Sentenza del 31/10/2019 n. 28050 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento di 498 euro relativa alla TARSU per l'anno 2009, sostenendo l'illegittimità della tariffa perché determinata dalla Giunta comunale anziché dal Consiglio comunale. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso ritenendo che il Consiglio comunale fosse l'organo competente. Il Comune ha impugnato la decisione in Cassazione, deducendo, da un lato, un vizio di motivazione e, dall'altro, la violazione delle norme sulla ripartizione delle competenze tra gli organi comunali, sostenendo che la determinazione annuale della tariffa spettasse al Sindaco o, in presenza di una specifica previsione statutaria, alla Giunta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del Comune e ha dichiarato assorbito il primo. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà verificare la tempestività e la fondatezza delle contestazioni del contribuente sulla validità del decreto sindacale n. 70/2009, con cui era stata ratificata la deliberazione della Giunta n. 106/2009, nonché esaminare le eventuali ulteriori censure rimaste assorbite. La Corte non ha quindi definitivamente stabilito la debenza della TARSU, ma ha escluso che la determinazione annuale della tariffa spettasse necessariamente al Consiglio comunale.
Norme richiamate
Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lettera g)
istituzione, ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
La competenza del Consiglio comunale riguarda l'istituzione dei tributi e la disciplina generale delle tariffe, non la concreta determinazione annuale delle aliquote tariffarie.
Legge regionale Sicilia 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, lettera c)
La norma ha recepito nell'ordinamento siciliano la disciplina statale sulla competenza del Consiglio comunale in materia tributaria.
Legge regionale Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, art. 13, comma 1
Il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti
Nei comuni siciliani opera una competenza generale e residuale del Sindaco per gli atti amministrativi non attribuiti espressamente ad altri organi.
Legge regionale Sicilia 1 settembre 1993, n. 26, art. 41, commi 1 e 2
È richiamata dal Comune nell'ambito della disciplina regionale delle competenze degli organi comunali, ma la decisione fonda il principio principalmente sulla legge n. 142 del 1990 e sulla legge regionale n. 7 del 1992.
Articolo 384, comma 1, codice di procedura civile
Consente alla Corte di cassazione, quando rinvia la causa, di enunciare il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
Massime di principio
- Nei comuni siciliani, la determinazione annuale concreta della tariffa TARSU non spetta automaticamente al Consiglio comunale: il Consiglio stabilisce la disciplina generale e i criteri economici.
- La competenza per la fissazione annuale della tariffa spetta in via residuale al Sindaco, salvo che lo statuto comunale attribuisca espressamente tale funzione alla Giunta municipale.
- La validità della tariffa non dipende soltanto dall'organo che ha adottato la deliberazione, ma anche dal rispetto delle eventuali procedure di ratifica, dalla competenza statutaria e dalla tempestiva impugnazione degli atti presupposti.
- Quando una sentenza tributaria annulla una cartella esclusivamente per l'asserita incompetenza dell'organo che ha fissato la tariffa, occorre verificare concretamente la normativa regionale e lo statuto dell'ente prima di ritenere illegittima la pretesa tributaria.
- Il rinvio della causa non equivale alla definitiva vittoria del Comune sulla cartella: il giudice di rinvio deve ancora esaminare la validità del decreto sindacale di ratifica e le ulteriori contestazioni del contribuente.
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