Sentenza n. 12862/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento in parte qua previa sospensiva, - del Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato il 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato il 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, n. 24681 del 14 dicembre 2022, recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 9-bis, del D.L. 78/2015”, nonché della nota della Regione Toscana, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, del 16 dicembre 2022 con cui il predetto Decreto Dirigenziale è stato comunicato alla ricorrente, nella parte in cui la Regione Toscana ha richiesto alla ricorrente il pagamento delle somme ivi indicate; - ove lesive, delle incognite Deliberazioni n. 1363 del 30.9.2019 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, n. 769 del 5.9.2019 del Direttore Generale della AUSL Toscana Nord Ovest, n. 1020 del 16.9.2019 del Direttore Generale della AUSL Toscana Sud Est, n. 623 del 6.9.2019 del Direttore Generale della AOU Pisana, n. 740 del 30.8.2019 del Direttore Generale della AOU Senese, n. 643 del 16.9.2019 del Direttore Generale della AOU Careggi, n. 497 del 9.8.2019 del Direttore Generale della AOU Meyer, n. 386 del 27.9.2019 del Direttore Generale dell'ESTAR; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso agli atti sopraindicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, decreto della Regione Toscana di individuazione dell'impresa e quantificazione della quota di ripiano, nonché atti presupposti e consequenziali
Esito
La controversia
La ricorrente ha contestato il sistema di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendo violazione dell'art. 17 d.l. 98/2011 e dell'art. 9-ter d.l. 78/2015, dei principi costituzionali ed eurounitari di libertà d'impresa, ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, imparzialità e tutela dell'affidamento, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, violazione della buona fede e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che la fissazione dei tetti di spesa e l'attivazione del ripiano fossero retroattive, non adeguatamente programmate e idonee ad alterare l'equilibrio economico delle forniture già eseguite. Ha inoltre contestato il decreto regionale, deducendo che la Regione avesse esercitato un margine discrezionale e applicato criteri di calcolo non previsti dalla legge o dai decreti ministeriali, oltre alla violazione delle garanzie partecipative della l. 241/1990.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione. Quanto ai decreti ministeriali nazionali, il TAR ha respinto le censure. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo di payback ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria, non lesivo della libertà d'impresa, della riserva di legge, del principio di irretroattività o dell'affidamento. Le imprese erano infatti consapevoli dal 2015 dell'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorrere al ripiano in caso di superamento; la successiva disciplina del 2022 ha reso operative procedure già previste, senza innovare sostanzialmente l'obbligo. Il payback opera inoltre esternamente ai contratti di fornitura e non modifica né il prezzo né l'oggetto delle gare, incidendo sulla posizione patrimoniale complessiva delle imprese. È stato escluso anche l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, per l'assenza di manifesti dubbi interpretativi o di contrasto con il diritto eurounitario. Quanto agli atti regionali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa: la Regione svolge un'attività integralmente vincolata, tecnica e contabile, limitata alla verifica dei dati di fatturato, all'individuazione delle aziende e all'applicazione matematica delle percentuali di ripiano già fissate dalla legge e dagli atti statali. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento e deve essere proposta davanti al giudice ordinario. La medesima conclusione è stata applicata agli atti regionali di rideterminazione in diminuzione della quota al 48% in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024. È stata ammessa la riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 17 d.l. 98/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano.
art. 9-ter d.l. 78/2015
Ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto regionale, fissando le percentuali e il criterio proporzionale basato sul fatturato; il comma 9-bis ha disciplinato l'individuazione regionale delle aziende e degli importi dovuti per gli anni 2015-2018.
art. 267, comma 3, TFUE
Non imponeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non sussistendo manifesti dubbi interpretativi sulla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto UE.
art. 41 Cost.
Non risulta leso: il meccanismo di payback è stato ritenuto ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 23 Cost.
La qualificazione del payback come contributo di solidarietà comporta l'applicazione della riserva di legge, ritenuta rispettata perché la legge individua soggetti obbligati, oggetto e criteri essenziali della prestazione.
art. 3 Cost.
Non risulta violato dal sistema di ripiano, ritenuto coerente con il complessivo bilanciamento legislativo.
art. 97 Cost.
Le censure fondate su buon andamento e imparzialità sono state respinte in relazione alla disciplina nazionale.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia devoluta per difetto di giurisdizione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 133 c.p.a.
Il riparto è stato valutato al di fuori della giurisdizione esclusiva, applicando il criterio della natura della situazione giuridica sostanziale dedotta.
art. 8 d.l. 34/2023
Ha previsto il fondo e la riduzione al 48% della quota di ripiano; la riduzione è stata estesa dalla Corte costituzionale anche alle imprese che non avevano rinunciato al contenzioso.
Massime di principio
- La disciplina del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è retroattiva in senso lesivo dell'affidamento quando l'obbligo di concorrere al ripiano e i relativi criteri essenziali erano già previsti dalla legge prima delle gare e dei contratti di fornitura; gli atti successivi che rendono operativa la procedura non innovano sostanzialmente l'obbligazione.
- Il payback dei dispositivi medici incide esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore e non modifica l'oggetto, il prezzo o l'esito delle singole procedure di gara; pertanto, non altera di per sé l'equilibrio dei contratti pubblici né viola i principi dell'evidenza pubblica.
- Quando la legge e gli atti statali hanno già fissato il tetto di spesa, la quota complessiva di ripiano e i criteri di calcolo, l'attività regionale di verifica del fatturato, individuazione dei fornitori e applicazione delle percentuali è vincolata, tecnica e meramente ricognitiva, senza esercizio di potere autoritativo.
- Le controversie relative al corretto calcolo dell'importo di payback dovuto dal fornitore, quando l'amministrazione svolge soltanto attività vincolata e contabile, riguardano un diritto soggettivo patrimoniale e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La qualificazione di un atto regionale come “provvedimento” da parte della normativa o dell'amministrazione non determina la giurisdizione del giudice amministrativo, dovendosi individuare la giurisdizione sulla base del petitum sostanziale e della natura effettiva dell'attività esercitata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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