Sentenza del 28/06/2019 n. 17515 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa fatturazione di operazioni imponibili per 118.599 euro e determinato un maggior reddito di 148.783 euro, recuperando maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, l'illegittima durata della verifica della Guardia di Finanza, l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello e l'illegittimo utilizzo delle dichiarazioni rese dai clienti fuori dal contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla durata della verifica, precisando che il termine di permanenza presso la sede del contribuente è ordinatorio e, nel caso concreto, la verifica si era svolta presso lo studio del commercialista. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla motivazione per violazione del principio di autosufficienza. Ha inoltre stabilito che le dichiarazioni di terzi raccolte dalla Guardia di Finanza possono essere utilizzate nel processo tributario come elementi indiziari, anche se acquisite fuori dal contraddittorio e pur non costituendo prova testimoniale. Tali elementi possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice anche singolarmente, se gravi e precisi. Nessuna condanna alle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto attività difensiva; la società deve però versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12
Il termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è stato considerato ordinatorio.
La violazione dei termini temporali previsti per le verifiche fiscali non determina automaticamente la nullità degli atti successivi, in assenza di una previsione normativa che attribuisca carattere perentorio al termine o stabilisca espressamente tale sanzione.
Codice di procedura civile, art. 366, n. 6
Chi censura in Cassazione la motivazione per relationem deve indicare e trascrivere gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare la fondatezza della censura, inclusi i contenuti rilevanti dell'atto di appello.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
I motivi di ricorso per cassazione devono riguardare specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali e devono essere formulati nel rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Sebbene nel processo tributario non sia ammessa la prova testimoniale in senso tecnico, le dichiarazioni di terzi raccolte nella fase amministrativa possono essere utilizzate come elementi indiziari.
Codice civile, art. 2697
L'onere della prova grava sulla parte che intende far valere una pretesa; tuttavia, nel processo tributario l'Amministrazione può assolvere tale onere anche mediante presunzioni ed elementi indiziari, purché adeguatamente valutati.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni possono fondarsi anche su un unico elemento, purché preciso e grave; non è sempre necessario un insieme plurimo di indizi o lo svolgimento di ulteriori indagini da parte dell'Ufficio.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
In materia IVA, l'accertamento può essere fondato su elementi presuntivi e su dichiarazioni di terzi aventi valore indiziario, se idonei a sostenere la ricostruzione dei ricavi non dichiarati.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La durata eccedente dei controlli fiscali non comporta automaticamente l'invalidità dell'accertamento: occorre verificare se il termine sia perentorio e se la legge preveda espressamente la nullità come conseguenza.
- Le dichiarazioni rese da clienti o altri terzi durante la fase amministrativa possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria come indizi, anche se non raccolte in contraddittorio e anche se non costituiscono testimonianze processuali.
- Il contribuente deve poter contestare concretamente la veridicità e la rilevanza degli elementi indiziari, producendo documentazione o dichiarazioni extraprocessuali di segno contrario.
- Un singolo elemento può essere sufficiente a fondare una presunzione fiscale se il giudice lo considera grave e preciso; la valutazione della sua attendibilità e rilevanza appartiene normalmente al giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza, riportando gli atti e i passaggi necessari per consentire alla Corte di verificare la censura senza dover ricostruire autonomamente il processo.
- La Cassazione non riesamina normalmente il merito della valutazione probatoria compiuta dai giudici tributari, salvo vizi giuridici o motivazionali rilevanti nei limiti consentiti dalla legge.
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