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Circolare

Circolare numero 167 del 10-11-2017

A decorrere dal 1º gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, l’art. 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 47-bis, commi 2 e 7, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 ha previsto - per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui - la possibilità di richiedere l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell’80 per cento dell’ammontare dei contributi medesimi. Nell’ambito della presente circolare, l’Istituto fornisce le indicazioni amministrative e le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo. INDICE Premessa 1. Natura dell’esonero contributivo. 2. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo. 3. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo. 4. Assetto e misura dell’esonero contributivo. 5. Modalità di riconoscimento dell’esonero. 6. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero. 7. Istruzioni contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’esonero dall’80% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per i conducenti che svolgono trasporti internazionali per almeno 100 giorni annui con veicoli dotati di tachigrafo digitale. La misura è soggetta al regime de minimis, non è cumulabile con altri benefici e viene riconosciuta dall’INPS in ordine cronologico fino al periodo di paga di novembre 2018. Sono indicate le condizioni di accesso, i limiti economici, le modalità di domanda tramite procedura telematica, le regole di esposizione in UniEmens e le istruzioni contabili per la rilevazione dell’onere.

Esonero contributivo per conducenti di veicoli con tachigrafo digitale impiegati in trasporti internazionali

Esonero contributivo per conducenti di veicoli con tachigrafo digitale impiegati in trasporti internazionali

La circolare disciplina l’esonero contributivo previsto per i datori di lavoro privati che impiegano conducenti di veicoli dotati di tachigrafo digitale nei servizi di trasporto internazionale. La misura è stata introdotta dall’art. 1, comma 651, della legge n. 208/2015, come modificata dal D.L. n. 50/2017, ed è riconosciuta nel rispetto dei limiti sugli aiuti di Stato de minimis.

Ambito normativo e natura dell’incentivo

L’agevolazione consiste nell’esonero dall’80% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La circolare evidenzia che il beneficio è concesso solo entro i limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti de minimis, e che non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o economiche.

Ai fini dell’applicazione della disciplina europea, assume rilievo la nozione di impresa unica: sono considerate tali le imprese tra le quali esista almeno una delle relazioni di controllo o influenza indicate dall’art. 2, paragrafo 2, del regolamento, anche per il tramite di altre imprese.

Soggetti beneficiari

Il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro privati, comprese le cooperative che instaurano un rapporto di lavoro subordinato con i soci lavoratori ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001. La circolare chiarisce che non si tratta di una misura riservata alle sole imprese di autotrasporto: possono accedervi anche imprese che effettuano trasporti in conto proprio, trasporto persone e, più in generale, tutte le imprese che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi, purché effettuino trasporti internazionali.

Condizione dei 100 giorni di trasporto internazionale

Il presupposto essenziale per il riconoscimento dell’esonero è che il singolo conducente abbia effettuato almeno 100 giorni annui di trasporto internazionale. Il computo decorre dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore dell’esonero.

Ai fini del conteggio rilevano anche:

  • le giornate svolte interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale;
  • le giornate impiegate in viaggi internazionali tra Stati diversi dall’Italia.

Se il medesimo trasporto internazionale è effettuato da più conducenti che si alternano alla guida del veicolo, l’esonero spetta per tutti i conducenti coinvolti nell’attività.

Durata, decorrenza e limiti economici

L’agevolazione spetta dal mese di paga successivo alla data di raggiungimento della soglia delle 100 giornate annuali e fino al periodo di paga di novembre 2018.

La misura è soggetta ai limiti quantitativi previsti dalla disciplina de minimis:

  • massimo 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per la regola generale;
  • massimo 100.000 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
  • se l’impresa svolge anche altre attività soggette al massimale di 200.000 euro, quest’ultimo può applicarsi solo a condizione che siano garantite, con adeguati mezzi, la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che non vengano utilizzati aiuti de minimis per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

L’INPS riconosce il beneficio in ordine cronologico di presentazione delle istanze e lo concede soltanto dopo la consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, verificando che vi sia capienza sufficiente nel limite dei massimali. Se, in esito alle verifiche, emerga che il beneficiario ha superato le soglie de minimis, è previsto il recupero della totalità dell’agevolazione concessa.

