Sentenza n. 1243/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso principale: della determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico del Comune di -OMISSIS- n. 1082 del 4 settembre 2024 e n. 31 Registro del Settore del 4 settembre 2024, successivamente conosciuta, con la quale è stato approvato un bando di concorso pubblico per l’assegnazione in concessione del posteggio/magazzino di vendita n. 2 posto all’interno del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di -OMISSIS- e i relativi allegati; del “Rende Noto”, con cui è stato indetto un concorso pubblico per l’assegnazione in concessione, per attività a carattere continuativo, del posteggio/magazzino di vendita contrassegnato con il numero 2 (due), all’interno del Centro Agroalimentare - Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di -OMISSIS-, nella parte in cui non consente la partecipazione della Società ricorrente; - della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, successivamente conosciuta, recante Atto di indirizzo per l’avvio dei procedimenti diretti alla revoca dell’assegnazione del magazzino di vendita n. 2 effettuata alla -OMISSIS- e alla conseguente approvazione e pubblicazione dell’Avviso pubblico di cui sopra; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla Società ricorrente alle controparti il 28 ottobre 2024 e depositati in giudizio il 5 novembre 2024 per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, oltre agli atti già impugnati con il ricorso principale, - del provvedimento dirigenziale del Comune di -OMISSIS- n.-OMISSIS-, con il quale è stata revocata alla Società ricorrente principale la concessione d’uso del magazzino di vendita n. 2 posto all’interno del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di -OMISSIS-, - della nota di comunicazione di avvio del procedimento dell’8 luglio 2024; - del Regolamento Comunale che disciplina il funzionamento del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso ed in particolare dell’art. 24. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 18 novembre 2024: per l'annullamento - della determina n. -OMISSIS- del Responsabile del Settore Commercio - Attività Produttive del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “revoca assegnazione del magazzino di vendita n. 2 presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso (sentenze tar lecce n. 1019/2017 e n. 776/2024). delibera di giunta n. -OMISSIS-” e degli atti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali nella parte in cui consentono alla -OMISSIS- di rimanere nel possesso del posteggio/magazzino di vendita n. 2, del Mercato Ortofrutticolo di -OMISSIS- e mettono a gara quest’ultimo, anzichè il diverso posteggio/magazzino di vendita n.1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca della concessione d’uso del magazzino n. 2 e bando comunale per la sua riassegnazione, che escludeva dalla partecipazione la concessionaria uscente; con motivi aggiunti è stato impugnato anche il provvedimento di revoca della concessione e l’art. 24 del regolamento del mercato. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale contro la scelta di mettere a gara il magazzino n. 2 anziché il n. 1 e di consentire alla concessionaria uscente di continuare temporaneamente a utilizzarlo.
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente principale contestava la propria esclusione dal bando, deducendo violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, contraddittorietà, difetto di motivazione, illogicità, violazione dell’art. 29, comma 5, della l.r. 24/2015 e del principio di massima partecipazione: secondo la ricorrente, l’atto di indirizzo comunale e la sentenza di ottemperanza n. 776/2024 imponevano una procedura aperta a tutti gli operatori, senza escludere i concessionari già titolari di posteggio. Contestava inoltre, per difetto di istruttoria e motivazione, la revoca e la messa a gara di un bene già assegnatole, sul quale aveva eseguito migliorie e sostenuto investimenti, facendo affidamento sugli atti comunali. Con motivi aggiunti impugnava la specifica revoca della concessione, la comunicazione di avvio del procedimento e l’art. 24 del regolamento del mercato, riproponendo le medesime censure. La controinteressata proponeva ricorso incidentale sostenendo che il Comune, in violazione del giudicato e degli artt. 21-septies e 21-nonies, comma 2, della l. 241/1990, avrebbe dovuto mettere a gara il magazzino n. 1 anziché il n. 2 e non consentire alla concessionaria uscente di permanere temporaneamente nel possesso del n. 2. Nel corso del giudizio la società ricorrente principale ha chiesto essa stessa che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dopo la nuova determinazione comunale e l’assegnazione definitiva del magazzino.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more, il Comune, accogliendo in parte le osservazioni della concessionaria circa gli investimenti eseguiti sul magazzino n. 1 e considerata la sostanziale identità dei due locali, aveva modificato gli atti di revoca e messo a gara il magazzino n. 2; la procedura si era poi conclusa con l’approvazione della graduatoria e l’assegnazione definitiva del magazzino n. 2 a un’impresa individuale l’11 settembre 2025. Tale evoluzione, unitamente alla dichiarazione della stessa ricorrente di non avere più interesse alla decisione, rendeva sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti originariamente impugnati. Per la stessa ragione è stato dichiarato improcedibile anche il ricorso incidentale: il suo interesse è venuto meno con l’improcedibilità del ricorso principale e, inoltre, la controinteressata aveva impugnato il medesimo provvedimento e per gli stessi motivi con un autonomo ricorso, deciso con sentenza in pari data. Le questioni di merito e le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso incidentale non sono state definite. Spese compensate tra le parti costituite, in considerazione anche della complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
Nella fattispecie concreta oggetto della causa, ricorrono senza dubbio le ipotesi sub iii) e sub iv) poiché - nelle more del presente giudizio - con determinazione del Responsabile del Settore Commercio -Attività Produttive del Comune di -OMISSIS--OMISSIS- Registro del Settore dell’11 settembre 2025, è stata approvata la graduatoria di merito della suddetta procedura concorsuale, con conseguente assegnazione definitiva del magazzino di vendita contraddistinto dal n. 2, all’interno del locale mercato ortofrutticolo all’ingrosso, all’impresa individuale “-OMISSIS-”, con sede legale in -OMISSIS- (LE) Strada Provinciale -OMISSIS-- -OMISSIS-.
La sopravvenuta assegnazione definitiva del bene e la dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione rendono improcedibile la domanda quando l’annullamento degli atti impugnati è divenuto sostanzialmente inutile.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, sopravvenga un atto o un fatto che renda sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati; la dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione costituisce un’ulteriore ragione rilevante.
- L’improcedibilità della domanda principale per sopravvenuta carenza di interesse può travolgere anche l’interesse alla decisione del ricorso incidentale; nel caso esaminato, rilevava inoltre che la parte incidentale aveva proposto contro il medesimo provvedimento e per gli stessi motivi un autonomo ricorso.
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