Circolare numero 170 del 15-11-2017
1. Premessa. 2. Contributo addizionale. 3. Domande ed esposizione dell’evento. 4. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario – assegno di solidarietà. 5. Domande ed esposizione conguagli per finanziamento programmi formativi. 6. Istruzioni contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni tecniche per l’esposizione nel flusso UniEmens delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, distinguendo tra assegno ordinario, assegno di solidarietà e finanziamento di programmi formativi. Vengono chiariti il superamento del pagamento diretto per alcune gestioni, i termini per il conguaglio, le regole sul contributo addizionale e i codici/conti da utilizzare dal gennaio 2018. Sono inoltre riepilogate le modalità di compilazione della domanda con ticket identificativo e le variazioni del piano dei conti contabili.
Indicazioni UniEmens per assegno ordinario, assegno di solidarietà, contributo addizionale e interventi formativi dei Fondi di solidarietà
Indicazioni UniEmens per prestazioni dei Fondi di solidarietà, contributo addizionale e conguagli formativi
La circolare fornisce le regole tecniche per la gestione, nel flusso UniEmens, delle prestazioni di integrazione salariale erogate dai Fondi di solidarietà e degli interventi formativi finanziati dagli stessi Fondi. Il documento chiarisce inoltre il superamento della sola modalità di pagamento diretto per alcune gestioni, definisce i termini di conguaglio, disciplina il contributo addizionale e aggiorna la codifica contributiva e contabile da utilizzare a decorrere dalle denunce con competenza gennaio 2018 e per le domande presentate dal 1° gennaio 2018.
Ambito di applicazione e quadro normativo
La disciplina richiama la funzione dei Fondi di solidarietà, istituiti per garantire tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.lgs n. 148/2015. Le prestazioni interessate sono l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà, cui si applica l’articolo 7 del medesimo decreto in materia di modalità di erogazione e rimborso.
La circolare si applica, per la parte delle integrazioni salariali, al Fondo di integrazione salariale e ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano-Alto Adige, di SOLIMARE, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di assistenza. Per gli interventi formativi, invece, le istruzioni riguardano i Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste Italiane.
Modalità di recupero delle prestazioni e termine di decadenza
Le prestazioni erogate dal datore di lavoro per conto del Fondo sono recuperate mediante rimborso o conguaglio, secondo quanto previsto dall’articolo 7, commi 2 e 3, del D.lgs n. 148/2015. In pratica, il datore di lavoro anticipa l’assegno ai lavoratori aventi diritto e, dopo l’autorizzazione INPS, recupera quanto anticipato tramite conguaglio nei flussi contributivi.
Il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi di solidarietà deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successiva. Per i Fondi di solidarietà, il dies a quo del termine semestrale coincide con la data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.
Per i programmi formativi finanziati dai Fondi, la circolare precisa espressamente che non si applica il termine decadenziale semestrale previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.
Misura della prestazione e rinvii ad altre istruzioni
La misura della prestazione è pari a quella dell’integrazione salariale ordinaria. Ove previsto dai decreti istitutivi dei Fondi, si applicano anche le disposizioni dell’articolo 26 della legge n. 41/1986. Per i Fondi oggetto della circolare, la riduzione prevista da tale articolo non si applica al Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige.
Per gli aspetti non espressamente disciplinati, in particolare per il concetto di unità produttiva, i termini del conguaglio e le modalità di calcolo del contributo addizionale, la circolare rinvia alle precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 9/2017 e n. 56/2017 e nel messaggio n. 1444/2017.
Contributo addizionale: importi, decorrenza e casi di esclusione
L’articolo 33 del D.lgs n. 148/2015 stabilisce che, in caso di accesso all’assegno ordinario o di solidarietà, il datore di lavoro che sospende o riduce l’attività lavorativa è tenuto al versamento di un contributo addizionale commisurato alle retribuzioni perse, con aliquota non inferiore all’1,5 per cento.
Per il Fondo di integrazione salariale e per il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige la contribuzione addizionale è fissata nella misura del 4 per cento della retribuzione persa. Per il Fondo Trentino la misura è pari al 4 per cento, ma sale all’8 per cento per i periodi di integrazione salariale successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile. Per gli altri Fondi la contribuzione addizionale è pari all’1,5 per cento.
