Circolare numero 169 del 15-11-2017
Con la presente circolare si provvede alla ricognizione della disciplina dell’istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse della Gestione dei pubblici dipendenti e si forniscono i chiarimenti in merito alla corretta regolamentazione da applicare in materia. La presente circolare è adottata ad esito degli ulteriori approfondimenti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine ai profili normativi ed operativi che afferiscono all’istituto in esame. Allo scopo di favorirne la visione unitaria e la lettura organica, le disposizioni in oggetto sono state redatte nella versione integrale e, pertanto, la presente circolare sostituisce la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, recante il medesimo oggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riordina la disciplina della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche, sostituendo integralmente la circolare n. 94/2017. Viene confermato il termine di prescrizione quinquennale per le contribuzioni dovute alle casse pubbliche, ma si distinguono gli effetti della prescrizione tra CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, da un lato, e CPI, dall’altro. Per le prime, il periodo di servizio non coperto da contribuzione prescritta resta utile ai fini pensionistici, con onere a carico del datore di lavoro secondo criteri analoghi alla rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962; per la CPI, invece, si applica la disciplina generale della rendita vitalizia. Le nuove indicazioni si applicano dall’1 gennaio 2019.
Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni previdenziali pubbliche e applicazione della disciplina alle casse ex INPDAP
Prescrizione dei contributi pensionistici delle Gestioni pubbliche
La circolare riordina in modo organico la disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alle Gestioni pubbliche ex INPDAP, sostituendo integralmente la circolare n. 94 del 31 maggio 2017. Il testo recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e chiarisce il diverso trattamento delle varie casse, distinguendo in particolare tra CPDEL, CPS, CPUG, CTPS e CPI.
Quadro normativo di riferimento
La base normativa è individuata nell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, che riduce a cinque anni il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria e prevede che la contribuzione prescritta non possa più essere versata né incassata dall’Istituto. La circolare chiarisce che tale regola, per la sua portata generale, si applica anche alle contribuzioni delle Gestioni pensionistiche pubbliche, considerate forme esclusive dell’AGO.
Disciplina speciale per CPDEL, CPS, CPUG e CTPS
Per CPDEL, CPS e CPUG la circolare richiama l’art. 31 della legge n. 610/1952, che limita il recupero dei contributi ai servizi prestati nell’ultimo decennio quando il versamento sia iniziato dopo la data in cui l’iscrizione era obbligatoria. Al tempo stesso, la norma dispone che, in sede di liquidazione della pensione, debba essere considerato l’intero servizio utile, anche se non assistito dal versamento dei contributi o dalla sistemazione contributiva.
La medesima disciplina viene ora estesa anche alla CTPS. La circolare motiva tale scelta osservando che, pur non essendo i dipendenti dello Stato originariamente inclusi nell’ambito della legge del 1952, essi sono confluiti nella CTPS a seguito dell’istituzione della gestione separata presso l’INPDAP dal 1° gennaio 1996. In tale prospettiva, e in coerenza con l’art. 8 del d.P.R. n. 1092/1973, la circolare ritiene che ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS si applichi il medesimo regime speciale dell’art. 31 L. n. 610/1952.
Esclusioni dal regime speciale
La circolare precisa che l’art. 31 della legge n. 610/1952 non si applica alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, espressamente esclusa dalla norma. Ne consegue che il regime speciale vale per gli insegnanti elementari dipendenti da scuole statali, equiparati ai dipendenti statali ai fini del trattamento di quiescenza e poi confluiti nella CTPS, mentre non vale per gli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, confluiti nella CPI.
Effetti della prescrizione
Decorso il termine quinquennale, il diritto dell’Istituto a riscuotere la contribuzione si estingue e il pagamento non può essere ricevuto neppure se il debitore vi provveda spontaneamente. La circolare distingue però gli effetti della prescrizione:
- per CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, i periodi di servizio non coperti da contribuzione restano comunque utili ai fini pensionistici;
- per la CPI, invece, tali periodi non sono automaticamente computabili e si applica la disciplina generale della rendita vitalizia.
Onere economico e rendita vitalizia
Per CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, quando il servizio è valutato in pensione pur in assenza di contribuzione versata, l’onere del trattamento di quiescenza è ripartito tra l’Istituto e l’ente datore di lavoro, secondo l’art. 31, comma 2, della legge n. 610/1952. La provvista dovuta dall’amministrazione inadempiente è calcolata secondo le regole della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962 e può essere recuperata dall’Istituto anche coattivamente.
Per la CPI, invece, trova applicazione diretta l’art. 13 della legge n. 1338/1962. Il datore di lavoro, oppure il lavoratore nei casi previsti, può costituire una rendita vitalizia versando la riserva matematica, così da sanare gli effetti dell’omissione contributiva prescritta e consentire l’aggiornamento della posizione assicurativa.