Verifiche e condizioni generali di accesso

La fruizione dell’esonero è subordinata anche al rispetto delle condizioni generali previste dalla legge n. 296/2006, in particolare:

  • regolarità degli adempimenti contributivi;
  • osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto degli altri obblighi di legge;
  • applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

La verifica dei presupposti viene svolta dall’Istituto anche in collaborazione con l’Agenzia Ispettiva Nazionale e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ai fini dei controlli possono essere esaminati, a titolo esemplificativo, la documentazione di trasporto, la carta tachigrafica del conducente e le buste paga.

Base di calcolo ed esclusioni

L’esonero opera sulla contribuzione previdenziale effettivamente dovuta e non si applica alle componenti prive di natura previdenziale o aventi funzione solidaristica. La circolare esclude in particolare:

  • i premi e contributi INAIL;
  • il contributo al fondo per l’erogazione del TFR di cui all’art. 2120 c.c.;
  • i contributi ai fondi di cui agli artt. 26, 27, 28, 29 e 40 del d.lgs. n. 148/2015;
  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
  • il contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • i contributi di solidarietà sulla previdenza complementare e/o sui fondi sanitari;
  • i contributi di solidarietà per lavoratori dello spettacolo e per sportivi professionisti.

È invece incluso nell’ambito dell’esonero il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% previsto dall’art. 3, comma 15, della legge n. 297/1982. La circolare precisa inoltre che, in caso di applicazione delle misure compensative sul TFR previste dal d.lgs. n. 252/2005, l’esonero si calcola sulla contribuzione dovuta al netto delle riduzioni derivanti da tali misure.

Domanda, autorizzazione e fruizione

I datori di lavoro che intendono beneficiare dell’agevolazione devono presentare istanza tramite la procedura telematica "TRAS.INT.", disponibile nell’applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente" sul sito INPS.

Nella domanda devono essere indicati:

  • il lavoratore che ha effettuato almeno 100 giorni annui di trasporto internazionale;
  • la data di inizio e quella di raggiungimento dei 100 giorni;
  • l’importo della retribuzione mensile media;
  • l’aliquota contributiva datoriale applicata.

L’INPS, di regola entro 48 ore dall’invio, calcola l’importo dell’esonero spettante, verifica la disponibilità residua delle risorse e, se la capienza è sufficiente, autorizza il datore di lavoro. L’importo massimo complessivo riconosciuto è indicato nello stesso modulo di richiesta e può essere fruito dal mese successivo al raggiungimento dei 100 giorni fino a novembre 2018, purché permanga il rapporto di lavoro. Il recupero avviene tramite conguaglio sulle denunce contributive.

Compilazione UniEmens e recupero arretrati

Per i datori di lavoro ammessi al beneficio, la circolare introduce il codice "T1" da utilizzare nel flusso UniEmens per esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero, a partire dalla competenza novembre 2017. Nell’elemento previsto va indicata la contribuzione ridotta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per gli arretrati eventualmente spettanti relativi al periodo gennaio 2016-ottobre 2017 deve essere utilizzato il codice causale "R668". Tale valorizzazione è consentita esclusivamente nei mesi di competenza novembre e dicembre 2017 e gennaio 2018. I datori di lavoro che abbiano sospeso o cessato l’attività devono utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva UniEmens/vig.

Istruzioni contabili

Sul piano contabile, per rilevare l’esonero è istituito il conto GAW37167 nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW. Al nuovo conto confluiscono sia le somme conguagliate dai datori di lavoro sia gli importi relativi agli arretrati esposti con il codice R668.

La Direzione generale cura i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri connessi all’agevolazione.

Punti principali

Quadro normativo e natura dell’agevolazione

L’esonero deriva dall’art. 1, comma 651, della legge n. 208/2015, come modificato dal D.L. n. 50/2017, ed è riservato ai datori di lavoro privati. La misura consiste nell’esonero dell’80% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL. La circolare precisa che l’agevolazione opera entro i limiti del regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis e non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o economiche.

