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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11515/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso conteneva: 1) un motivo sulla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; 2) ulteriori censure, ritenute generiche, contro la ricostruzione fattuale e la motivazione della sentenza di merito, in particolare sull'accertamento delle condotte contestate e sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; 3) contestazioni sulla valutazione delle prove, inclusa la consulenza calligrafica del consulente tecnico del pubblico ministero e l'attendibilità delle testimonianze degli agenti di polizia. La difesa ha depositato memoria, ritenuta però meramente reiterativa delle censure già giudicate inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato e comunque generico il motivo sulla prescrizione, perché non teneva conto dei periodi di sospensione previsti dall'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, c.p. nel testo applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; inoltre ha escluso che la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello potesse essere dichiarata, poiché l'inammissibilità originaria del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale impugnatorio. I residui motivi sono stati reputati assolutamente generici e infondati rispetto alla dettagliata ricostruzione dei fatti operata in appello, che aveva congruamente motivato sia sull'elemento oggettivo sia su quello soggettivo del reato, valorizzando le testimonianze e la consulenza calligrafica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.

    commi secondo, terzo e quarto

    I periodi di sospensione della prescrizione previsti dalla riforma Orlando devono essere considerati per i reati commessi nel periodo indicato; il motivo che li ignori è manifestamente infondato.

  • legge n. 103/2017

    È richiamata come fonte della modifica dell'art. 159 c.p. operante per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso sulla prescrizione è manifestamente infondato se non considera i periodi di sospensione legalmente previsti per il periodo di commissione del reato.
  • L'inammissibilità genetica del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale impugnatorio e preclude la declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
  • Le censure di legittimità che si limitino a contestazioni generiche della ricostruzione fattuale e della motivazione di merito sono inammissibili quando la sentenza impugnata offra una motivazione congrua e puntuale sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato.
  • In sede di legittimità, la critica alla valutazione delle prove è infondata quando la sentenza di merito valorizzi in modo coerente testimonianze attendibili e riscontri tecnici a supporto dell'affermazione di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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