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Legge

L.R. Toscana 56/2008

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008.

Normativa regionaleL.R. Toscana 56/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 5/2008 sulle nomine e designazioni regionali, chiarendo esclusioni, avviso pubblico, incompatibilità, decadenze e procedure del Consiglio e della Giunta. Revisa inoltre varie leggi di settore, spostando numerose nomine al Presidente della Giunta o al Consiglio regionale e adeguando composizione e scioglimento di alcuni enti. Alcune disposizioni richiamate sono poi abrogate da leggi successive.

Modifiche alla disciplina regionale toscana su nomine, designazioni e organi amministrativi

Modifiche alla disciplina regionale toscana su nomine, designazioni e organi amministrativi

La legge regionale Toscana 24 ottobre 2008, n. 56 interviene in modo organico sulla l.r. 5/2008 e su numerose leggi di settore, ridefinendo ambito di applicazione, procedure di pubblicità delle candidature, incompatibilità, revoche e decadenze, nonché competenze di nomina tra Presidente della Giunta, Giunta e Consiglio regionale.

Ambito di applicazione della l.r. 5/2008

Viene precisato che la disciplina sulle nomine e designazioni non si applica a una serie di fattispecie specifiche, tra cui:

  • commissioni di concorso ed esaminatrici con durata limitata alle prove;
  • designazioni vincolanti provenienti da soggetti esterni alla Regione, salvo le nomine in organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale;
  • nomine effettuate in ragione dell’ufficio ricoperto;
  • determinazioni organizzative dei dirigenti regionali per l’individuazione di personale assegnato a organismi istruttori o consultivi;
  • organismi di garanzia previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • commissari nominati dalla Regione.

Pubblicità degli avvisi e candidature

La pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana degli elenchi previsti dalla legge costituisce avviso pubblico per la presentazione delle candidature, salvo eccezioni rilevanti. Non si applica l’avviso pubblico, in particolare, per:

  • organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale con designazioni vincolanti;
  • organismi per i quali una legge di settore preveda già uno specifico avviso;
  • organismi da costituire con urgenza;
  • nomine e designazioni da effettuare previa intesa con organi dello Stato, di altre regioni o di altri soggetti;
  • organismi con funzioni di natura tecnica, se non già compresi nelle precedenti ipotesi.

Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza

La legge rafforza e precisa il regime delle incompatibilità e delle cause di esclusione, con particolare riguardo ai dipendenti regionali e agli organismi il cui ambito operativo coincide con il territorio richiamato dalla normativa statale. Viene inoltre chiarito che, ai fini del computo dei mandati, si considerano anche quelli svolti prima dell’entrata in vigore della legge.

È inoltre modificata la disciplina della decadenza: chi, durante il mandato, viene a trovarsi in determinate condizioni ostative decade di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o della definitività del provvedimento applicativo; l’organo competente dichiara la decadenza e provvede alla sostituzione.

Organi di competenza del Consiglio regionale

Per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, anche quando esercitate dal Presidente del Consiglio, l’invito è disposto dal Presidente del Consiglio regionale e l’eventuale revoca o decadenza è deliberata dal Consiglio previa istruttoria e contraddittorio svolti dalla commissione consiliare competente.

Nomine e designazioni di enti locali

Le nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali in organismi regionali o comunque soggetti alla disciplina regionale sono assoggettate alla legge, con la sola eccezione di una specifica causa di esclusione prevista per i casi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2008.

Revisione di leggi settoriali: competenze di nomina e composizione degli organi

La legge ridistribuisce numerose competenze di nomina e modifica la composizione di vari organismi regionali, attribuendo spesso la nomina al Presidente della Giunta regionale o al Consiglio regionale. Tra gli interventi principali:

  • designazione dei rappresentanti regionali nei collegi dei revisori delle camere di commercio da parte del Consiglio regionale;
  • nuova composizione del comitato tecnico in materia di difesa del suolo, nominato dal Presidente della Giunta e composto da membri designati dalle province e da dipendenti pubblici;
  • nuova disciplina dell’amministratore dell’Azienda regionale agricola di Alberese, con durata triennale, rinnovo per un solo mandato e valutazione annuale dei risultati;
  • aggiornamento della disciplina di comitati consultivi, commissioni sanitarie, organismi di consulenza e consigli di amministrazione in ambito sanitario e statistico-programmatico;
  • attribuzione al Presidente della Giunta di varie nomine in materie di radiazioni ionizzanti, esche avvelenate, medicine complementari e commissioni sanitarie.

Regime degli organi e scioglimento

Per alcuni enti e organismi si modifica anche la disciplina di scioglimento e ricostituzione. In particolare, per il consiglio di amministrazione dell’IRPET e per altri organismi previsti dalla normativa settoriale, lo scioglimento può essere disposto dal Presidente della Giunta, su proposta o previa diffida della Giunta, nei casi previsti dalla legge, con successiva nomina dei nuovi organi entro termini stabiliti.

Disposizioni abrogate o superate

Nel testo consolidato risultano espressamente abrogati o successivamente caducati alcuni articoli di modifica inseriti dalla presente legge, relativi a specifiche discipline settoriali. Di conseguenza, tali interventi non hanno più utilità applicativa autonoma, mentre restano rilevanti le modifiche ancora vigenti alle leggi richiamate.

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