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Sentenza

Sentenza n. 512/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione dirigenziale del Comune di Grado d.d. 30.09.2025 n. 1158, avente ad oggetto la proroga tecnica dell'attuale concessione affidata nell’Ambito “Costa Azzurra” alla società Key West sino all'avvio del nuovo rapporto concessorio, nella parte in cui viene esplicitato che: “CONSIDERATO che sono pervenute più istanze concorrenti per il rilascio della concessione relativa alla medesima UMI e che conseguentemente si dovrà dare corso a una procedura comparativa come previsto dalla delibera del Commissario straordinario con i poteri della giunta n. 29 del 29.2.2024 e confermato e ulteriormente precisato nella recente deliberazione giuntale n. 2025 del 29.09.2025”; - della presupposta Delibera di Giunta d.d. 29.9.2025 n. 205 del Comune di Grado, nella parte in cui la stessa prevede che “a seguito della pubblicazione sul BUR FVG degli avvisi relativi a ciascuna delle istanze, per alcune di esse sono pervenute istanze concorrenti” nella misura in cui, pur non riferendosi esplicitamente alle istanze concorrenti presentate con riferimento quella della soc. Key West, la citata delibera costituisce il presupposto per l'avvio di un procedimento di gara anche nei confronti dell'UMI A5; - di ogni atto presupposto, collegato e/o comunque connesso ai suindicati, nella misura in cui abbia concorso a non concludere il procedimento concessorio iniziato con l'attribuzione della concessione richiesta alla società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Soc. Key West S.a.s. di Marchesan Claudio e Massimo & C. il 28.6.2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della lettera di invito dd 29.4.2026 con la quale il Comune di Grado ha attivato la procedura comparativa avente ad oggetto l’affidamento della concessione per l’UMI A5.

Giustizia amministrativa202500653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale del 30 settembre 2025 che disponeva una procedura comparativa per la concessione dell’UMI A5, deliberazione giuntale n. 205 del 29 settembre 2025 nei limiti in cui riguardava l’istanza della ricorrente e lettera di invito del 29 aprile 2026 per la procedura comparativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente concessione)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato il 3 giugno 2024 domanda per una concessione demaniale marittima quindicennale relativa all’UMI A5, dopo che il Comune aveva avviato il procedimento e pubblicato l’estratto dell’istanza sul BUR il 2 gennaio 2025. Con il ricorso introduttivo ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 2, 3, 5, 6, 10-bis e 16 della l. 241/1990, per mancata partecipazione e omesso preavviso di rigetto, oltre che per l’archiviazione di fatto del procedimento senza adeguata motivazione; ha denunciato contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 37 Cod. nav., dell’art. 18 del relativo regolamento esecutivo, della l.r. FVG n. 22/2006 e degli atti comunali che disciplinavano la selezione, sostenendo che il Comune aveva indetto una procedura comparativa senza chiarire gli elementi della domanda concorrente e senza consentire di verificarne tempestività e riferibilità alla stessa UMI, con conseguente disparità di trattamento. Con motivi aggiunti ha impugnato la lettera di invito del 29 aprile 2026, sostenendo che la domanda di Marina Azzurra, presentata il 12 novembre 2024 e riferita unitariamente a più UMI dell’Ambito Costa Azzurra, non era un’istanza concorrente ammissibile per l’UMI A5: era anteriore alla pubblicazione dell’istanza della ricorrente e non rispettava la separazione per UMI richiesta dalla disciplina urbanistica e dalle regole comunali. Ha chiesto anche l’esibizione dell’istanza e dei riscontri comunali. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità, tra l’altro per natura endoprocedimentale degli atti, mancata impugnazione degli atti presupposti e carenza d’interesse, e hanno chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni d’inammissibilità. Gli atti contestati erano lesivi perché arrestavano il procedimento di rilascio avviato su istanza della ricorrente, distinto e alternativo rispetto alla procedura comparativa, che poteva attivarsi in presenza di istanze concorrenti tempestive. La società non aveva interesse a impugnare la delibera comunale del 29 febbraio 2024, l’avviso del 19 aprile 2024 o la pubblicazione della propria istanza sul BUR: tali atti non erano lesivi e la pubblicazione costituiva la forma prevista per consentire la presentazione di osservazioni o domande concorrenti. È stata inoltre respinta l’eccezione relativa alla memoria della ricorrente, poiché essa sviluppava argomenti già dedotti alla luce dei documenti acquisiti. Nel merito, il TAR ha accolto il secondo motivo del ricorso introduttivo e il motivo aggiunto. Dalla documentazione risultava che l’offerta di Marina Azzurra era una proposta unitaria di accorpamento di più UMI, non conforme allo strumento urbanistico quanto all’aggregazione proposta e non comparabile con le domande presentate per singole UMI; inoltre, era stata presentata il 12 novembre 2024, prima della pubblicazione sul BUR dell’istanza della ricorrente e dell’apertura del termine comunale di 20 giorni per le istanze concorrenti. Non poteva quindi essere qualificata come domanda concorrente valida per l’UMI A5, sicché il Comune non poteva fondare su di essa l’avvio della procedura comparativa. Per tali ragioni sono stati annullati la determinazione n. 1158/2025, la deliberazione n. 205/2025 limitatamente alla parte riferibile all’istanza della ricorrente, e la lettera di invito del 29 aprile 2026, anche agli effetti conformativi. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 18 d.P.R. 328/1952

