Cassazione Penale, Sentenza n. 40705/2024 del 06/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti per la confisca ex artt. 73, co. 7‑bis e 85‑bis D.P.R. n. 309/1990, sostenendo che le ingenti disponibilita' e il tenore di vita derivassero da attivita' imprenditoriali lecite (attivita' edilizia svolta in forma individuale e societaria) e che le indagini non avessero verificato adeguatamente le dichiarazioni dei consumatori. Denunciava inoltre carenze nella motivazione in ordine al nesso di pertinenzialita' tra beni sequestrati e reato e alla mancanza di bilanciamento tra finalita' di contrasto alla criminalita' lucrogenetica e tutela dei diritti di proprieta'.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio in cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo e' ammesso solo per violazione di legge (inclusi errores in iudicando e in procedendo) o per vizi motivazionali radicali che rendano il provvedimento privo dei minimi requisiti di coerenza e ragionevolezza. La Corte ha confermato la fondatezza della valutazione del giudice di merito: risultano elementi indicativi dell'attivita' di spaccio (dichiarazioni di assuntori, intercettazioni, servizi di osservazione), sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, rinvenimento di denaro contante (euro 5.000) in concomitanza con la droga e presenza di beni di pregio. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'interpretazione della normativa sulla confiscabilita' del denaro rinvenuto insieme agli stupefacenti e ha condiviso la valutazione del periculum in mora (rischio che il denaro possa essere speso o distratto). Conseguentemente il ricorso e' inammissibile e il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990
Norma che incrimina la detenzione e la cessione di stupefacenti; il procedimento cautelare e' fondato su tale contestazione di reato, che giustifica la valutazione della confiscabilita' dei proventi collegati.
art. 73, comma 7‑bis e art. 85‑bis, D.P.R. n. 309/1990
Previsioni sul sequestro e sulla confisca in materia di stupefacenti (anche per equivalente). La Corte ha ritenuto ammissibile l'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca quando sussista un ragionevole nesso tra beni e reato e quando emerga sproporzione e mancanza di prova di lecita provenienza.
art. 240 c.p.
Definisce prodotto, profitto e prezzo del reato e disciplina la confisca; la Corte ha richiamato tale norma per sostenere che il denaro rinvenuto in concomitanza con la droga puo' essere considerato suscettibile di confisca, se ricorrono le condizioni previste.
art. 240‑bis c.p.
Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e richiede una motivazione sul periculum in mora. La Corte ha ricordato che il giudice deve fornire una concisa motivazione circa la necessita' dell'anticipazione dell'effetto ablativo: nel caso di specie tale motivazione e' stata ritenuta adeguata.
art. 321 c.p.p.
Regola il sequestro preventivo inteso a preservare effetti e conseguenze del reato (diverso dal sequestro finalizzato alla confisca). La Corte ha distinto tra le finalita' dell'art. 321 e quelle del sequestro finalizzato alla confisca.
artt. 324 e 325 c.p.p.
Riferimenti procedurali in relazione alle modalita' di censura dei provvedimenti cautelari; la Corte ha osservato che i profili dedotti non esentano il ricorrente dal rispetto dei limiti di legge per il ricorso per cassazione.
art. 111 Cost. e art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c) ed e))
Principi costituzionali e norme processuali che limitano l'ambito del controllo in cassazione: il ricorso e' ammesso per violazione di legge e per i vizi specificati dall'art. 606; non e' consentito un generico riesame motivazionale dei fatti salvo vizi assoluti.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, il denaro rinvenuto in concomitanza con la droga puo' essere sequestrato e poi confiscato se emerge un nesso logico e una sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, e in assenza di prova della lecita provenienza.
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e' necessario che il giudice motivi in modo conciso anche il periculum in mora (rischio di dispersione o consumo del bene); la mera natura liquida del denaro rafforza tale esigenza ma non ne impedisce l'applicazione.
- In Cassazione i controlli sulle ordinanze cautelari sono limitati: si può dedurre violazione di legge e vizi motivazionali radicali, ma non è ammesso un ricorso che si limiti a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice del riesame.
- Chi contesta la provenienza lecita dei beni deve offrire elementi concreti e collegamenti oggettivi (es. accrediti tracciati, documentazione contabile) per superare la presunzione di illecita accumulazione basata su sproporzione e indizi.
- Il bilanciamento tra contrasto alla criminalità lucrogenetica e tutela dei diritti di proprieta' passa per motivazioni concrete e proporzionate: non basta una critica astratta alla mancanza di bilanciamento, occorre dimostrare la irragionevolezza o la carenza motivazionale del provvedimento.
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