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Provvedimento

Deliberazione n. 436 del 28/09/2023

Provvedimento del 28 settembre 2023

Garante Privacy436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica, ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, una serie di provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente per impedire la diffusione su piattaforme digitali di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. I provvedimenti riguardano Facebook/Instagram, TikTok, Google/YouTube e, successivamente, Telegram. Oltre all'ordine di blocco della diffusione, viene prescritta la conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro per dodici mesi a soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica di provvedimenti d'urgenza nei confronti di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione (revenge porn)

Ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, nella riunione del 28 settembre 2023, i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente per contrastare la possibile diffusione su piattaforme digitali di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. L'intervento riguarda Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e Telegram.

Contesto normativo e origine del procedimento

La decisione si colloca nell'ambito della disciplina sul c.d. revenge porn introdotta dall'art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. La norma impone al Garante di decidere entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Il provvedimento richiama inoltre l'art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare d'urgenza misure volte a impedire la diffusione del materiale, salva successiva ratifica dell'Autorità.

Segnalazione dell'interessato e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 144-bis e ha chiesto l'intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. In seguito a una ulteriore comunicazione del 14 settembre 2023, l'interessato ha chiesto di estendere l'intervento anche alla piattaforma Telegram.

Misure urgenti adottate

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d'urgenza, i provvedimenti nn. 167/23, 168/23 e 169/23 del 13 settembre 2023 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Techonology Limited Company, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. Tali determinazioni hanno disposto:

  • l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione;
  • la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l'adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all'Autorità.

Successivamente, con determinazione n. 182 del 18 settembre 2023, il dirigente ha esteso l'intervento a Telegram FZ-LLC, ingiungendo l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e prescrivendo la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, con analoghe cautele di anonimizzazione e comunicazione al Garante.

Ratifica finale del Garante

Il Garante ha preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, quindi ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente. La decisione conferma gli ordini di blocco della diffusione e di conservazione probatoria del materiale, nell'ottica di prevenire la circolazione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti.

Punti principali

Presupposto normativo e oggetto della segnalazione

Il provvedimento si fonda sull'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire su segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, quando vi sia il rischio che siano inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi su piattaforme digitali senza consenso. Nel caso di specie, la persona interessata ha segnalato il possibile utilizzo illecito di tale materiale e ha chiesto l'intervento dell'Autorità verso diverse piattaforme online.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza i provvedimenti nn. 167, 168 e 169 del 13 settembre 2023 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Techonology Limited Company, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. Con essi è stata ingiunta l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme e ne è stata prescritta la conservazione, se acquisito in chiaro, per dodici mesi ai soli fini probatori.

Estensione dell'intervento a Telegram

A seguito di ulteriore comunicazione del segnalante del 14 settembre 2023, l'intervento è stato esteso alla piattaforma Telegram. Con la determinazione n. 182 del 18 settembre 2023 è stato ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservarne l'eventuale versione in chiaro per dodici mesi, con cautele idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 28 settembre 2023 il Garante, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato tutti i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente. La decisione riguarda dunque l'efficacia e la conferma degli ordini impartiti alle piattaforme per prevenire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione e per assicurarne l'eventuale conservazione probatoria nel rispetto delle misure di riservatezza.

Come è indicizzato

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