Sentenza del 11/03/2019 n. 1106 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla società, per gli anni d'imposta 2011 e 2012, la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA relativi a fatture emesse dalla società P per servizi pubblicitari ritenuti oggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, le attività promozionali presso fiere nazionali non sarebbero state effettivamente svolte, sulla base di anomalie negli accessi ai complessi fieristici, nell'organizzazione del personale, nella quantità di gadget movimentati e nella documentazione fotografica. La società sosteneva invece che le prestazioni fossero state realmente eseguite e contestava l'insufficienza degli elementi presuntivi, nonché il difetto di sottoscrizione e motivazione degli avvisi. L'Agenzia impugnava le sentenze della CTP, lamentando che i giudici avessero recepito in modo acritico il proscioglimento penale del rappresentante della società.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i due procedimenti e ha respinto sia gli appelli principali dell'Agenzia delle Entrate sia l'appello incidentale della società sulle spese, confermando l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2011 e 2012. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito un quadro indiziario sufficientemente grave, preciso e concordante per dimostrare l'inesistenza delle operazioni. Al contrario, la presenza effettiva dei gadget nelle fiere, la distribuzione da parte del personale, i book fotografici e i pagamenti bancari costituivano elementi compatibili con l'esecuzione delle prestazioni, sebbene svolte in modo professionalmente irregolare. Non è stata provata alcuna restituzione occulta dei corrispettivi. La sentenza penale non è stata considerata vincolante, ma è stata legittimamente valutata insieme agli altri elementi di prova. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia e per le anomalie riscontrate nell'esecuzione dei servizi.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera c), D.P.R. 600/1973
Consente la rettifica del reddito mediante accertamento analitico-induttivo quando le risultanze contabili risultano inattendibili o incomplete, anche sulla base di elementi presuntivi.
Artt. 40 e 41-bis D.P.R. 600/1973
Disciplinano, rispettivamente, la rettifica del reddito delle società e l'accertamento parziale. L'accertamento ex art. 41-bis può fondarsi anche su presunzioni, ma gli indizi devono essere idonei a dimostrare la pretesa fiscale.
Art. 42 D.P.R. 600/1973
Riguarda la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e la legittimazione del soggetto che li emette; la relativa eccezione è stata prospettata dalla società, ma non ha costituito il fondamento decisivo della decisione.
Art. 7, comma 1, Legge 212/2000
Impone l'obbligo di motivazione degli atti tributari, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa; la società ne ha denunciato la violazione.
Art. 115 c.p.c.
Impone al giudice di decidere sulla base delle prove dedotte dalle parti, salvo i fatti non contestati o notori. L'Agenzia ne aveva denunciato la violazione, ma la CTR ha ritenuto di avere svolto una valutazione autonoma del materiale probatorio.
Art. 116 c.p.c.
Riconosce al giudice il potere di valutare le prove secondo il prudente apprezzamento, nei limiti stabiliti dalla legge. La CTR ha ritenuto corretta la valutazione complessiva degli indizi e della documentazione prodotta.
Art. 29 D.Lgs. 546/1992
Consente la riunione dei procedimenti tributari connessi; i due giudizi sono stati riuniti per identità di soggetti, questioni e contestazioni.
Sentenza Cassazione n. 15826 del 15 giugno 2018
Riconosce la possibilità di adottare un accertamento ex art. 41-bis D.P.R. 600/1973 basato su elementi presuntivi, senza necessità di una prova certa e diretta, purché il quadro indiziario sia adeguato.
Sentenza Cassazione n. 2905 del 7 febbraio 2018
In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve preliminarmente fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione; solo dopo tale dimostrazione spetta al contribuente provare l'effettività del costo o della prestazione.
Ordinanza Cassazione n. 7613 del 28 marzo 2018
Anche quando l'Amministrazione utilizza presunzioni semplici, il giudice deve prima verificare l'idoneità degli elementi fiscali a fondare la contestazione, prima di porre a carico del contribuente la prova contraria.
Sentenza Cassazione n. 10269 del 2005
"Il risultato raggiunto in sede penale non rappresenta qualcosa di completamente avulso dal gravame tributario, in quanto il giudice tributario può legittimamente fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite nel giudizio penale, purché proceda ad una propria valutazione degli elementi probatori"
Vige il principio del doppio binario: la decisione penale non vincola automaticamente il giudice tributario, ma gli elementi e le prove formatisi nel processo penale possono essere utilizzati, previa autonoma valutazione.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve prima fornire un quadro indiziario grave, preciso e concordante; non è sufficiente evidenziare mere irregolarità organizzative o professionali del fornitore.
- L'esistenza di una prestazione può essere provata attraverso un insieme di elementi concreti, quali documentazione fotografica, presenza fisica del personale, produzione e distribuzione dei materiali pubblicitari, contratti e pagamenti tracciabili.
- Il pagamento bancario non dimostra da solo l'effettività dell'operazione, ma costituisce un elemento favorevole al contribuente, soprattutto se non vi sono prove di retrocessioni occulte o accordi simulatori.
- Un servizio eseguito in modo irregolare, non professionale o in violazione delle regole di accesso a una fiera non è automaticamente inesistente: l'irregolarità dell'esecuzione deve essere distinta dalla totale mancanza della prestazione.
- La sentenza penale favorevole al contribuente non determina automaticamente l'esito del processo tributario, ma può rafforzare la posizione del contribuente se le relative prove sono pertinenti e il giudice tributario le valuta autonomamente.
- L'accertamento parziale o induttivo può basarsi su presunzioni, ma la semplificazione dello strumento non riduce l'onere dell'Ufficio di dimostrare con sufficiente affidabilità i fatti posti a fondamento della pretesa.
- Quando l'Amministrazione non supera il proprio onere probatorio iniziale, il contribuente non è tenuto a fornire una prova analitica e completa dell'effettività di ogni singola prestazione, anche se deve comunque produrre elementi coerenti e non meramente formali.
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