Cassazione Penale, Ordinanza n. 11542/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli, deducendo un unico motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Dal testo emerge che la Corte di appello aveva già escluso tale causa valorizzando la gravità del fatto e l'intensità del dolo, con riferimento alle ragioni, alla durata e alle modalità dell'allontanamento, avvenuto di notte. La Cassazione ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a confrontarsi con la motivazione di merito, chiedendo in sostanza una nuova valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo unico era generico e non si confrontava puntualmente con la motivazione della Corte di appello, la quale aveva congruamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la gravità del fatto e l'intensità del dolo, considerate le ragioni, la durata e le modalità dell'allontanamento notturno. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito, con motivazione congrua e priva di vizi logici evidenti, ne escluda i presupposti valorizzando gravità del fatto e intensità del dolo, oltre alle modalità concrete della condotta.
art. 616 c.p.p.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione di esclusione della particolare tenuità del fatto è sindacabile in cassazione solo nei limiti della presenza di manifeste illogicità o vizi della motivazione, non potendo il giudice di legittimità procedere a una autonoma rivalutazione del merito.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può fondare il diniego sulla gravità del fatto, sull'intensità del dolo e sulle concrete modalità della condotta, incluse durata e circostanze temporali dell'allontanamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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