Soggetti beneficiari e nozione di impresa unica

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, incluse le cooperative che instaurano rapporti subordinati con i soci lavoratori. L’agevolazione non riguarda solo le imprese di autotrasporto, ma anche quelle che effettuano trasporti in conto proprio, trasporto persone o, più in generale, attività di produzione o scambio di beni e servizi, purché svolgano trasporti internazionali. Ai fini degli aiuti de minimis rileva la nozione di "impresa unica" di cui all’art. 2, paragrafo 2, del regolamento UE n. 1407/2013.

Condizione dei 100 giorni di trasporto internazionale

Il beneficio spetta solo per i conducenti che abbiano svolto servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. Il computo decorre dal 1° gennaio 2016 e include anche le giornate svolte interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale, nonché i viaggi internazionali tra Stati diversi dall’Italia. Se il medesimo trasporto è effettuato da più conducenti che si alternano alla guida, l’esonero spetta a tutti i conducenti coinvolti.

Misura, durata e limiti economici

L’esonero decorre dal mese di paga successivo al raggiungimento delle 100 giornate e dura fino al periodo di paga di novembre 2018. La circolare richiama i limiti de minimis: massimo 200.000 euro in tre esercizi finanziari, ridotto a 100.000 euro per il trasporto di merci su strada per conto terzi; se l’impresa svolge anche altre attività, si applicano le regole dell’art. 3 del regolamento UE n. 1407/2013. Il riconoscimento avviene solo previa verifica della disponibilità nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Controlli, documentazione e condizioni generali

L’INPS verifica i presupposti anche con il supporto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A titolo esemplificativo, la documentazione controllata comprende la lettera di vettura internazionale o il documento di trasporto per il conto proprio, la carta tachigrafica del conducente e le buste paga. Restano inoltre necessari il rispetto degli obblighi contributivi, delle norme a tutela delle condizioni di lavoro, degli altri obblighi di legge e della contrattazione collettiva applicabile.

Esclusioni dalla base agevolata

L’esonero si applica sulla contribuzione previdenziale effettivamente dovuta, ma non sui contributi e sulle quote prive di natura previdenziale o con finalità solidaristiche. Sono espressamente esclusi, tra gli altri, il contributo INAIL, il contributo al fondo TFR di cui all’art. 2120 c.c., i contributi ai fondi di solidarietà del d.lgs. n. 148/2015 e varie contribuzioni obbligatorie come il contributo Qu.I.R., lo 0,30% destinato alla formazione continua e diversi contributi di solidarietà. È invece soggetto a esonero il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%, con le conseguenze indicate sul trattamento di fine rapporto.

Procedura di domanda e fruizione

I datori di lavoro devono presentare domanda tramite la procedura telematica "TRAS.INT." nell’ambito di "DiResCo" sul sito INPS. Nell’istanza vanno indicati: lavoratore interessato, data di inizio e di raggiungimento dei 100 giorni, retribuzione mensile media e aliquota contributiva datoriale. L’INPS, di regola entro 48 ore, calcola l’importo spettante, verifica la capienza delle risorse e, in caso positivo, autorizza la fruizione. Il beneficio si recupera tramite conguaglio nelle denunce contributive.

UniEmens, arretrati e regolarizzazioni

I datori di lavoro ammessi espongono in UniEmens il nuovo codice "T1" per l’esonero corrente, a partire dal flusso di competenza novembre 2017. Per gli arretrati relativi a gennaio 2016-ottobre 2017 si utilizza il codice causale "R668", inseribile solo nelle competenze novembre e dicembre 2017 e gennaio 2018. I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività devono ricorrere alla procedura di regolarizzazione contributiva UniEmens/vig.

Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione dell’agevolazione viene istituito il conto GAW37167 nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza GAW. Al conto sono imputate le somme conguagliate e quelle esposte come arretrati con codice R668. La Direzione generale cura i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri sostenuti.

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