Sentenza n. 972/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al Sentenza n. 1554/24, nel procedimento identificato al n. 3235/2018 RG, emessa dal Tribunale di Castrovillari -sezione lavoro- in data 26 settembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo ex legge n. 210/1992 e condannato il Ministero della Salute al pagamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione lavoro, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'indennizzo previsto dall'art. 1 della legge n. 210/1992, nella misura corrispondente all'ottava categoria della Tabella A del d.P.R. n. 834/1981, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 30 dicembre 2009, oltre accessori e spese di giudizio. Il TAR ha rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 479 c.p.c., l'esecuzione forzata, anche mediante giudizio di ottemperanza, presuppone la previa notificazione del titolo alla parte personalmente, secondo gli artt. 137 e seguenti c.p.c., presso l'amministrazione centrale o la struttura competente all'esecuzione dei pagamenti. Nel caso concreto, la sentenza era stata notificata il 29 luglio 2024 presso l'Avvocatura dello Stato, mediante posta elettronica certificata, e non presso la sede reale dell'amministrazione competente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza, ritenendo insussistente il presupposto dell'inadempimento dell'amministrazione. La notificazione del titolo esecutivo presso l'Avvocatura dello Stato, anziché presso l'amministrazione centrale o la struttura competente a eseguire il pagamento, non è stata considerata rituale ai fini dell'esecuzione forzata. In assenza di una valida notificazione del titolo, non poteva configurarsi l'inadempimento necessario per proporre l'azione di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, che presuppone l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo derivante dal titolo esecutivo.
art. 39 c.p.a.
Richiamato unitamente all'art. 479 c.p.c. per individuare le regole applicabili all'esecuzione forzata nel giudizio amministrativo.
art. 479 c.p.c.
l’esecuzione forzata – anche mediante lo strumento dell’ottemperanza - deve essere preceduta dalla notifica del titolo da eseguirsi “alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”
La notificazione del titolo esecutivo alla parte personalmente costituisce condizione necessaria per l'esecuzione forzata e per la configurabilità dell'inadempimento rilevante ai fini dell'ottemperanza.
art. 1 legge n. 210/1992
Costituiva la base normativa del diritto all'indennizzo riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo del quale era chiesta l'ottemperanza.
Tabella A d.P.R. n. 834/1981
Individuava la categoria tabellare, l'ottava, sulla cui base era stato riconosciuto l'indennizzo nel titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione presuppone la previa notificazione rituale del titolo esecutivo secondo le forme previste per l'esecuzione forzata.
- Per l'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di un'amministrazione statale, la notificazione del titolo deve essere effettuata alla parte personalmente presso l'amministrazione centrale o la struttura competente a eseguire il pagamento; la notificazione presso la sola Avvocatura dello Stato non è sufficiente quando quest'ultima non costituisce la sede reale dell'ente destinatario dell'obbligo esecutivo.
- In difetto di rituale notificazione del titolo esecutivo, non si configura l'inadempimento necessario per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
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