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Sentenza

Sentenza del 17/09/2019 n. 503 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Sassari che aveva accolto il ricorso della contribuente contro un atto di accertamento relativo all'intestazione e alla titolarità catastale di alcune particelle immobiliari. L'Ufficio chiedeva la riforma della sentenza e il rigetto del ricorso originario. La contribuente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancanza di motivi specifici, sostenendo che l'atto si limitava a riproporre le difese svolte in primo grado senza indicare gli errori della sentenza impugnata e le ragioni per cui avrebbe dovuto essere riformata. Nel merito, la controversia riguardava l'attribuzione parziale della titolarità catastale delle particelle 25 e 126, poi identificate come particelle 2576 e 2754, nonostante la proprietà della contribuente risultasse dagli atti notarili.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate perché privo di una specifica critica alla sentenza di primo grado, in violazione dell'articolo 53 del d.lgs. 546/1992. L'atto indicava genericamente le precedenti difese dell'Ufficio, ma non individuava i capi della sentenza contestati né sviluppava argomentazioni idonee a confutarne la motivazione. La CTR ha inoltre ritenuto l'appello infondato anche nel merito, condividendo la valutazione della CTP secondo cui l'Amministrazione non aveva rispettato gli obblighi previsti dal DPR 650/1972 in caso di discordanza tra l'intestatario catastale e il soggetto dal quale derivava il trasferimento. È stata confermata integralmente la sentenza di primo grado, con annullamento dell'atto impugnato e obbligo per l'Ufficio di riesaminare la vicenda. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 1.500 euro per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • Articolo 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992

    Il ricorso in appello contiene l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati.

    L'appello tributario deve indicare con chiarezza i capi della sentenza impugnati e contenere motivi specifici, argomentati e collegati alla motivazione della decisione di primo grado. Non è sufficiente riproporre le difese già svolte in primo grado.

  • Articoli 4, comma 7, e 8, comma 2, del DPR 650/1972

    In caso di discordanza tra l'intestatario catastale e il soggetto dal quale deriva il trasferimento, l'Amministrazione deve esaminare gli atti e i documenti relativi ai passaggi intermedi e la dichiarazione autenticata della parte cedente. L'omissione di tale verifica può rendere illegittimo l'aggiornamento o l'accertamento catastale.

  • Cassazione, sentenza n. 22906 del 2005

    La parte volitiva dell'appello, che delimita i capi contestati, deve essere accompagnata da una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. La mancanza di motivi specifici determina l'inammissibilità dell'appello, rilevabile d'ufficio e non sanabile mediante le difese dell'appellato.

Massime di principio

  • Un appello non può limitarsi a ripetere le argomentazioni già formulate in primo grado: deve spiegare quali errori contiene la sentenza impugnata e perché tali errori giustificano la riforma della decisione.
  • L'atto di impugnazione deve contenere sia l'indicazione dei capi contestati sia una motivazione specifica e collegata alle argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado.
  • La carenza di motivi specifici nell'appello comporta l'inammissibilità anche se l'atto è formalmente qualificato come appello o se la controparte ha compreso le contestazioni.
  • In materia catastale, quando vi è discordanza tra intestazione catastale e atti di trasferimento, l'Amministrazione deve verificare la continuità dei passaggi proprietari e la documentazione sottostante prima di modificare la titolarità.
  • La mancata valutazione degli atti notarili e dei passaggi intermedi può determinare l'annullamento dell'accertamento o dell'aggiornamento catastale.
  • Quando l'appello è dichiarato inammissibile, la sentenza di primo grado resta ferma e la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali.

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