Cassazione Civile, Sentenza n. 7682/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della CTR che aveva ritenuto soggetta a registrazione in termine fisso (e quindi a imposta proporzionale) la nota manoscritta di ricognizione di debito allegata all'azione per decreto ingiuntivo basata su assegno. I motivi di cassazione contestavano (1) l'omesso esame del fatto decisivo secondo cui il decreto ingiuntivo riguardava l'assegno e non la scrittura di ricognizione, (2) la errata applicazione dell'art. 6 TUR e della tariffa ritenendo che il deposito in giudizio costituisse caso d'uso e soggettasse la scrittura a registrazione in termine fisso, (3) la mancata considerazione che la ricognizione di debito non è prevista dalla tariffa quale atto soggetto ad imposta proporzionale, e (4) vizi procedurali e di motivazione relativi all'ambito della pretesa fiscale per effetto del parziale accoglimento del reclamo.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo e fondati il secondo e il terzo. Ha stabilito i principi di diritto secondo cui: (i) il deposito di un documento a fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce 'caso d'uso' ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 131/1986; (ii) la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito, che manifesti una situazione debitoria certa e non abbia per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, non è soggetta a registrazione in termine fisso e, se costituisce caso d'uso, è assoggettata alla imposta di registro in misura fissa (scrittura privata non autenticata, Parte II della Tariffa). Alla luce di quanto sopra la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente (ossia ha escluso l'assoggettamento a imposta proporzionale della ricognizione di debito come deciso dalla CTR).
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Registro - TUR) art. 1
Stabilisce l'ambito di applicazione dell'imposta di registro; la Corte ricorda che l'imposta si applica secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione.
d.P.R. n. 131/1986 art. 5
Distinzione tra registrazione in termine fisso (Parte I della Tariffa) e in caso d'uso (Parte II); richiamato per la disciplina generale della registrazione.
d.P.R. n. 131/1986 art. 6
Definisce il 'caso d'uso'. La Corte interpreta restrittivamente: il mero deposito in cancelleria ai fini probatori in un procedimento contenzioso non integra il caso d'uso, che richiede il deposito nell'ambito dell'esplicazione di attività amministrative.
d.P.R. n. 131/1986 art. 11 (Tabella allegata)
Riferimento all'esenzione/obbligo di registrazione per taluni atti (es. assegni); la Corte osserva che il decreto obtorto sull'assegno è distinto dalla scrittura di ricognizione di debito.
d.P.R. n. 131/1986 art. 20
Il giudice deve applicare l'imposta secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto; la Corte ricorda che occorre interpretare l'atto stesso per definirne la natura (ricognitiva, dichiarativa, o altro).
d.P.R. n. 131/1986 art. 22
Norma citata in relazione al novero degli atti non registrati; la Corte segnala che la CTR non ha fondato la decisione su tale art. 22.
d.P.R. n. 131/1986 art. 37
Prevede l'assoggettamento ad imposta del decreto ingiuntivo: il decreto basato su assegno è stato correttamente tassato separatamente con le regole proprie (questione distinta dalla ricognizione di debito).
Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 - Parte I art. 3
Assoggetta a registrazione in termine fisso, con aliquota proporzionale (1%), gli atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti; applicabile se l'atto riconoscitivo assume carattere dichiarativo con effetti patrimoniali.
Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 - Parte I art. 9
Norma residuale che assoggetta a 3% gli atti diversi aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; alcune pronunce avevano ricondotto qui le ricognizioni, ma le Sezioni Unite non hanno seguito tale impostazione per gli atti meramente ricognitivi.
Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 - Parte II art. 4
Regola le scritture private non autenticate in caso d'uso assoggettate ad imposta fissa; le Sezioni Unite ritengono che la ricognizione di debito meramente ricognitiva rientri in questa previsione quando si verifichi il caso d'uso.
art. 1988 cod. civ.
Disciplina la promessa di pagamento e la ricognizione di debito quale mezzo che solleva dall'onere della prova; utilizzata per spiegare la natura giuridica della ricognizione di debito.
d.lgs. n. 546/1992 art. 17-bis
Richiamato in relazione alla fase precontenziosa (reclamo) che ha portato all'annullamento parziale dell'avviso e alla rideterminazione dell'imposta dalla quale sono derivati limiti alla pretesa giudiziale.
Massime di principio
- Il deposito in cancelleria di un documento a fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce, di per sé, il "caso d'uso" previsto dall'art. 6 TUR; quindi tale deposito non obbliga automaticamente alla registrazione.
- La qualificazione della scrittura (ricognizione, atto dichiarativo con effetti patrimoniali, atto di mero accertamento) si determina interpretando l'atto secondo la sua intrinseca natura ex art. 20 TUR: se la scrittura produce effetti modificativi o patrimoniali rilevanti, si applica la Parte I della Tariffa; se è mero riconoscimento senza effetto patrimoniale, va alla Parte II (imposta fissa in caso d'uso).
- La ricognizione di debito meramente riconoscitiva, che non crea né modifica una situazione patrimoniale ma agevola soltanto la prova, non deve essere assoggettata di regola all'imposta proporzionale; potrà essere tassata in misura fissa solo se ricorre un caso d'uso (secondo la nozione restrittiva di art. 6 TUR).
- L'assoggettamento a imposta del decreto ingiuntivo basato su assegno è vicenda distinta e segue le regole proprie (art. 37 TUR); la tassazione dell'atto processuale principale non comporta automaticamente l'assoggettamento proporzionale di tutti i documenti allegati.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe far valere in via interpretativa che la mera produzione in giudizio di documenti privati per provare un rapporto non costituisce motivo per applicare la registrazione in termine fisso; il giudice tributario dovrà esaminare l'atto secondo la sua natura intrinseca.
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