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Sentenza

Sentenza del 30/03/2016 n. 6102 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la debenza dell'imposta di registro in misura fissa sugli atti di donazione effettuati nel 2008 tra parenti in linea retta o tra coniugi. Sosteneva che tali atti, rientrando nella franchigia prevista dal D.L. n. 262 del 2006, non fossero soggetti all'imposta sulle donazioni e che non potessero essere assoggettati neppure all'imposta di registro in misura fissa, in assenza di una specifica disposizione normativa che lo imponesse. Secondo il contribuente, l'art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 346 del 1990 avrebbe previsto l'imposta fissa solo per gli atti comunque soggetti a imposta di registro in base a una specifica norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, quindi, la legittimità degli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro in misura fissa. La Corte ha chiarito che l'imposta di registro sull'atto pubblico di donazione è distinta dall'imposta sulle donazioni applicabile all'incremento patrimoniale gratuito: la franchigia può escludere o neutralizzare l'imposta sulle donazioni, ma non elimina l'obbligo di registrazione dell'atto né la relativa imposta fissa. Tale obbligo deriva dal combinato disposto dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 11, Parte I, della Tariffa allegata. Non è stata disposta la liquidazione delle spese, poiché l'Ufficio non si era costituito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 55, commi 1 e 2

    La registrazione degli atti di donazione è soggetta a imposta in misura fissa, salvo l'eccezione prevista per gli atti a favore dello Stato e delle sue articolazioni.

    La norma conferma che l'atto di donazione deve essere registrato con imposta fissa; l'imposta di registro riguarda l'obbligo di registrazione dell'atto, mentre l'imposta sulle donazioni riguarda l'incremento patrimoniale gratuito.

  • D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi da 47 a 53, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286

    Art. 2, comma 49: disciplina della franchigia per le donazioni tra coniugi o parenti in linea retta.

    La franchigia può impedire l'applicazione dell'imposta sulle donazioni entro determinate soglie, ma non esonera dall'obbligo di registrazione dell'atto pubblico e dal pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 41, comma 2

    L'imposta di registro deve essere applicata quantomeno in misura fissa.

    Per gli atti pubblici soggetti a registrazione, come la donazione, la norma garantisce comunque l'applicazione dell'imposta di registro almeno in misura fissa.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 11, Parte I, della Tariffa allegata

    Prevede l'imposta fissa per la registrazione degli atti pubblici, tra cui rientra l'atto pubblico di donazione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 21, 25

    Le disposizioni distinguono, ai fini fiscali, le componenti onerose e gratuite presenti in un atto, confermando che l'incremento patrimoniale gratuito è soggetto alla disciplina dell'imposta sulle donazioni, mentre l'atto resta soggetto all'obbligo di registrazione.

Massime di principio

  • La franchigia prevista per l'imposta sulle donazioni non equivale a un'esenzione dall'obbligo di registrazione dell'atto.
  • Occorre distinguere tra l'imposta sulle donazioni, che colpisce l'incremento patrimoniale gratuito, e l'imposta di registro, che remunera fiscalmente la registrazione dell'atto.
  • Gli atti pubblici di donazione, anche quando non producono imposta sulle donazioni perché rientrano nella franchigia, possono restare soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
  • Per valutare il trattamento fiscale di un atto gratuito è necessario verificare separatamente sia l'eventuale imponibilità del trasferimento patrimoniale sia l'obbligo formale di registrazione dell'atto.
  • La presenza di una franchigia o di una soglia di esenzione incide normalmente sulla base imponibile o sull'imposta sostanziale, ma non elimina automaticamente gli adempimenti formali e i tributi fissi collegati all'atto.

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