilistica regionale in Toscana

La legge regionale Toscana n. 58 del 3 novembre 2008 interviene sulla disciplina della tassa automobilistica regionale contenuta nella l.r. n. 52/2006, introducendo riduzioni ed esenzioni collegate alle caratteristiche ambientali dei veicoli. La disciplina opera esclusivamente in Toscana e riguarda in particolare i pagamenti con decorrenza dal 2009.

Riduzione dell’aumento del 10% per veicoli meno inquinanti

La legge stabilisce che l’aumento del 10% della tassa automobilistica regionale, previsto dalla l.r. 52/2006, non si applica ad alcune categorie di veicoli:

  • autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo immatricolati come euro 4 o euro 5;
  • autocarri tassati in base alla potenza effettiva del motore, immatricolati come euro 4 o euro 5;
  • autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e gli autocarri sopra indicati omologati per alimentazione esclusiva o doppia a gas metano, GPL, idrogeno o elettrica.

La riduzione ha effetto per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2009 e riguarda i periodi fissi successivi a tale data.

Esenzioni per veicoli nuovi e per veicoli retrofittati a GPL o metano

Dal 1° gennaio 2009 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, in applicazione della normativa statale richiamata, due gruppi di veicoli.

Per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive, l’esenzione spetta ai veicoli nuovi:

  • di potenza non superiore a 100 kW;
  • a doppia alimentazione benzina/GPL o benzina/metano;
  • appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1;
  • immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

Per cinque annualità successive, l’esenzione spetta anche ai veicoli già immatricolati prima dell’entrata in vigore della legge, purché:

  • siano conformi alla direttiva 94/12/CE;
  • appartengano alle categorie internazionali M1 e N1;
  • abbiano installato un sistema di alimentazione a GPL o metano collaudato nel 2009.

Decorrenza delle cinque annualità di esenzione per i veicoli retrofittati

Per i veicoli con impianto GPL o metano installato e collaudato nel 2009, le cinque annualità di esenzione decorrono:

  • dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il collaudo, se la tassa per quel periodo è stata già corrisposta;
  • dal periodo d’imposta in cui avviene il collaudo, se l’obbligo di pagamento era stato precedentemente interrotto per legge.

Copertura finanziaria

Le minori entrate derivanti dalle riduzioni ed esenzioni sono stimate in 20 milioni di euro per il 2009 e in 22 milioni di euro per il 2010. La copertura è assicurata mediante il maggior gettito tributario strutturale derivante dalla legislazione vigente, imputato alla medesima unità previsionale di base relativa a imposte e tasse.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

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