Adempimenti informativi e dichiarativi
La circolare ricorda che, per le contribuzioni pensionistiche in esame, dal periodo di competenza gennaio 2005 è in vigore l’obbligo di Denuncia Mensile Analitica. Inoltre, per i lavoratori assicurati presso le Casse delle gestioni pubbliche, le dichiarazioni contributive mensili devono essere trasmesse esclusivamente tramite flusso UniEmens, con valorizzazione della lista PosPA. L’obbligo, già previsto dalla circolare n. 105/2012, è operativo dal 1° novembre 2012; le comunicazioni effettuate con modalità diverse non sono ritenute valide.
Decorrenza delle nuove indicazioni
Le nuove indicazioni, considerate innovative e bisognose di adeguamenti tecnici da parte degli enti e delle pubbliche amministrazioni, si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2019. La circolare rinvia a un successivo messaggio di dettaglio per le istruzioni operative applicabili alle singole fattispecie.
Punti principali
Aggiornamento della circolare n. 94/2017
A seguito di criticità applicative e del riesame del Ministero del Lavoro, la circolare introduce due adeguamenti principali: per gli iscritti alla CTPS, in caso di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro deve sostenere l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi scoperti, con calcolo secondo i criteri della rendita vitalizia; inoltre, l’applicazione delle indicazioni è rinviata a una data non anteriore al 1° gennaio 2019. La circolare sostituisce integralmente la n. 94 del 31 maggio 2017.
Termine prescrizionale quinquennale
La legge n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10, ha ridotto da dieci a cinque anni il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatorie. Tale termine si applica anche alle contribuzioni dovute alle Gestioni pensionistiche pubbliche, in quanto forme esclusive dell’AGO. La contribuzione prescritta non può essere versata né incassata dall’Istituto.
Regime speciale per CPDEL, CPS e CPUG
Per CPDEL, CPS e CPUG opera l’art. 31 della L. n. 610/1952: se il versamento dei contributi è iniziato dopo il momento in cui l’iscrizione era obbligatoria, la sistemazione contributiva con recupero riguarda solo gli ultimi dieci anni anteriori all’inizio dei versamenti. Tuttavia, ai fini della pensione si considera l’intero servizio utile, compresi i periodi non coperti da contribuzione; l’onere del trattamento di quiescenza è poi ripartito tra Istituti di previdenza e amministrazioni datrici di lavoro.
Applicazione del regime speciale alla CTPS
La circolare ritiene applicabile anche ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS il regime dell’art. 31 L. n. 610/1952, pur non essendo i dipendenti dello Stato destinatari originari della norma nel 1952. La soluzione è giustificata dalla successiva istituzione della CTPS presso l’INPDAP e da esigenze sistematiche, anche alla luce dell’art. 8 del d.P.R. n. 1092/1973, che valorizza tutti i servizi prestati ai fini del trattamento di quiescenza.
Esclusioni e disciplina degli insegnanti
L’art. 31 L. n. 610/1952 esclude la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti. La circolare precisa che il regime speciale si applica agli insegnanti elementari dipendenti da scuole statali, equiparati ai dipendenti statali e confluiti nella CTPS, mentre non si applica agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, confluiti nella CPI, oggi ricondotti nell’ambito delle scuole paritarie.
Effetti della prescrizione e obblighi dei datori di lavoro
Decorso il termine quinquennale, il diritto dell’Istituto a riscuotere i contributi si estingue e il pagamento non è più accettabile neppure se spontaneo. Per CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, il datore di lavoro deve sostenere l’onere pensionistico per i periodi di servizio non coperti da contribuzione, con recupero della provvista da parte dell’Istituto anche in via coattiva. L’onere è quantificato secondo i criteri della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962.
Disciplina specifica per la CPI
Per la CPI, in assenza di una disciplina speciale analoga all’art. 31 L. n. 610/1952, i periodi di lavoro non coperti da contribuzione prescritta non sono computabili automaticamente. Si applica l’art. 13 L. n. 1338/1962: il datore di lavoro, o in alternativa il lavoratore, può chiedere la costituzione di una rendita vitalizia, versando la relativa riserva matematica. Solo dopo tale versamento la posizione assicurativa può essere aggiornata e il trattamento di quiescenza liquidato.
Adempimenti dichiarativi e flusso UniEmens
Per le contribuzioni pensionistiche ex INPDAP, dal periodo di competenza gennaio 2005 è previsto l’obbligo di denuncia mensile analitica. Inoltre, i soggetti tenuti all’invio delle dichiarazioni contributive mensili per i lavoratori iscritti alle Gestioni pubbliche devono usare esclusivamente il flusso UniEmens con valorizzazione della lista PosPA. L’obbligo è operativo dal 1° novembre 2012 e le dichiarazioni rese con modalità diverse non sono considerate valide.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le disposizioni della circolare si applicano dall’1 gennaio 2019, in considerazione della portata innovativa dell’orientamento e degli adeguamenti richiesti ai sistemi informativi degli enti e delle pubbliche amministrazioni.
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