    trattasi infatti di forma di pubblicità prevista dall’art. 18 del regolamento attuativo del codice della navigazione di cui al dpr 328/1952, secondo cui la domanda viene pubblicata mediante affissione all’albo del comune e inserzione per estratto nel FAL (ora nel BUR), per un termine da indicarsi dall’amministrazione, con invito a chi vi ha interesse a presentare osservazioni o una domanda concorrente.

    La pubblicazione dell’istanza all’albo comunale e sul BUR è la forma di pubblicità prevista per consentire agli interessati di presentare osservazioni o domande concorrenti; la sua effettuazione non era un atto lesivo che la richiedente dovesse impugnare.

  • art. 37 Cod. nav.

    Precisando che in detti termini “L’amministrazione ha quindi seguito una procedura trasparente ed aperta, che non viola affatto i principi di concorrenza; le norme e la giurisprudenza che vietano le proroghe automatiche e generalizzate sono inconferenti, in quanto la Regione ha agito proprio per evitare tale meccanismo, rilasciando un nuovo titolo all’esito di un’evidenza pubblica” (Cons Stato sez VII, 24.9.2026 n. 7088).

    La procedura su istanza prevista per il rilascio della concessione, se preceduta dalla pubblicazione e aperta alla presentazione di istanze concorrenti, costituisce una procedura trasparente ed evidenziale; nella fattispecie, tuttavia, il confronto comparativo presupponeva la presenza di una domanda effettivamente concorrente e ammissibile.

  • artt. 7, 8 e 9 l.r. FVG n. 22/2006

    che pertanto la circostanza relativa all’avvenuta presentazione di un’istanza concorrente e tempestiva, costituisce elemento dirimente in merito all’assegnazione ‘diretta’ o meno della concessione;

    Nel procedimento concessorio disciplinato dalla normativa regionale e dalle regole comunali, la presenza di un’istanza concorrente tempestiva è determinante per stabilire se la concessione possa essere rilasciata sulla domanda di parte o debba essere sottoposta a comparazione.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione avvia su istanza di parte un procedimento per il rilascio di una concessione e prevede una procedura comparativa soltanto in presenza di domande concorrenti, l’atto che arresta il primo procedimento e dispone il confronto competitivo è autonomamente lesivo e impugnabile: i due procedimenti sono distinti e alternativi, non fasi interne di un unico procedimento.
  • La procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale può essere attivata soltanto in presenza di un’istanza effettivamente concorrente e tempestiva, valutata secondo le regole applicabili alla pubblicazione dell’istanza e alla presentazione delle domande.
  • Non è qualificabile come concorrente rispetto a una domanda riferita a una singola unità minima d’intervento una proposta unitaria che accorpi più unità in modo non consentito dallo strumento urbanistico e che non sia comparabile con le domande formulate per singole unità.
  • La domanda presentata prima della pubblicazione dell’istanza da porre in comparazione e prima dell’apertura del termine previsto per presentare istanze concorrenti non può essere considerata tempestivamente concorrente sulla base di quel successivo avviso.
  • La pubblicazione dell’estratto della domanda di concessione sul bollettino ufficiale e all’albo comunale, prevista per consentire osservazioni o domande concorrenti, non è di per sé un atto lesivo per il richiedente che imponga l’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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