Cassazione Penale, Sentenza n. 23502/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti di Passarelli per plurimi reati: capo 1 (associazione di tipo mafioso, art. 416-bis c.p.), capo 15 (artt. 110, 353, 416-bis.1 c.p., turbativa dell'aggiudicazione di vendita giudiziaria) e capo 73 (artt. 81, 110, 56, 629 c.p., estorsioni). I motivi principali: carenza di motivazione nella valutazione della gravità indiziaria rispetto alla partecipazione all'associazione mafiosa (mancanza di elementi che dimostrino la consapevole e stabile adesione dell'imputato al sodalizio, essendosi la motivazione limitata a una massiva riproduzione degli atti), omissione o motivazione illogica sulla qualificazione dei reati-fine e sulla finalità mafiosa degli stessi (assenza di risposta alle censure difensive e mancata valutazione dell'attendibilità dei collaboratori), e vizio di motivazione circa le esigenze cautelari (mancanza di valutazione della pericolosità in concreto e del decorso temporale degli indizi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza con riguardo alla posizione di Passarelli in relazione alla contestata partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1) e alla necessità di specificare gli elementi probatori che dimostrino la consapevole adesione al sodalizio e la finalità mafiosa dei reati ascritti come reati-fine. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale per la sua riproduzione massiva e per l'assenza di un'analitica disamina della posizione personale del ricorrente; ha altresì rilevato che la parte della motivazione relativa ai capi 15 e 73, basata su intercettazioni richiamate alle pagg. 454-455, era invece sufficientemente chiara e perciò ha respinto le censure generiche relative alla insufficienza dei gravi indizi su quei capi. L'annullamento relativo alla gravità indiziaria ha assorbito le questioni sulle esigenze cautelari. Sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La partecipazione all'associazione mafiosa richiede la prova, oltre all'esistenza del sodalizio, della consapevole e volontaria adesione e del contributo stabile e orientato al perseguimento del programma delittuoso; la commissione di reati non dimostra automaticamente l'appartenenza, occorre collegare specificamente le condotte al piano associativo.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamato nella contestazione relativa alla turbativa dell'aggiudicazione; la Corte ha richiesto che la rilevanza di tali condotte ai fini della partecipazione associativa sia specificamente motivata e collegata alla finalità mafiosa.
artt. 110, 353 cod. pen.
Articoli richiamati per il capo 15 (concorso e turbativa): la motivazione del Tribunale è stata ritenuta sufficientemente documentata nelle parti in cui si evidenziano elementi probatori tratti dalle intercettazioni.
artt. 81, 110, 56, 629 cod. pen.
Norme richiamate per le estorsioni (capo 73): la Corte ha ritenuto che, con riferimento a questi capi, siano stati indicati gravi indizi sufficientemente chiari nelle parti dell'ordinanza che richiamano le intercettazioni.
art. 309, co. 7 cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare la competenza del giudice a cui rinviare il nuovo giudizio (Tribunale di Potenza).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali per gli adempimenti di cancelleria da eseguire a seguito dell'annullamento e rinvio.
Precedente giurisprudenziale: Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019 (Bevilacqua), Rv. 276740
Richiamato per il principio secondo cui il dolo dell'associazione mafiosa si integra con la coscienza e volontà di partecipare stabilmente al sodalizio e che la realizzazione di delitti conformi al piano associativo può costituire indizio significativo dell'appartenenza.
art. 461-bis.1 cod. pen.
Citata nella sentenza come aggravante rilevante ai fini della valutazione dell'associazione e delle circostanze aggravanti; la Corte ha ravvisato l'esigenza di verificare collegamenti tra le condotte contestate e la finalità mafiosa.
Massime di principio
- La motivazione del giudice di merito deve enucleare e valutare gli elementi di prova con riferimento specifico alla posizione personale dell'indagato: la mera riproduzione massiva degli atti non è sufficiente per sostenere la gravità indiziaria.
- Per il reato di associazione di tipo mafioso è necessario dimostrare non solo azioni commesse, ma la consapevole e stabile adesione al progetto criminoso; la commissione di reati 'in linea' con il sodalizio è indizio ma va collegata al ruolo e alla volontà dell'indagato.
- Quando la motivazione su alcuni capi è analitica e fondata (es. mediante intercettazioni chiaramente riferite), tali capi possono reggere alle censure anche se la posizione complessiva viene in parte annullata per carenze motivazionali su altri profili.
- La valutazione delle esigenze cautelari è subordinata alla gravità indiziaria: se questa viene annullata o ridimensionata, anche le esigenze cautelari possono venire meno o devono essere riesaminate.
- In impugnazioni similari le difese dovrebbero sollecitare una separata e puntuale indicazione degli elementi probatori riferiti al singolo imputato (e non al gruppo indistintamente), contestare la genericità della motivazione e chiedere la verifica dell'attendibilità delle fonti (collaboratori, intercettazioni) e della rilevanza temporale degli indizi rispetto alla pericolosità concreta.
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