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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05389/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari nel procedimento per associazione di tipo mafioso (clan Abbinante). Il ricorrente deduce vizio di motivazione (illogica e apparente) e omessa valutazione di elementi emersi nel dibattimento: dichiarazioni di un collaboratore e di un teste che circoscrivono la condotta associativa al periodo marzo-agosto 2018 (c.d. "tempo silente"), la marginalità del ruolo svolto da De Felice nel sodalizio, la presunta inattività del clan e l'esistenza di un'attività lavorativa svolta dal settembre 2022 al settembre 2023, elementi che a suo avviso avrebbero dovuto portare alla revisione dell'adeguatezza della custodia in carcere

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e secondo il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., viga una doppia presunzione che rende la custodia carceraria presumibilmente adeguata e tale presunzione assoluta può essere derogata solo nei casi tassativi previsti dagli artt. 275, commi 4 e 4-bis (es. accudimento figli minori di sei anni o malattia incompatibile con la detenzione). Lo "scorrere del tempo" o la delimitazione temporale della condotta ("tempo silente") da soli non bastano a superare la presunzione. Pertanto le novità dibattimentali indicate dal ricorrente non potevano essere utilmente introdotte per ottenere la sostituzione della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a titolo di ammenda; il provvedimento è stato inviato alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Inoltre la Corte ha precisato che la richiesta di trattazione orale, una volta formulata ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., non è revocabile e impone la forma dell'udienza partecipata

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    delitto di associazione di tipo mafioso

    Titolo di reato per cui è stata applicata la custodia cautelare; in presenza di tale reato opera la presunzione prevista dall'art. 275 cod. proc. pen. che rende più difficoltosa la sostituzione della misura

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    presunzione doppia: relativa per le esigenze cautelari e assoluta per l'adeguatezza della custodia in carcere

    La Corte ha richiamato la doppia presunzione: per i reati di stampo mafioso sussiste una presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta che la custodia in carcere sia adeguata, quest'ultima derogabile solo nei casi tassativamente previsti dai commi 4 e 4-bis

  • art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen.

    ipotesi di deroga alla presunzione assoluta (es. accudimento figli minori di 6 anni, malattia incompatibile con detenzione)

    Solo le fattispecie ivi indicate possono giustificare la sostituzione della misura rispetto alla custodia in carcere per reati di stampo mafioso; gli altri elementi (es. "tempo silente") non sono idonei di per sé

  • art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.

    richiesta di trattazione orale e irrevocabilità della stessa

    La Corte ha affermato che, una volta chiesta la trattazione orale ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, essa non può essere revocata (art. 611, comma 1-ter) e impone la forma dell'udienza partecipata anche se la parte dichiara di rinunciare successivamente

  • art. 310 cod. proc. pen.

    riferimento a precedenti ordinanze del giudice che procede

    Richiamata dall'ordinanza impugnata quale parte del percorso argomentativo del giudice di merito

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    incombenze della Cancelleria

    Disposto l'invio del provvedimento alla Cancelleria per gli adempimenti previsti

  • sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    principi in tema di ammende e responsabilità per ricorsi inammissibili

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla determinazione dell'ammenda e sulla necessità di elementi per escludere la colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità

  • giurisprudenza di legittimità richiamata

    tra l'altro: Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023 (Simeoli); Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022 (V.); Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022; Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021; ecc.

    La Corte ha ribadito l'orientamento costante secondo cui il "tempo silente" non è di per sé idoneo a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di stampo mafioso; serve prova oggettiva e concreta (es. recesso, esaurimento attività, collaborazione, trasferimento) per dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari

Massime di principio

  • Per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) opera una doppia presunzione cautelare: è difficile ottenere la sostituzione della custodia in carcere se non nei casi tassativi previsti dalla legge (art. 275, commi 4 e 4-bis).
  • Il mero decorso del tempo o la delimitazione temporale della condotta ("tempo silente") non bastano, da soli, a provare l'irreversibile allontanamento dall'associazione o l'assenza delle esigenze cautelari; occorrono elementi oggettivi e concreti (es. recesso manifesto, collaborazione utile, trasferimento, malattia grave, ruolo marginale dimostrato in modo robusto).
  • Elementi emersi nel dibattimento vanno valutati, ma se non rientrano nelle ipotesi legislative che consentono la deroga alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere non possono fondare la sostituzione della misura.
  • La procedure formali richieste (es. richiesta di trattazione orale) hanno effetti vincolanti: la domanda di udienza orale ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis non è revocabile e impone la forma dell'udienza partecipata.
  • In giudizi cautelari relativi a reati di stampo mafioso è essenziale fornire prove concrete e obiettive che dimostrino la cessazione del pericolo e l'assenza di collegamenti attuali con il sodalizio, oltre alla mera allegazione di circostanze temporali o dichiarazioni non corroborate.

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