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Sentenza

Sentenza n. 7031/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00712/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di nulla osta alla ristrutturazione di una villetta di proprietà dell'appellante; in appello era impugnata la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro il diniego

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva impugnato il diniego regionale di nulla osta per ristrutturare la propria villetta. Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR Puglia, ha proposto appello per ottenere la riforma della sentenza. Il testo non specifica i motivi di appello. Il 18 maggio 2026 l'appellante ha depositato una dichiarazione rituale di sopravvenuta carenza di interesse; la Regione ha preso atto della dichiarazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione dell'appellante in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha precisato che tale disposizione si applica anche al giudizio di appello in forza del rinvio interno previsto dall'art. 38 c.p.a. Le spese del grado sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    La sopravvenuta carenza di interesse nel corso del giudizio comporta l'improcedibilità; la regola opera anche quando il difetto d'interesse sopravviene nel giudizio d'appello.

  • art. 38 c.p.a.

    l’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a. [...] è applicabile al giudizio d’appello, in virtù del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a., alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado

    Il rinvio interno dell'art. 38 c.p.a. rende applicabili al giudizio d'appello le disposizioni sul processo di primo grado, compresa quella che prevede l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, manifestata ritualmente nel corso del giudizio, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso anche in appello, in applicazione del principio dispositivo.
  • Le disposizioni del processo amministrativo di primo grado richiamate dall'art. 38 c.p.a. si applicano al giudizio d'appello; tra queste rientra la previsione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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