Il momento impositivo va riferito al periodo di paga cui afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, tenendo conto delle modalità operative del flusso UniEmens. Tuttavia, in considerazione dell’esigenza di consentire l’aggiornamento del flusso e degli adempimenti contributivi, il pagamento del contributo addizionale decorre dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione.
Nel mese successivo al provvedimento di autorizzazione, l’azienda deve esporre nel flusso UniEmens sia il contributo addizionale corrente sia quello riferito ai periodi intercorrenti tra l’inizio della sospensione/riduzione e il mese in cui è intervenuto il provvedimento. Dal secondo mese successivo, il contributo va esposto mese per mese. Se l’autorizzazione è rilasciata nel mese di chiusura dell’evento, l’intero importo del contributo addizionale va versato nel mese successivo a quello del rilascio.
Per le prestazioni dei Fondi di solidarietà non sono previsti casi di esclusione dall’obbligo di versamento, salvo i casi di eventi oggettivamente non evitabili, richiamati sulla base della nota prot. 8926/2017 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Domande di prestazione, ticket e codifica degli eventi
Per tutte le istanze di integrazione presentate dal 1° gennaio 2018 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o gli intermediari devono associare alla domanda un ticket di 16 caratteri alfanumerici, acquisito tramite servizio web o generato dall’apposita funzione "Gestione ticket" nell’area "CIG – Fondi di Solidarietà".
Il ticket identifica l’intero periodo di riduzione o sospensione ed è necessario per collegare la domanda all’autorizzazione rilasciata a seguito dell’istruttoria. Nel flusso UniEmens, oltre al ticket, devono essere valorizzati gli elementi previsti per l’esposizione dell’evento con i codici specifici dei Fondi interessati.
La circolare indica i codici evento:
- AOR: "Assegno ordinario".
- ASR: "Assegno di solidarietà" o "Assegno ordinario per contratto di solidarietà".
La causale ASR va utilizzata per l’assegno di solidarietà garantito dal FIS e per l’assegno ordinario con causale contratto di solidarietà difensiva garantito dagli altri Fondi.
Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio delle prestazioni
Per l’esposizione nel flusso UniEmens del contributo addizionale e del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori, la circolare introduce nuovi elementi e nuove causali. In particolare:
- per il contributo addizionale si utilizzano i codici A101, "ctr. Addizionale su assegno ordinario", e A102, "ctr. Addizionale su assegno di solidarietà o assegno ordinario per contratto di solidarietà";
- per il conguaglio si utilizzano i codici L001, "Conguaglio assegno ordinario", e L002, "Conguaglio assegno di solidarietà o assegno ordinario per contratto di solidarietà".
Nel caso di cessazione dell’attività, il rimborso può essere richiesto tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività, comunque entro i termini di decadenza dell’autorizzazione.
Interventi formativi finanziati dai Fondi
La circolare modifica anche le modalità di esposizione dei conguagli relativi ai programmi formativi finanziati dai Fondi di solidarietà, ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera c), del D.lgs n. 148/2015. Per le domande di finanziamento presentate dal 1° gennaio 2018, il richiedente o l’intermediario deve associare alla domanda un ticket di 16 caratteri alfanumerici; tuttavia, tale ticket non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi in UniEmens.
Dopo la delibera del Comitato amministratore del Fondo, la struttura territoriale INPS rilascia l’autorizzazione necessaria al conguaglio. Il datore di lavoro espone quindi nel flusso UniEmens il numero di autorizzazione, il codice causale L110, denominato "Recupero formazione Fondi di solidarietà", e il relativo importo.
Con l’introduzione di questo nuovo quadro operativo, l’elemento utilizzato in precedenza può essere impiegato esclusivamente per le autorizzazioni relative a domande antecedenti gennaio 2018. Le precedenti istruzioni fornite con le circolari n. 119/2016, n. 205/2016, n. 213/2016 e n. 25/2017 risultano pertanto modificate nei termini descritti.
Istruzioni contabili e conti istituiti
La circolare istituisce specifici conti contabili, da abbinare ai codici UniEmens, per rilevare:
- le prestazioni di integrazione salariale anticipate ai dipendenti e poi conguagliate;
- il contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro;
- i conguagli per gli interventi formativi finanziati dai Fondi.
I conti sono distinti per Fondo e per tipologia di prestazione, con riferimento ai codici L001, L002, A101, A102 e L110. Sono inoltre individuati i conti da utilizzare per i casi di insoluto e per le varie gestioni contabili, inclusi Fondo di integrazione salariale, Credito cooperativo, Trasporto pubblico, Trentino, Bolzano-Alto Adige, settore marittimo, imprese assicuratrici e società di assistenza e Gruppo Poste italiane.
