Cassazione Penale, Sentenza n. 25472/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda due soggetti condannati in primo grado e in appello per un articolato sistema di evasione IVA posto in essere nell’ambito di due società operanti nel settore petrolifero. Secondo l’imputazione, uno di essi agiva quale legale rappresentante di una società e, in parte, quale amministratore di fatto dell’altra; l’altro era ritenuto amministratore di fatto di entrambe. Le condotte contestate consistevano, da un lato, nella presentazione di dichiarazioni IVA e fiscali con indicazione di elementi attivi inferiori al reale, mediante il meccanismo delle note di variazione che scorporavano le accise dalla base imponibile IVA e riducevano l’imposta da versare; dall’altro, nell’utilizzo in dichiarazione di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti e, infine, nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di altra società del medesimo circuito. I ricorsi deducevano, in sintesi: errore sul precetto e obiettiva incertezza normativa sulla disciplina delle accise e dell’IVA; illegittima qualificazione fraudolenta delle note di variazione e mancata riqualificazione dei fatti come omesso versamento o dichiarazione infedele; omissione di motivazione sulla causa di non punibilità dell’art. 15 d.lgs. 74/2000; insussistenza delle operazioni fatturate; carenze motivazionali sul ruolo di amministratore di fatto; vizi sul trattamento sanzionatorio, sulle attenuanti generiche e sulla confisca/sequestro di alcuni beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi sull’errore sul precetto e sull’art. 15 d.lgs. 74/2000, osservando che l’errore scusabile richiede un affidamento fondato su comportamenti positivi dell’Amministrazione o su un orientamento giurisprudenziale consolidato, elementi non ricorrenti nel caso concreto; ha inoltre escluso che la disciplina speciale richiamata dalla difesa si applicasse alle operazioni contestate, poiché le società degli imputati erano proprietarie del prodotto petrolifero e restavano soggette alle regole generali. Ha poi ritenuto che il sistema delle note di variazione costituiva un artificio contabile idoneo a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, integrando la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e non quella di mero omesso versamento o di dichiarazione infedele. Quanto ai reati di fatture false, ha dichiarato le doglianze in parte inammissibili per aspecificità e in parte manifestamente infondate, valorizzando la doppia conforme e una serie di elementi fattuali convergenti sull’inesistenza delle operazioni. È stato ritenuto inammissibile il motivo sulla diversa qualificazione giuridica dei fatti per difetto di specificità, e infondate le censure sul ruolo di amministratore di fatto, sul diniego delle attenuanti e sulla pena, nonché quelle relative al sequestro/confisca, perché generiche o non pertinenti al vincolo ablatorio disposto per equivalente. La Corte ha quindi confermato integralmente le condanne e ha posto le spese processuali a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 5 c.p.
richiamato come parametro generale sull’errore sul precetto; l’errore è rilevante solo se scusabile secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza
art. 15 d.lgs. n. 74 del 2000
applicabile ai fatti punibili dal decreto; riguarda l’errore su legge penale o extra-penale integrante il precetto, e non amplia oltre misura l’area dell’errore scusabile
art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000
integra la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; richiede condotte artificiose idonee a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
fattispecie distinta, riferita al mero omesso versamento dell’IVA dichiarata, non alla fraudolenta alterazione della base imponibile
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
fattispecie residuale rispetto agli artt. 2 e 3; non assorbe condotte fraudolente tipiche
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 74 del 2000
definisce gli elementi attivi e passivi rilevanti ai fini tributari
art. 1, comma 1, lett. g-ter), d.lgs. n. 74 del 2000
definisce i mezzi fraudolenti come condotte artificiose attive o omissive in violazione di un obbligo giuridico, idonee a rappresentare falsamente la realtà
art. 1, commi 937-943, l. n. 205 del 2017
richiamata dalla difesa e dalla Corte per escluderne l’applicabilità alle operazioni concretamente contestate, poiché riferita a un diverso assetto soggettivo del deposito petrolifero
art. 220 disp. att. c.p.p.
le garanzie del codice di rito operano quando l’attività amministrativa rende già configurabile un fatto di rilievo penale nei suoi elementi costitutivi
art. 191 c.p.p.
richiamato dalla difesa in tema di inutilizzabilità di acquisizioni documentali e corrispondenza, ma le censure sono state respinte
art. 254 c.p.p.
richiamato dalla difesa per l’acquisizione di corrispondenza, non ritenuto decisivo nel caso concreto
art. 254-bis c.p.p.
richiamato dalla difesa per l’acquisizione di corrispondenza informatica, non ritenuto decisivo nel caso concreto
art. 2639 c.c.
nozione di amministratore di fatto: serve un esercizio continuativo e significativo di poteri tipici, non necessariamente di tutti i poteri gestori
art. 27, comma 1, Cost.
richiamato in relazione alla responsabilità personale dell’imputato e alla prova della sua qualifica gestionale
artt. 42 e 110 c.p.
richiamati per la partecipazione dolosa e il concorso di persone nei reati tributari
art. 321 c.p.p.
richiamato in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca
art. 240 c.p.
richiamato per delimitare le categorie di beni confiscabili; non è però ostativo alla confisca per equivalente
Massime di principio
- L’errore sulla disciplina tributaria può escludere il dolo o la punibilità solo se l’imputato dimostra un obiettivo e qualificato affidamento su un indirizzo amministrativo o giurisprudenziale chiaro, oppure di avere diligentemente richiesto chiarimenti competenti; la mera invocazione di incertezza normativa non basta.
- L’art. 15 d.lgs. 74/2000 opera nei limiti dei fatti punibili dal decreto e va letto in coerenza con la disciplina generale sull’errore: non amplia in modo autonomo l’area della scusabilità oltre i casi di errore inevitabile su legge penale o extra-penale integrante il precetto.
- Nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la fraudolenza può derivare anche da un meccanismo contabile formalmente regolare ma sostanzialmente decettivo, purché sia idoneo a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria.
- Non basta la mera violazione di obblighi di fatturazione o annotazione: per l’art. 3 d.lgs. 74/2000 occorre un quid pluris artificioso, come l’uso di note di variazione o altri espedienti che occultino la reale base imponibile.
- La distinzione tra art. 10-ter e art. 3 d.lgs. 74/2000 dipende dalla struttura del fatto: il primo punisce il mancato versamento di un debito già dichiarato, mentre il secondo sanziona l’alterazione fraudolenta dei dati dichiarativi che determina l’evasione.
- La dichiarazione infedele è fattispecie residuale e non è applicabile quando la condotta integra una fraudolenza tipica riconducibile agli artt. 2 o 3 d.lgs. 74/2000.
- La qualifica di amministratore di fatto richiede una presenza gestoria significativa e continuativa, desumibile da indici concreti di inserimento organico nell’attività societaria; non è necessario l’esercizio di tutti i poteri dell’organo formale.
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura alternativa del compendio probatorio quando la motivazione di merito sia congrua e non manifestamente illogica; sono inammissibili le censure che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando anche un solo elemento rilevante ex art. 133 c.p., come l’elevata entità del profitto evaso, la reiterazione delle condotte e l’assenza di autentica resipiscenza.
- In materia di confisca per equivalente, il giudice può disporre l’ablazione nei limiti del profitto illecito senza dover individuare specifici beni previamente sequestrati, purché vi sia corrispondenza di valore e proprietà del bene in capo all’imputato.
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