Cassazione Civile, Ordinanza n. 23315/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per contributi consortili relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, emesso per il tramite del Consorzio 6 Enna quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale. Il contribuente lo ha impugnato deducendo, in sintesi, che l'atto fosse nullo perché proveniente da un soggetto inesistente o comunque privo di potere, sul presupposto che la normativa regionale avesse estinto i precedenti consorzi territoriali e che il ricorso a un mandato senza rappresentanza fosse incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche. La CTR aveva accolto l'appello dell'ente ritenendo invece legittima la sopravvivenza dei vecchi consorzi solo in forma di mandatari. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) l'avviso di pagamento, non essendo atto tipizzato dall'art. 19 d.lgs. 546/1992, sarebbe stato impugnabile solo per questioni sostanziali e non per vizi formali; 2) violazione delle norme sul termine di impugnazione e sull'onere della prova circa la tempestività del ricorso; 3) erronea interpretazione dell'art. 13 l.r. Sicilia n. 5/2014 e del regolamento di organizzazione, sostenendo che l'accorpamento non avesse determinato l'estinzione automatica dei consorzi accorpati, i quali erano comunque rimasti operativi nel periodo transitorio; 4) violazione dell'art. 1705 c.c. e di ulteriori norme, contestando in particolare la configurabilità del mandato senza rappresentanza in ambito pubblico. È stata inoltre sollevata in controricorso un'eccezione di improcedibilità per difetto di valida procura notificata telematicamente senza attestazione di conformità.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di improcedibilità per difetto di procura, ritenendo che l'omessa attestazione di conformità della copia della procura non comporti improcedibilità quando la controparte non ne contesti la conformità. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi: il primo perché la questione sull'impugnabilità dell'atto non risultava trattata dalla sentenza impugnata né adeguatamente autosufficiente quanto alla deduzione nei gradi di merito; il secondo perché formulato in modo astratto e non supportato dalla deduzione di una concreta tardività del ricorso. Ha accolto il terzo motivo, cassando la sentenza impugnata: ha affermato che la legge regionale siciliana n. 5/2014 non ha previsto l'immediata estinzione dei consorzi territoriali accorpati, ma ha delineato un processo di riorganizzazione che si completa solo con la conclusione della procedura; fino a quel momento i consorzi accorpati restano operativi sulla base degli affidamenti in essere e del periodo transitorio, sicché l'atto impositivo proveniente dal Consorzio 6 Enna era legittimamente emesso. Ha ritenuto superflua e comunque non decisiva la qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza, dichiarando assorbito il quarto motivo. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 196-novies disp. att. c.p.c.
"Il difensore (...) quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico ed detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento"
L'omissione dell'attestazione di conformità della copia depositata non determina improcedibilità se la controparte non contesta la conformità dell'atto; si tratta di irregolarità sanabile alla luce del principio di strumentalità delle forme e dell'effettività della tutela.
art. 369 c.p.c.
"insieme al ricorso devono essere presentati, a pena di improcedibilità, (...) la procura speciale se questa è conferita con atto separato"
La procura speciale va depositata con il ricorso, ma la mancanza dell'asseverazione di conformità non comporta automaticamente improcedibilità nei casi considerati dalla Corte.
art. 372 c.p.c.
"il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quella del ricorso e dal controricorso, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio"
La Corte richiama la norma per ribadire la possibilità di sanare o integrare la documentazione relativa all'ammissibilità entro il termine previsto.
art. 19 d.lgs. 546/1992
L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria è comunque impugnabile, anche per vizi formali oltre che sostanziali.
art. 21 d.lgs. 546/1992
È richiamato in relazione al termine di proposizione del ricorso tributario, ma la doglianza è dichiarata inammissibile perché non viene allegata una concreta tardività dell'impugnazione.
art. 2697 c.c.
È evocato in relazione alla tempestività del ricorso, ma la Corte ritiene la censura astratta e priva di un effettivo rilievo decisivo nel caso concreto.
art. 13 l.r. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5
La norma ha ridefinito gli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica e istituito i consorzi Sicilia occidentale e Sicilia orientale, ma non ha previsto l'immediata estinzione dei consorzi accorpati; l'estinzione segue il completamento della procedura di riorganizzazione.
art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
Le previsioni regolamentari sulla successione nei rapporti, sulla vigenza di ruoli e affidamenti e sul periodo transitorio confermano la continuità operativa dei consorzi accorpati fino alla conclusione del processo di accorpamento.
art. 1705 c.c.
Il mandato senza rappresentanza è ritenuto istituto privatistico non esportabile automaticamente nell'ambito pubblicistico; tuttavia l'erronea qualificazione del rapporto non ha inciso sulla legittimazione del consorzio a emettere l'atto nel periodo transitorio.
art. 24 Cost.
È richiamato a sostegno dell'esigenza di privilegiare interpretazioni che favoriscano l'accesso al merito e la tutela giurisdizionale effettiva.
art. 53 Cost.
È citato in relazione alla tutela del contribuente contro gli atti impositivi.
art. 97 Cost.
È richiamato per evidenziare l'esigenza di buon andamento della pubblica amministrazione e di continuità dell'azione amministrativa.
art. 111 Cost.
È richiamato insieme ai principi di effettività e ragionevolezza delle forme processuali.
art. 47 Carta di Nizza
È evocato quale parametro di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 19 TUE
È richiamato come fondamento del diritto a un ricorso effettivo.
art. 6 CEDU
È richiamato per sottolineare la necessità di interpretare le forme processuali in modo non eccessivamente restrittivo.
Massime di principio
- La mancata attestazione di conformità della copia della procura o del ricorso notificato telematicamente non determina di per sé improcedibilità se la controparte non contesta la conformità dell'atto e non emerge alcun pregiudizio concreto al contraddittorio.
- In materia tributaria, l'elenco degli atti impugnabili è tassativo ma deve essere letto in senso funzionale: ogni atto che renda conoscibile una pretesa tributaria specifica è impugnabile anche per vizi formali, non solo per ragioni sostanziali.
- In cassazione non possono essere proposte questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata se il ricorrente non dimostra specificamente di averle dedotte nei precedenti gradi di merito.
- L'accorpamento organizzativo disposto dalla legge regionale non equivale automaticamente all'immediata estinzione degli enti preesistenti quando la norma preveda una procedura di riordino e un periodo transitorio; l'estinzione si collega al completamento della procedura.
- La qualificazione di un rapporto come mandato senza rappresentanza in un contesto pubblicistico non può valere, di per sé, a escludere la legittimazione dell'ente che continui a operare in virtù di affidamenti e della permanenza funzionale fino alla conclusione del riordino.
- L'erronea ricostruzione giuridica del rapporto tra enti non incide sulla validità dell'atto quando il potere di emanarlo risulti comunque sussistente in capo al soggetto che lo ha adottato al momento dell'adozione.
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