Sentenza n. 149/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento Con il ricorso introduttivo: – del bando di concorso nella parte in cui, relativamente al settore concorsuale 14C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ha inserito un criterio specifico restrittivo riguardante il riferimento al settore della moda – cultura della moda, moda e media, sociologia del sistema moda, che ha ingiustamente penalizzato la valutazione della ricorrente. – del provvedimento, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in data 25.10.2022, contenente l'esito della procedura concorsuale indetta dall'Università per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata presso la Facoltà di Arti e turismo, Settore Concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Settore Scientifico Disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi; – del decreto rettorale di nomina della dott.ssa Gnoli Leoncina con il quale è stata dichiarata idonea in qualità di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi Settore Scientifico Disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi; – degli atti contenente la valutazione della docente Micalizzi; – di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi della ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione; – degli atti emessi successivamente alla pubblicazione degli esiti ivi compresi gli atti che hanno disposto la immissione in ruolo della docente Gnoli Sofia Leoncina. Con i motivi aggiunti del 12/2/2023: – del provvedimento pubblicato il 02.01.2023, con il quale l'Università ha disposto la nomina della professoressa associata Sofia Leonina Gnoli e/o eventuali delibere connesse alla stessa nomina, ad oggi ignote.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore associato, inclusi il bando, le valutazioni della commissione, la dichiarazione di idoneità e la nomina della candidata vincitrice
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando e gli atti della procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 per un posto di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 14/C2 e nel settore scientifico-disciplinare SPS/08. Ha contestato, in primo luogo, l’illegittima introduzione e applicazione del riferimento al settore della moda quale criterio restrittivo e autonomo di valutazione, nonostante il settore scientifico-disciplinare di riferimento non contenesse uno specifico riferimento alla moda. Ha dedotto violazione della legge n. 240/2010, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, della disciplina del pubblico concorso, difetto dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. In secondo luogo, ha censurato la valutazione della candidata dichiarata vincitrice, ritenuta incoerente rispetto ai titoli, alle pubblicazioni, ai criteri del bando e alla normativa primaria, con particolare riguardo al rilievo attribuito alle attività svolte nell’ambito della moda. In terzo luogo, ha dedotto errori nel calcolo e nella valutazione dei propri titoli, omessa considerazione complessiva del profilo professionale, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, accesso al pubblico impiego e affidamento, nonché degli artt. 3, 57 e 97 della Costituzione. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento di nomina della candidata vincitrice. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha eccepito la propria estraneità alla procedura.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso il Ministero dell’Università e della Ricerca, ritenendo che il reclutamento dei professori appartenesse alla competenza esclusiva dell’autonomia universitaria e che il Ministero non avesse adottato né partecipato all’adozione degli atti impugnati. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha chiarito che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, la selezione deve essere riferita al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare indicato secondo la disciplina normativa, che costituisce il parametro guida per la valutazione delle pubblicazioni, del curriculum e dell’attività didattica. Le informazioni sulle specifiche funzioni del professore hanno invece funzione informativa e non possono trasformarsi in un autonomo o prevalente criterio selettivo, né consentire di privilegiare un singolo ambito interno al settore disciplinare. Nel caso concreto, il riferimento alla moda, inserito nel bando per descrivere le funzioni del futuro professore, era stato utilizzato dalla commissione come criterio di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e dell’attività didattica. La commissione aveva valorizzato positivamente, per la vincitrice, incarichi, attività giornalistiche, attività didattica e pubblicazioni inerenti alla moda, mentre aveva penalizzato la ricorrente per la mancata attinenza delle sue attività al medesimo ambito. Poiché il settore SPS/08 non comprendeva uno specifico riferimento alla moda e tale elemento non poteva costituire criterio autonomo, esclusivo o prevalente di valutazione, le operazioni della commissione sono state ritenute illegittime per violazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010, irragionevolezza e carenza di motivazione. Il TAR ha annullato le operazioni della commissione, con effetto caducante sugli atti successivi della selezione, compresi la dichiarazione di idoneità, la nomina e la presa di servizio della vincitrice. Gli atti sono stati rimessi all’Università affinché, mediante una nuova commissione in diversa composizione, procedesse alla rivalutazione dei titoli e delle pubblicazioni della ricorrente e della controinteressata secondo i criteri indicati in motivazione. L’Università e la controinteressata sono state condannate, in parti uguali, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 3.000,00, oltre oneri di legge e rimborso dei contributi unificati; le spese nei confronti del Ministero sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18 l. 240/2010
specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari
Il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare costituiscono il parametro normativo della selezione e della valutazione dei candidati; le specifiche funzioni indicate nel bando hanno funzione informativa e non possono diventare un autonomo criterio selettivo estraneo o prevalente rispetto al settore disciplinare.
artt. 6-7 l. 168/1989
L’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria dell’università comporta che il reclutamento dei professori appartenga alla competenza dell’istituzione universitaria, senza coinvolgimento del Ministero in assenza di specifici atti ministeriali.
art. 1, comma 2, l. 240/2010
Conferma l’autonomia delle istituzioni universitarie nell’organizzazione e nello svolgimento delle procedure di reclutamento.
D.M. 4 ottobre 2000
Le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari delimitano l’ambito disciplinare di riferimento per l’inquadramento e per la valutazione dei candidati; nel caso concreto, la declaratoria SPS/08 non includeva uno specifico riferimento alla moda.
art. 3 l. 241/1990
La valutazione concorsuale deve essere adeguatamente motivata e coerente con i parametri normativi e con i criteri legittimamente applicabili.
art. 112 c.p.c.
Il giudice ha ritenuto assorbiti i motivi subordinati non esaminati, poiché le questioni accolte erano sufficienti a definire la controversia.
Massime di principio
- Nelle procedure di reclutamento dei professori universitari, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati secondo la disciplina normativa costituiscono il parametro guida per la valutazione delle pubblicazioni, del curriculum e dell’attività didattica.
- Le specifiche funzioni del professore indicate nel bando hanno funzione informativa e organizzativa e non possono essere utilizzate dalla commissione come criterio autonomo, esclusivo o prevalente di valutazione, quando individuino un ambito più ristretto rispetto al settore scientifico-disciplinare.
- È illegittima la valutazione comparativa che valorizzi positivamente o negativamente l’appartenenza delle attività scientifiche, didattiche o professionali del candidato a un sottoambito non ricompreso nella declaratoria del settore scientifico-disciplinare quale criterio selettivo autonomo.
- L’utilizzazione, nella valutazione dei candidati, di un elemento meramente descrittivo delle funzioni future come criterio non previsto dalla disciplina del settore e idoneo a incidere sull’esito comparativo determina violazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010, oltre a irragionevolezza e carenza di motivazione.
- L’annullamento delle operazioni della commissione di una procedura selettiva universitaria determina la caducazione degli atti successivi di idoneità, nomina e presa di servizio che ne costituiscono conseguenza diretta; l’amministrazione deve rieditare il potere mediante una nuova commissione in diversa composizione e procedere a una nuova valutazione secondo i parametri legittimi.
- Il Ministero dell’Università e della Ricerca è privo di legittimazione passiva nel giudizio relativo ad atti di reclutamento adottati esclusivamente da un’università autonoma, quando non abbia emanato né partecipato all’adozione degli atti impugnati.
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