Sentenza del 08/07/2016 n. 13977 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a C.M. un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, recuperando a tassazione ricavi non dichiarati determinati applicando al costo del venduto una percentuale di ricarico del 20%. Dopo la soccombenza in primo grado, la contribuente aveva ottenuto l'accoglimento dell'appello: il giudice aveva ritenuto corretto il criterio dell'Ufficio, ma aveva comunque considerato i ricavi dichiarati dalla contribuente per una vendita straordinaria effettuata in occasione della cessazione dell'attività, ritenendo provati i relativi prezzi tramite una comunicazione al Comune di Genova. L'Ufficio ha impugnato tale decisione in Cassazione, ma non ha depositato la relazione di notificazione della sentenza impugnata, nonostante avesse dichiarato che la sentenza gli era stata notificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Il ricorrente avrebbe dovuto depositare, insieme al ricorso e a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relazione di notificazione. Essendo stata depositata soltanto la copia autentica della sentenza, senza la relata di notifica, la Corte non ha potuto verificare la tempestività dell'impugnazione e ha chiuso il giudizio senza esaminare il merito della contestazione fiscale. Non sono state liquidate spese, poiché la contribuente non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 369, comma 2, n. 2, codice di procedura civile
copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione se questa è avvenuta
Il ricorrente in Cassazione deve depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della decisione impugnata e, quando la sentenza è stata notificata, anche la relativa relazione di notificazione. Tale adempimento consente alla Corte di verificare la tempestività del ricorso e di tutelare l'intangibilità del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di Cassazione il rispetto degli oneri documentali è essenziale: la mancata produzione di un documento richiesto dalla legge può impedire l'esame del merito e determinare l'improcedibilità del ricorso.
- Quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare anche la relata di notifica, non essendo sufficiente la sola copia autentica della sentenza.
- L'improcedibilità per carenze formali non equivale a una valutazione favorevole o sfavorevole sulle ragioni sostanziali della controversia: la decisione si basa esclusivamente sull'inammissibilità dell'esame del ricorso.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare, prima del deposito del ricorso, la completezza della documentazione prescritta e la possibilità di dimostrare con certezza la data di notificazione e il rispetto dei termini di impugnazione.
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