Per i conguagli relativi alla formazione, la circolare riepiloga anche i conti già in uso da associare al nuovo codice causale L110, sostituendo i precedenti riferimenti causali. Le istruzioni per gli altri Fondi di solidarietà non disciplinati nel documento saranno fornite con successivi provvedimenti.
Punti principali
Finalità e ambito della circolare
La circolare disciplina le modalità operative UniEmens per le prestazioni di integrazione salariale erogate dai Fondi di solidarietà, in particolare assegno ordinario e assegno di solidarietà, oltre agli interventi formativi finanziati dai Fondi. Le istruzioni riguardano il Fondo di integrazione salariale e vari Fondi di solidarietà settoriali, con decorrenza per le denunce da gennaio 2018 e per domande presentate dal 1° gennaio 2018.
Conguaglio delle prestazioni e termine decadenziale
Le prestazioni anticipate dal datore di lavoro sono recuperate tramite conguaglio con i contributi dovuti, secondo le regole dell’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015. Il conguaglio deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo; per i Fondi di solidarietà il termine decorre dalla notifica dell’autorizzazione.
Misura della prestazione e norme speciali
La misura dell’assegno corrisponde all’integrazione salariale ordinaria ed è soggetta, ove previsto dai decreti istitutivi, alle disposizioni dell’articolo 26 della legge n. 41/1986. La riduzione prevista da tale articolo non si applica al Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige. Per ulteriori aspetti non trattati, la circolare rinvia alle precedenti istruzioni INPS e al messaggio n. 1444/2017.
Contributo addizionale: aliquote e decorrenza
Per l’accesso ad assegno ordinario e assegno di solidarietà è dovuto un contributo addizionale calcolato sulle retribuzioni perse, con misura minima dell’1,5 per cento. Per il FIS e per il Fondo di Bolzano-Alto Adige l’aliquota è del 4 per cento; per il Fondo Trentino è del 4 per cento, elevato all’8 per cento oltre le prime 13 settimane nel biennio mobile; per gli altri Fondi è pari all’1,5 per cento. L’obbligo di versamento decorre dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione e il contributo va esposto progressivamente nei flussi UniEmens successivi.
Domande, ticket e codici evento
Per le istanze presentate dal 1° gennaio 2018, il datore di lavoro o l’intermediario deve associare alla domanda un ticket di 16 caratteri alfanumerici, generato o prelevato tramite servizio web. Nel flusso UniEmens vanno esposti il ticket e i codici evento previsti per i Fondi interessati. Sono indicati i codici AOR per l’assegno ordinario e ASR per l’assegno di solidarietà o, per gli altri Fondi, per l’assegno ordinario con contratto di solidarietà.
Contributo addizionale e conguaglio: nuovi codici UniEmens
Per esporre il contributo addizionale e il conguaglio delle somme anticipate si introduce un nuovo elemento UniEmens e i codici causale A101 e A102 per il contributo addizionale, nonché L001 e L002 per il conguaglio dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà/assegno ordinario per contratto di solidarietà. In caso di cessazione dell’attività, il rimborso può essere richiesto con il flusso UniEmens di regolarizzazione dell’ultimo mese di attività, nei termini di decadenza dell’autorizzazione.
Interventi formativi finanziati dai Fondi
La circolare modifica le modalità di esposizione sul flusso UniEmens dei conguagli relativi ai programmi formativi finanziati dai Fondi di solidarietà. Anche per queste domande presentate dal 1° gennaio 2018 è necessario il ticket di 16 caratteri, ma esso non deve essere usato per l’esposizione degli eventi in UniEmens. Dopo la delibera del Comitato amministratore e l’autorizzazione della struttura territoriale INPS, il conguaglio viene esposto con il nuovo codice causale L110, "Recupero formazione Fondi di solidarietà".
Istruzioni contabili e conti istituiti
La circolare istituisce numerosi conti contabili da abbinare ai codici UniEmens per la rilevazione delle prestazioni anticipate e del contributo addizionale, differenziati per Fondo e per tipologia di prestazione. Vengono inoltre ricondotti alcuni conti già in uso ai precedenti codici causale oggi superati per i conguagli di formazione. Per gli altri Fondi non trattati, le istruzioni saranno fornite con successivi provvedimenti.
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