Sentenza del 27/01/2016 n. 388 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro- ipotecarie e catastali - Avviso di rettifica e liquidazione - Adeguatezza prova scritta dei dati OMI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità e l'adeguatezza della motivazione dell'avviso, sostenendo che il semplice richiamo ai dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) non fosse sufficiente a giustificare la rettifica del valore dichiarato ai fini delle imposte ipotecarie e catastali e che fossero necessari ulteriori elementi probatori di supporto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'avviso fondato sui dati OMI è stato ritenuto adeguatamente motivato quando redatto nel rispetto degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986. Non è necessario che l'Amministrazione fornisca ulteriori elementi rafforzativi oltre al riferimento ai valori OMI, purché l'atto consenta al contribuente di comprendere le ragioni della rettifica. Spetta quindi al contribuente fornire la prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 51 del d.P.R. n. 131/1986
Disciplina i criteri per la rettifica del valore dei beni e dei diritti oggetto degli atti soggetti a imposta di registro, consentendo all'Amministrazione di verificare la congruità del valore dichiarato.
Art. 52 del d.P.R. n. 131/1986
Disciplina l'accertamento del maggior valore e i requisiti dell'avviso di rettifica e liquidazione, che deve essere motivato in modo tale da rendere comprensibili al contribuente i presupposti della pretesa tributaria.
Cassazione civile n. 15052/2014
È richiamata a sostegno del principio secondo cui il riferimento ai dati OMI può essere sufficiente a motivare l'avviso, senza necessità di ulteriori elementi rafforzativi, restando a carico del contribuente la prova contraria.
Massime di principio
- Il richiamo ai valori OMI può costituire una motivazione sufficiente dell'avviso di rettifica e liquidazione, se l'atto indica chiaramente i dati utilizzati e il criterio seguito dall'Amministrazione.
- I valori OMI costituiscono un parametro presuntivo e non rendono automaticamente incontestabile la rettifica: il contribuente può superarli fornendo elementi concreti relativi alle caratteristiche specifiche dell'immobile e dell'operazione.
- In una situazione analoga, la difesa non dovrebbe limitarsi a contestare in astratto l'uso dei dati OMI, ma dovrebbe dimostrare perché il valore indicato dall'Amministrazione non è adeguato al caso concreto.
- La motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di predisporre una difesa effettiva; in mancanza di tale chiarezza, l'atto può essere contestabile per difetto di motivazione.
- L'onere della prova è concretamente rilevante: una volta verificata la sufficienza formale della motivazione basata sui dati OMI, spetta al contribuente fornire la prova contraria.
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