Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 35/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio e del voto attribuito alla ricorrente dalla Commissione d’esame (classe III A), resi noti il 25/06/2025, limitatamente alla parte in cui non è stata attribuita la lode; in particolare: - del verbale n. 9 della Sottocommissione 1 d’esame della classe della III A limitatamente alla parte in cui non è stata attribuita la lode; - del verbale n. 13 della Commissione d’esame limitatamente alla parte in cui non è stata attribuita la lode; - di ogni altro atto precedente, presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi tutti gli atti mai conosciuti o comunicati ai ricorrenti, limitatamente alla parte in cui non è stata attribuita la lode, e a eventuali criteri non conosciuti e non comunicati; nonché, per l’annullamento: - di tutti gli atti preparatori, presupposti, precedenti e successivi collegati, compreso il documento datato 10.6.2025 a firma del prof. -OMISSIS- (inesistente/nullo).

Giustizia amministrativa202503798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio e voto finale dell'esame di Stato del primo ciclo, limitatamente al mancato conferimento della lode, nonché i relativi verbali e atti preparatori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il giudizio e il voto attribuiti alla studentessa dalla Commissione d'esame, nella parte in cui non è stata riconosciuta la lode, unitamente ai verbali della sottocommissione e della commissione e agli ulteriori atti presupposti e connessi, compreso un documento ritenuto inesistente o nullo. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti, ma la contestazione riguarda il mancato conferimento della lode e l'asserita non conoscenza di criteri e atti preparatori. Il periculum in mora è stato dedotto in termini generici, facendo riferimento alla perdita di vantaggi asseritamente conseguenti al mancato riconoscimento della lode.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza di fumus boni iuris e di periculum in mora. In sede di cognizione sommaria, ha ritenuto che l'art. 8, comma 8, del d.lgs. 62/2017 subordini il conferimento della lode a una deliberazione unanime della commissione, da assumere in relazione alle valutazioni del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Dalla scheda personale della studentessa è emersa una deliberazione a maggioranza sia sul voto finale sia sui voti delle prove scritte e del colloquio; inoltre, la griglia della prova orale attestava un punteggio di 32/40, corrispondente a un voto non superiore a 9/10. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a rendere comprensibili le ragioni del mancato conferimento della lode. Il Collegio ha altresì escluso il periculum in mora, poiché dedotto genericamente e non dimostrato; i vantaggi allegati, inoltre, apparivano di natura patrimoniale e quindi privi, in linea tendenziale, del requisito dell'irreparabilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolare natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 8, d.lgs. 62/2017

    «può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame»

    Il conferimento della lode è una possibilità subordinata alla deliberazione unanime della commissione e alla considerazione congiunta del percorso scolastico triennale e degli esiti delle prove d'esame.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta nel giudizio.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati, il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della minore e dei genitori.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa, insieme alla disciplina nazionale, per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo al mancato conferimento della lode nell'esame di Stato del primo ciclo, il requisito dell'unanimità della deliberazione della commissione costituisce una condizione necessaria, da valutare insieme al percorso scolastico triennale e agli esiti delle prove d'esame.
  • Le ragioni del mancato conferimento della lode possono risultare adeguatamente comprensibili dalla scheda personale del candidato e dalla documentazione di valutazione delle prove, senza che sia necessariamente richiesta una motivazione ulteriore, quando tali atti rendano leggibile il percorso decisionale della commissione.
  • In sede cautelare, il periculum in mora deve essere allegato e dimostrato con elementi concreti; la deduzione generica della perdita di vantaggi non è sufficiente.
  • Il pregiudizio di natura patrimoniale, in assenza di specifiche circostanze dimostrative della sua non reintegrabilità, non integra normalmente il requisito dell'irreparabilità richiesto per la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.