Circolare numero 165 del 08-11-2017
Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative connesse ai contratti di solidarietà che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fruiscono degli sgravi contributivi previsti dall’art. 6, del D.L. n. 519/1996 e successive modificazioni e integrazioni a valere sui residui degli stanziamenti relativi agli anni 2014 e 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il recupero, tramite conguaglio UniEmens, degli sgravi contributivi relativi ai contratti di solidarietà difensivi con Cigs finanziati con le risorse residue degli anni 2014 e 2015. Indica quali aziende sono state autorizzate, quale codice di autorizzazione va attribuito dalle Sedi, come compilare il flusso UniEmens e quali conti contabili utilizzare. Precisa inoltre che le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare e che gli importi indicati nei decreti rappresentano il massimo fruibile, nei limiti della quota effettivamente spettante.
Recupero degli sgravi contributivi per contratti di solidarietà con risorse residue 2014-2015
Recupero degli sgravi contributivi per contratti di solidarietà con risorse residue 2014-2015
La circolare fornisce le istruzioni operative per il recupero, tramite conguaglio UniEmens, degli sgravi contributivi spettanti alle aziende ammesse al beneficio per contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs, finanziati con le residue disponibilità degli stanziamenti relativi agli anni 2014 e 2015. Il documento si colloca nel quadro della disciplina già delineata dal DL 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, e richiama le precedenti circolari n. 153/2014 e n. 77/2016, che avevano fornito le modalità di fruizione degli sgravi riferiti ai rispettivi stanziamenti annuali.
Ambito di applicazione e aziende interessate
A seguito degli accertamenti svolti dall'Istituto per favorire il rispetto dei limiti di spesa, è emerso che, al termine dei conguagli effettuati dalle aziende già autorizzate, le misure riconosciute nei decreti ministeriali risultavano superiori alla spesa effettivamente sostenuta. Sulla base della disciplina vigente e delle stime effettuate, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha quindi adottato nuovi decreti di ammissione allo sgravio per le aziende indicate negli allegati 1 e 2 della circolare.
In particolare:
- le aziende ricomprese nell'allegato 1 sono ammesse alla fruizione dello sgravio sui residui del fondo 2014;
- l'azienda indicata nell'allegato 2 è ammessa alla fruizione dello sgravio sui residui dei fondi 2014 e 2015.
Adempimenti delle Sedi e codice di autorizzazione
La procedura per il riconoscimento della riduzione contributiva è attivata su iniziativa del datore di lavoro interessato. La Sede competente, ricevuta la documentazione e verificata la sussistenza dei presupposti, deve attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", con il significato di azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs ed è ammessa alle riduzioni contributive ex lege 608/1996 ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312.
Modalità di esposizione nel flusso UniEmens
Per il recupero delle quote di sgravio spettanti, le aziende devono valorizzare il flusso UniEmens con i codici causale già previsti.
Per le aziende autorizzate sui residui 2014:
- deve essere utilizzato il codice causale "L930";
- il codice indica l'"Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984) anno 2014";
- deve essere indicato il relativo importo.
Per l'azienda autorizzata sui residui 2014 e 2015:
- deve essere utilizzato il codice causale "L932";
- il codice indica l'"Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984) anno 2015";
- deve essere indicato il relativo importo.
Termine per il conguaglio e misura dell'agevolazione
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, in applicazione della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
La circolare chiarisce inoltre che gli importi indicati nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile. Le aziende, pertanto, devono limitarsi in sede di conguaglio alla sola quota di beneficio effettivamente spettante, secondo le indicazioni già fornite nelle circolari n. 153/2014 e n. 77/2016.
Istruzioni contabili e imputazione degli oneri
Per la contabilizzazione degli sgravi contributivi relativi ai contratti di solidarietà in oggetto, a valere sui residui 2014 e 2015, devono continuare a essere utilizzati i conti già istituiti con le precedenti circolari, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW, poiché l'onere resta a carico dello Stato.
In particolare:
- il conto GAW37138 rileva gli sgravi connessi alle somme esposte nel flusso UniEmens con codice causale "L930";
- il conto GAW37238 rileva gli sgravi connessi alle somme esposte nel flusso UniEmens con codice causale "L932".
La gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto, resta affidata alla Direzione generale. La circolare si chiude con il richiamo al fatto che il DL 34/2014, convertito dalla L. 78/2014, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare interviene sul recupero degli sgravi contributivi collegati ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs, già disciplinati dall'articolo 6 del DL 510/1996, come modificato dal DL 34/2014 convertito nella L. 78/2014. A seguito delle verifiche svolte sui residui di spesa degli stanziamenti 2014 e 2015, vengono fornite le istruzioni per il conguaglio delle somme autorizzate con decreti direttoriali a favore delle aziende individuate negli allegati 1 e 2.
Aziende destinatarie delle autorizzazioni
Sono interessate le aziende destinatarie dei decreti ministeriali di ammissione allo sgravio sui residui dei fondi 2014 e 2015. In particolare, le aziende dell'allegato 1 sono autorizzate a fruire dello sgravio sui residui del 2014, mentre l'azienda dell'allegato 2 è autorizzata a fruire dello sgravio sui residui degli anni 2014 e 2015.
Adempimenti delle Sedi
La procedura per ottenere la riduzione contributiva è attivata su iniziativa del datore di lavoro. La Sede competente, verificata la documentazione prodotta dall'azienda e la sussistenza dei presupposti, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", relativo alle aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs e ammesse alle riduzioni contributive ex lege 608/1996 ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312.
Compilazione UniEmens e codici causale
Le aziende devono esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato. Per le aziende dell'allegato 1 va utilizzato il codice causale "L930", con significato di arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984) anno 2014. Per l'azienda dell'allegato 2 va utilizzato il codice causale "L932", con significato analogo riferito all'anno 2015. In entrambi i casi deve essere indicato il relativo importo.
Termine per il conguaglio e limiti di fruizione
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, in applicazione della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La circolare precisa inoltre che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi rappresentano la misura massima dell'agevolazione fruibile e che le aziende devono conguagliare solo la quota effettivamente spettante secondo le indicazioni già fornite nelle circolari n. 153/2014 e n. 77/2016.
Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione degli sgravi relativi alle risorse residue 2014 e 2015 continuano a essere utilizzati i conti già istituiti nelle circolari precedenti, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW. In particolare, il conto GAW37138 rileva gli sgravi con codice causale L930, mentre il conto GAW37238 rileva gli sgravi con codice causale L932. La gestione dei rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto resta di competenza della Direzione generale.
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